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52.2006.38 • TCA TI 52.2006.38 Generato dall'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Inoperable Vehicle Removal

Numero d'incarto 52.2006.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A property owner, operating an auto repair shop, appealed a municipal order, upheld in part by the State Council, to remove inoperable vehicles from two parcels of land, which followed a previous forced removal of scrap vehicles and an agreement to keep the surrounding area clear. The administrative court sustained the appeal, reasoning that the municipal order based on the law concerning the elimination of inoperable vehicles was flawed because the authorities failed to conduct any actual assessment to determine that the vehicles were genuinely inoperable—defined as being incapable of being restored to circulation through reasonably sustainable repairs—and improperly considered mere lack of license plates as sufficient proof of being inoperable, thereby annulling both the municipal order and the State Council's decision.

Regesto Legislator

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Art. 208 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 4 cpv. 2 LEVI, Art. 5 cpv. 1 LEVI, art. 4 LEVI; Property Owner v. Municipality Regarding Inoperable Vehicle Removal: The administrative court sustained the appeal, reasoning that the municipal order based on the law concerning the elimination of inoperable vehicles was flawed because the authorities failed to conduct any actual assessment to determine that the vehicles were genuinely inoperable—defined as being incapable of being restored to circulation through reasonably sustainable repairs—and improperly considered mere lack of license plates as sufficient proof of being inoperable, thereby annulling both the municipal order and the State Council's decision.

Parole chiave

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autorità comunali beni statali diritto fondiario confisca del veicolo a motore distrazione di valori patrimoniali incompetenza per materia Ordine di smaltimento di veicoli

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 LEVI

The substantive issue leading to the annulment of the order concerns the removal of unusable vehicles from private property.

art. 5 LEVI

The substantive issue leading to the annulment of the order concerns the removal of unusable vehicle parts.

art. 1 LEVI

The decision addresses the prohibition on abandoning unusable vehicles on private property.

art. 208 LOC

This article establishes the jurisdiction of the Administrative Cantonal Court (TCA) to hear the appeal.

art. 61 PAmm

This procedural rule is cited in relation to the awarding of legal costs (costs borne by the losing party).

art. 60 PAmm

This procedural rule is cited in relation to the decision on legal costs (repetition fees awarded).

art. 31 PAmm

This procedural rule relates to the admissibility and processing of the appeal.

art. 18 PAmm

This procedural rule allowed the court to rule based on the file without further investigation.

art. 28 PAmm

This procedural rule relates to the receipt and examination of the appeal documents.

art. 65 PAmm

This procedural rule relates to the decision on the request for legal aid, which was implicitly rejected by awarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.38 · Lugano 9 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2006 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 71) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 9 luglio 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha ordinato di smaltire adeguatamente e tempestivamente i veicoli depositati su due fondi di sua proprietà;

viste le risposte:

- 8 febbraio 2006 del Dipartimento del territorio (SPAAS);

- 14 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

- 21 febbraio 2006 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente RI 1 è titolare di un'autofficina, situata a CO 1 lungo la strada cantonale;

che alcuni anni or sono il Dipartimento del territorio ha sgomberato in via di esecuzione forzata numerosi veicoli, ridotti allo stato di carcasse, che il ricorrente aveva accumulato assieme ad altri rottami attorno all'officina;

che in occasione di questo intervento il ricorrente ed il municipio di CO 1 avrebbero stabilito di comune accordo che il terreno attorno all'officina (part. 87) e parti di quello su cui sorge l'officina (part. 96) avrebbero dovuto rimanere libere da veicoli inservibili o comunque non più utilizzate per il deposito di parti d'auto o veicoli non immatricolati;

che nel 2004 l'autorità comunale ha constatato che sui terreni annessi all'officina erano stazionati numerosi veicoli, in parte privi di targhe ed in parte accidentati;

che con decisione 9 luglio 2004, fondata sulla legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili, il municipio ha ordinato al ricorrente di smaltire adeguatamente e tempestivamente, comunque entro 30 giorni, i veicoli depositati sul mapp. 87 e quelli in esubero sul mapp. 96;

che contro il predetto ordine RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, negando fra l'altro che i veicoli stazionati sui suoi fondi siano inservibili;

che con giudizio 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa ai sensi dei considerandi, riformando la decisione censurata nel senso di limitarla agli autoveicoli inservibili;

che, dopo aver rilevato che inservibile è da considerare ogni veicolo privo di targhe, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'ordine non potesse essere confermato nella misura in cui aveva per oggetto veicoli non inservibili; per opporsi all'uso dei terreni a scopo di stazionarvi veicoli ancora utilizzabili il municipio avrebbe dovuto far capo agli strumenti della LE;

che con lo stesso giudizio il Governo ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria inoltrata dall'insorgente, ritenendo che fosse in grado di difendersi senza il patrocinio di un avvocato;

che contro il predetto giudizio governativo RI

1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al controverso ordine di sgombero;

che il ricorrente nega anche in questa sede che i veicoli stazionati sui suoi terreni siano inservibili;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che il municipio osserva che il ricorrente avrebbe ricreato in poco tempo la situazione che aveva dato luogo allo sgombero forzato;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non spetta a questo tribunale porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

che giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge concernente l'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (LEVI), è vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata;

che sono considerati inservibili, soggiunge la norma (cpv. 2), tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell'autorità competente non sono adatti alla circolazione;

che il municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà (art. 4 cpv. 2 LEVI);

che le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli (art. 5 cpv. 1 LEVI);

che, contrariamente a quanto afferma il Consiglio di Stato, per considerare inservibile un autoveicolo non basta che sia privo di targhe; l'insostenibilità di questa tesi è talmente lampante da non richiedere confutazione;

che, per principio, l'inservibilità va debitamente accertata in funzione dell'attitudine alla circolazione; sono inservibili soltanto quegli autoveicoli che a causa del loro stato di conservazione non si prestano ad essere sottoposti ad interventi di ripristino ragionevolmente sostenibili volti a rimetterli in circolazione;

che l'inettitudine alla circolazione deve insomma essere irrimediabile;

che analoghe considerazioni valgono per le parti degli autoveicoli: sono inservibili soltanto quelle parti che non possono essere recuperate ai fini di un riutilizzo;

che nel caso concreto il municipio non ha esperito alcun accertamento volto a stabilire l'effettiva inservibilità degli autoveicoli formanti oggetto dell'ordine di sgombero;

che, non potendosi lasciare indecisa la pregiudiziale dell'inservibilità, già per questo motivo l'ordine impartito dal municipio andava interamente annullato;

che il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione municipale impugnata ed il giudizio che la conferma parzialmente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili di entrambe le istanze sono poste a carico del comune secondo soccombenza;

che la concessione delle ripetibili rende superfluo il giudizio sulla domanda d'assistenza giudiziaria.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 1, 4, 5 LEVI; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 10 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 71);

1.2. la decisione 9 luglio 2004 del municipio di CO 1.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Il comune di CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4. Intimazione a: · ; ; . .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario