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52.2006.367 • TCA TI 52.2006.367 Generato dall'IA

Residence Permit Revocation Due to Sham Marriage

Numero d'incarto 52.2006.367
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the revocation of a residence permit granted to a foreign national based on his marriage to a citizen, after the couple separated and admitted the marriage was purely formal, intended only to secure residency. The court reasoned that since the purpose of the permit, stemming from the spousal relationship, had ceased due to the breakdown of the marriage, the revocation was justified as invoking the marriage for purely immigration purposes constitutes an abuse of right under the relevant law; furthermore, the appellant's claims regarding poor health and discrimination in his home country did not render his return disproportionate, especially considering his short stay and reliance on public assistance in the canton.

Regesto Legislator

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Art. 10 lett. a LALPS, Art. 7 cpv. 1 prima, Art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm; Residence Permit Revocation Due to Sham Marriage: The court reasoned that since the purpose of the permit, stemming from the spousal relationship, had ceased due to the breakdown of the marriage, the revocation was justified as invoking the marriage for purely immigration purposes constitutes an abuse of right under the relevant law; furthermore, the appellant's claims regarding poor health and discrimination in his home country did not render his return disproportionate, especially considering his short stay and reliance on public assistance in the canton.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora permesso di dimora cittadini stranieri turbazione della relazione coniugale diritto al ritorno matrimonio simulato Revoca di un permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 10 lett. a LALPS
Cited in the final orders as a basis for the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal.
Art. 7 cpv. 1 prima
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora.
Art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS
Per contro, il ricorso è irricevibile nella misura in cui l'insorgente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Entro questi limiti il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art.
Art. 43 PAmm
1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
Art. 7 LDDS
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora.
Art. 10 cpv. 1 lett. d LDSS
In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 83 lett. c n. 2 LTF

Cited in the final orders regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal, relating to the jurisdiction over residence permits.

art. 10 lett. a LALPS

Cited in the final orders as a basis for the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders as the basis for imposing court costs on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.367 · Lugano 20 febbraio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 novembre 2006 di

RI 1 contro

la risoluzione 24 ottobre 2006 (n. 5218) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 agosto 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

viste le risposte:

- 20 novembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

- 21 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il cittadino serbomontenegrino (Kosovo) di etnia rom RI 1 (1955) è entrato in Svizzera il 26 settembre 2003, depositando tre giorni dopo una domanda d'asilo.

Il 3 dicembre 2004, egli si è sposato a __________ con la cittadina elvetica __________ (1958). A seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 2 dicembre 2006, e nel contempo ha ritirato la propria domanda d'asilo.

B. a) Interrogato il 12 luglio 2006 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato di vivere separato da sua moglie dal marzo 2006 e di escludere una riconciliazione con la stessa. Tale affermazioni sono state confermate due giorni più tardi da __________, analogamente interrogata dalla polizia.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 8 agosto 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 30 settembre successivo per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per cui tale permesso gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, senza possibilità di riconciliazione, della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS e 8 ODDS).

C. Con giudizio 24 ottobre 2006, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. In via del tutto subordinata, chiede l'ammissione provvisoria in Svizzera.

Il ricorrente non contesta che il suo matrimonio con __________ è ormai vuoto di ogni contenuto e scopo, addebitandone il fallimento ai propri problemi di salute.

Ritiene per contro inesigibile il suo rientro in Kosovo, in quanto egli è malato, non ha più parenti in quel paese e fa parte di una minoranza etnica discriminata.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Il 17 dicembre 2006, il ricorrente ha versato agli atti diversi certificati medici allestiti dal suo medico curante.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora.

In concreto, il ricorrente risulta ancora sposato con una cittadina elvetica: di conseguenza, egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del suo permesso di dimora scaduto il 2 dicembre successivo.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di

diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

1.4. Per contro, il ricorso è irricevibile nella misura in cui l'insorgente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS. Il Tribunale amministrativo non è infatti competente a chinarsi su tale richiesta, in quanto tale disposizione non conferisce all'interessato alcun diritto a un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.

1.5. Entro questi limiti il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 PAmm).

2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

3. In concreto, il ricorrente ammette che il matrimonio contratto il 3 dicembre 2004 con __________ è da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo ed esiste solo sulla carta, tanto che il 5 luglio 2006 il Pretore li ha autorizzati a vivere separati (ricorso ad 3).

Di conseguenza, è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.

A ragione quindi il dipartimento ha deciso di revocargli il permesso di soggiorno e il Consiglio di Stato di confermare tale provvedimento.

4. RI 1 ritiene che il suo rientro nel paese d'origine non sia esigibile, in quanto ha dei problemi psichici (doc. B: certificati 19.11.2003, 8.11.2006 e 16.12.2006 del Dr. med. __________), fa parte di una minoranza etnica discriminata (doc. C: carta di membro di appartenenza all'etnia Rom) e non ha più parenti in Kosovo, mentre in Svizzera vivono suo padre e i suoi fratelli.

Innanzitutto bisogna considerare che tali motivi non gli hanno impedito di vivere all'estero fino all'età di 48 anni e che in Kosovo egli ha comunque i suoi principali legami sociali e culturali. Bisogna anche tenere presente che il ricorrente risiede regolarmente in Svizzera solo da circa tre anni, che il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata, e che durante questo periodo egli non è riuscito a integrarsi professionalmente: ha lavorato solo durante un paio di mesi e a partire dal giugno 2006 è dovuto ricorrere all'assistenza pubblica, che gli versa un importo di oltre fr. 1'500.– al mese (v. scritto 19.10.2006 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato).

Per quanto riguarda in particolare i disturbi di ordine psichico di cui soffre l'insorgente (in particolare malattia bipolare) e che dovrebbero essere tenuti sotto controllo medico (doc. B), va osservato che sono stati sollevati per la prima volta solo dinnanzi al tribunale. A prescindere da tale considerazione, va rilevato in ogni caso che i suoi disturbi esistevano verosimilmente già prima di entrare in Svizzera, prova ne è che il suo attuale medico curante lo ha preso a carico per la prima volta già nell'autunno del 2003. Non è pertanto dato di vedere come l'interessato non possa continuare a essere seguito da uno specialista nel suo paese d'origine.

In siffatte circostanze, bisogna concludere che la decisione impugnata rispetta senz'altro il principio della proporzionalità.

5. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, revocando il permesso di dimora a RI 1. In particolare, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del provvedimento che ha adottato.

6. Infine, bisogna osservare che la richiesta dell'insorgente volta a ottenere l'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 14 lett. a cpv. 4 LDDS è irricevibile in questa sede, il Tribunale amministrativo non essendo competente a chinarsi su tale genere di domande.

7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto, senza che sia necessario esaminare se RI 1 adempie pure i requisiti dell'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDSS per essere a carico dell'assistenza sociale, così come considerato dal Consiglio di Stato e contestato a torto dall'insorgente.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 9, 10, 11 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF;

10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a:

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario