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52.2006.388 • TCA TI 52.2006.388 Generato dall'IA

Driver License Revocation Appeal Following Traffic Conviction

Numero d'incarto 52.2006.388
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A driver appealed the two-month and fifteen-day revocation of their driving license imposed following a conviction for driving too closely and speeding, arguing the administrative authority was bound by the criminal ruling despite procedural concerns regarding the notice and language barriers in the initial proceedings. The court rejected the appeal, affirming the principle that administrative licensing authorities are generally bound by the factual findings of a finalized criminal judgment, especially when the individual, having prior offenses, failed to contest the underlying finding in the criminal phase, and further reasoned that the severity of the infraction, coupled with the driver's past record and lack of professional necessity for driving, justified the duration of the license revocation as proportional under the relevant traffic law provisions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Revoca della licenza di condurre per la durata di due mesi e quindici giorni per aver circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo antistante ed a una velocità superiore al limite prescritto

Parole chiave

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ritiro della concessione atti penali infrazione alle norme della circolazione inchiesta amministrativa guida nonostante revoca della patente motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 CEDU
Da ultimo, RI 1 adduce che il giudizio penale non è rispettoso delle garanzie procedurali sancite dall’art. 6 CEDU e ne contesta il contenuto.
Art. 10 cpv. 2 LALCStr
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.
Art. 43 PAmm
Cited in the final decision's grounds, this article is relevant to the appellant's standing (legitimation) to appeal.
Art. 10 LALCStr
Cited in the final decision's grounds, this article relates to the court's jurisdiction over appeals concerning the LCA (Road Traffic Act).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 18 PAmm
Cited in the final decision's grounds, this article relates to deciding the case based on the file without further investigation.
Art. 70 PAmm
Cited in the final decision's grounds, this article likely establishes the scope of review (full cognitive power) applicable to the administrative review in this context.
Art. 61 PAmm
In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art.

Giurisprudenza citata

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DTF 121 II 217
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid.
6A.29/2005
Federal Supreme Court Upholds License Revocation for Recurring Speeding Offender
DTF 121 II 214
Driver Licensing Revocation Based on Contested Summary Conviction
DTF 115 Ia 65
6 CEDU conferiscono a chi è parte in una procedura, il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta nella propria lingua (DTF 115 Ia 65).
DTF 131 IV 133
Gross Traffic Violation for Tailgating at High Speed
DTF 122 II 24
In tema di necessità professionale di condurre, occorre ricordare che la giurisprudenza federale riconosce questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 16*b* cpv. 1 lett. a LCStr

This provision defines the infraction as a medium-serious offense, which served as the substantive basis for upholding the license revocation.

art. 10 LALCStr

Cited in the final decision's grounds, this article relates to the court's jurisdiction over appeals concerning the LCA (Road Traffic Act).

art. 70 PAmm

Cited in the final decision's grounds, this article likely establishes the scope of review (full cognitive power) applicable to the administrative review in this context.

art. 28 PAmm

Cited in the final decision's grounds, this article governs the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.

art. 43 PAmm

Cited in the final decision's grounds, this article is relevant to the appellant's standing (legitimation) to appeal.

art. 46 PAmm

Cited in the final decision's grounds, this article concerns the timeliness (tempestivity) of the appeal.

art. 18 PAmm

Cited in the final decision's grounds, this article relates to deciding the case based on the file without further investigation.

art. 33 OAC

This provision was explicitly cited by the initial administrative authority (Sezione della circolazione) as a basis for the revocation, and thus included in the final order's reference list.

art. 16 cpv. 3 LCStr

Cited in the final decision's grounds, this provision relates to the minimum duration of license revocation based on the severity of the offense.

art. 34 cpv. 4 LCStr

Cited in the final decision's grounds, this provision concerns the requirement to maintain sufficient distance from other road users.

art. 16*b* LCStr

Cited in the final decision's grounds, this article governs the withdrawal of the driving license based on the seriousness of the offense.

art. 60 PAmm

Cited in the final decision's grounds, this article is a procedural rule from the Administrative Procedure Act.

art. 82 ss LTF

Cited in the final decision's orders, this establishes the recourse to the Federal Supreme Court in matters of public law.

art. 113 ss LTF

Cited in the final decision's orders, this establishes the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.388 · Lugano 23 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Massimiliano Cometta, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 7 novembre 2006 (no. 5386) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 24 agosto 2006 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due mesi e quindici giorni;

vista la risposta 5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato il __________, ha conseguito la licenza di condurre nel gennaio del 1952. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

28 maggio 1976: ammonimento per superamento del limite di velocità (80/75 km/h sul limite di 60 km/h);

5 marzo 1984: revoca della licenza cat. C a tempo indeterminato per non aver presentato la richiesta documentazione medica;

31 gennaio 1992: ammonimento per superamento del limite di velocità (81/76 km/h sul limite di 50 km/h);

11 marzo 2004: revoca di un mese per eccesso di velocità (169/162 sul limite di 120 km/h).

B. Il 6 giugno 2005, verso le 12.00, il ricorrente ha circolato in territorio autostradale di __________ ad una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva ed a una velocità superiore al limite prescritto in quel tratto di strada.

C. A seguito

di tali fatti, con *Strafverfügung* 27 luglio 2005 l’*Untersuchungsrichteramt*di __________ l’ha condannato al pagamento di una multa di fr. 300.-.

L’interessato non ha impugnato tale sanzione che è quindi passata in giudicato incontestata.

D. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 24 agosto 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di __________ per la durata di due mesi e quindici giorni (dal 25 settembre 2006 al 9 dicembre 2006), autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16*b* cpv. 1 lett. a, 16*b* cpv. 2 lett. a LCStr e 33 cpv. 1 OAC.

E. Con giudizio 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei

fatti esperito in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della *Strafverfügung* __________. Preso atto del reato commesso, costitutivo di un’infrazione medio grave ai sensi dell’art. 16*b* LCStr, l’autorità di ricorso ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della revoca, considerata la colpa, i precedenti e l’assenza di un bisogno professionale di condurre dell’interessato.

F. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’annullamento della risoluzione impugnata e della misura di revoca disposta nei suoi confronti.

Il ricorrente sostiene che l’autorità amministrativa ha ritenuto a torto di non potersi scostare dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale. Rifacendosi ai principi giurisprudenziali fissati dall’Alta Corte in tale ambito, evidenzia come la preventiva informazione di sospensione della procedura amministrativa della Sezione della circolazione, datata 11 agosto 2005, gli fosse pervenuta quando la decisione penale era già cresciuta in giudicato. Soggiunge che non poteva attendersi l’apertura di un procedimento amministrativo, visto che non conosce il tedesco e quindi non aveva compreso gli addebiti mossigli dalle autorità __________.

Da ultimo, RI 1 adduce che il giudizio penale non è rispettoso delle garanzie procedurali sancite dall’art. 6 CEDU e ne contesta il contenuto. In particolare, afferma di non aver circolato ad una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva e lamenta la mancanza di prove attestanti il contrario. Altre argomentazioni ricorsuali saranno riprese, se del caso, in seguito.

G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1).

Dato che l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 6 giugno 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato emanato nell’ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l’interessato sapeva o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell’ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest’ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura ( DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).

3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 6 giugno 2005, l’*Untersuchungsrichteramt* di __________ ha ritenuto l’insorgente colpevole in particolare di aver circolato senza rispettare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva, condannandolo ad una multa di fr. 300.-.

Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata in sede penale.

Il ricorrente si duole del fatto che l’informazione di sospensione della procedura amministrativa della Sezione della circolazione (datata

11 agosto 2005) gli sia pervenuta quando la decisione penale era già cresciuta in giudicato.

Prescindendo da tale circostanza, va rilevato che il ricorrente poteva prevedere già al momento in cui ha ricevuto la *Strafverfügung* con allegato il rapporto 15 luglio 2005 che si sarebbe fatto luogo ad una revoca della licenza di condurre. Infatti, come esposto in precedenza (v. consid. A), RI 1 non era nuovo a questo genere di procedure, sicché poteva immaginare la possibilità di una revoca.

A ciò va aggiunto che nel rapporto 15 luglio 2005 allegato alla decisione penale, si fa inequivocabilmente riferimento all’infra-zione contestata all’insorgente, con i relativi articoli di legge violati. Il fatto che tale rapporto sia redatto in tedesco nulla muta allo stato di cose. È infatti riconosciuto che né l’art. 8 cpv. 2 Cost. né l’art. 6 CEDU conferiscono a chi è parte in una procedura, il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta nella propria lingua (DTF 115 Ia 65). La pretesa ignoranza di una lingua non impedisce, a chi non ne è cognito, di rivolgersi ad un legale o a un traduttore. Spettava dunque in buona fede all’insorgente ricorrere ad un traduttore o a un avvocato ed impugnare se del caso la decisione penale davanti alle autorità __________, contestando le presunte violazioni procedurali e le modalità di accertamento dell’infrazione rimproveratagli, che ora inutilmente avversa.

Giova osservare infine che non acquisendo il filmato registrato dalla polizia in data 6 giugno 2005, come richiesto dall’insorgen-te, la Sezione della circolazione non ha violato il suo diritto di essere sentito. Al pari di questo tribunale e del Consiglio di Stato, anche la Sezione della circolazione era legata agli accertamenti esperiti in sede penale, di modo che l’assunzione del filmato non era affatto necessaria.

4. 4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l’ammoni-mento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di far uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza dell’infrazione commessa (lieve, art. 16*a*; medio grave, art. 16*b*; grave 16*c*) e dei precedenti dell’interes-sato. In particolare, commette un’infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16*b* cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16*b* cpv. 2 lett. a LCStr).

4.2. Nel caso concreto il ricorrente ha circolato ad una velocità media di 131 km/h e ad una distanza ravvicinata (2-3 metri) dal veicolo che lo precedeva, disattendendo così l’art. 34 cpv. 4 LCStr, che impone al conducente di mantenere una distanza sufficiente dagli altri utenti della strada.

Questo comportamento genera sicuramente un pericolo notevole. A quella velocità infatti è praticamente impossibile evitare uno scontro con il veicolo antistante se quest’ultimo, per una ragione o per l’altra, si vede costretto a frenare improvvisamente. L’im-patto è pressoché certo. Tale fattispecie non può essere assolutamente qualificata come lieve, ove solo si consideri che la più recente giurisprudenza del Tribunale federale la cataloga tra i casi gravi, che vanno perseguiti in virtù dell'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 131 IV 133). Adottando provvedimenti amministrativi in applicazione dell'art. 16*b* cpv. 1 lett. a LCStr, l'autorità cantonale ha quindi dato prova di particolare indulgenza.

4.3. Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare al ricorrente sulla scorta dei criteri sanciti dall’art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell’interessato.

Riguardo ai fatti già si è detto al considerando precedente.

La colpa del ricorrente non può essere di certo qualificata come insignificante. Egli non poteva che essere ben cosciente del notevole pericolo che creava circolando a distanza ravvicinata dal veicolo che lo precedeva.

Per quanto attiene alla reputazione del ricorrente quale conducente, è necessario rilevare che essa è evidentemente compromessa dalle precedenti misure amministrative subite, segnatamente dalla revoca di un mese inflittagli per eccesso di velocità appena un anno prima.

In tema di necessità professionale di condurre, occorre ricordare che la giurisprudenza federale riconosce questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrechts, vol. III, N. 2441 ss.). Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente è un commerciante (cfr. rapporto del 15 luglio 2005), per cui non sussistono i presupposti poc’anzi enunciati per riconoscergli una necessità professionale di guidare veicoli a motore.

Ne segue che tenuto conto dell'infrazione commessa, della colpa che gli è imputabile per l’accaduto, dei suoi precedenti e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di due mesi e quindici giorni tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell’insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.

5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16*b,* 34 cpv. 4 LCStr, 33 OAC; 10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a: · , ; ; ;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario