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52.2006.361 • TCA TI 52.2006.361 Generato dall'IA

Construction Entrepreneur Fined for Sham Subcontract to Evade Registration

Numero d'incarto 52.2006.361
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A construction entrepreneur, required by law to be registered to perform works exceeding a certain value, was fined for violating professional regulations after being found to have subcontracted work to another firm where the latter supplied the majority of the labor and machinery, suggesting the subcontract was a sham to circumvent registration requirements. The administrative court upheld the fine, reasoning that the presence of a majority of non-registered firm's personnel and equipment on site effectively meant the registered firm failed to operate with its own resources as required for registered contractors, thus voiding the legitimacy of the subcontract and confirming the violation.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 3 LEPIC, Art. 18 PAmm, Art. 1 cpv. 2 LEPIC, Art. 2 LEPIC, Art. 4 cpv. 1 LEPIC, Art. 16 LEPIC; Construction Entrepreneur Fined for Sham Subcontract to Evade Registration: The administrative court upheld the fine, reasoning that the presence of a majority of non-registered firm's personnel and equipment on site effectively meant the registered firm failed to operate with its own resources as required for registered contractors, thus voiding the legitimacy of the subcontract and confirming the violation.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia contratto di subappalto ripartizione delle spese spese professionali tasse amministrative costo di costruzione Multa LEPIC

Disposizioni normative citate

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Art. 17 cpv. 3 LEPIC
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3 LEPIC).
Art. 18 PAmm
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Art. 1 cpv. 2 LEPIC
Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di soprae sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC).
Art. 2 LEPIC
L’esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC).
Art. 4 cpv. 1 LEPIC
Sono abilitate a svolgere lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC).
Art. 16 LEPIC
100'000.- e/o la radiazione dall’albo (art. 16 LEPIC).
Art. 37 RLCPubb
in tal senso art. 37 RLCPubb).
Art. 28 PAmm
This article governs the allocation of court fees and expenses, cited in the dispositive for imposing costs on the appellant.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 cpv. 1 e 2 LEPIC

This provision establishes the obligation for construction enterprises to operate mainly with their own staff and equipment, which was the ground for confirming the violation and rejecting the appeal.

art. 28 PAmm

This article governs the allocation of court fees and expenses, cited in the dispositive for imposing costs on the appellant.

art. 43 PAmm

This article concerns the active legitimacy of the appellant, cited in the preamble to the ruling section (although not strictly necessary for the final order, it is explicitly listed there).

art. 46 PAmm

This article concerns the timeliness of the appeal, cited in the preamble to the ruling section.

art. 82. ss. LTF

Cited as the legal basis for a possible appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.

art. 113 ss. LTF

Cited as the legal basis for a possible subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.361 · Lugano 3 aprile 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Massimiliano Cometta, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 novembre 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

la decisione 18 ottobre 2006 con cui la Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) le ha inflitto una multa di fr. 1'000.- per violazione della legge;

vista la risposta 22 novembre della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La ditta __________, __________, è appaltatrice delle opere di impresario costruttore per l’edificazione di due case monofamigliari a __________ (part. __________ e __________). Tale ditta, non essendo iscritta all’albo cantonale delle imprese, ha subappaltato i lavori alla RI 1, __________, regolarmente iscritta all’albo.

B. Il 16 marzo 2006, constatata la presenza sul cantiere di 2 operai indipendenti e di 4 operai stipendiati dalla __________, la CV-LEPIC ha ordinato la sospensione dei lavori. Tale provvedimento è stato confermato da questo tribunale, che ha respinto il ricorso presentato dalla __________ contro il provvedimento adottato (STA del 22 giugno 2006, inc__________).

C. Per i medesimi fatti, il 12 aprile 2006 la CV-LEPIC ha intimato un rapporto di contravvenzione alla ricorrente. Il 25 aprile 2006, la Commissione ha poi autorizzato la ditta RI

1 a proseguire i lavori di impresario costruttore a condizione che sui cantieri vi fosse una maggioranza di manodopera ad essa riconducibile. Il 30 maggio 2006 l’insorgente ha comunicato alla Commissione di aver sospeso i lavori.

D. Sulla scorta del rapporto di contravvenzione e delle osservazioni inoltrate dall’insorgente, il 18 ottobre 2006 la CV-LEPIC le ha inflitto una multa di fr. 1'000.-. In particolare il subappalto dei lavori è stato ritenuto fittizio, in quanto volto unicamente ad aggirare l’impedimento legale dovuto al fatto che la __________ non è iscritta all’albo delle imprese. Pertanto, fino al 25 aprile 2006, l’insorgente, offrendosi come prestanome affinché la __________ potesse continuare i lavori, avrebbe violato gli obblighi che la LEPIC impone all’impresario costruttore.

E. Contro questa decisione, il 9 novembre 2006 la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento. In sostanza la ricorrente contesta l’assunto secondo il quale il subappalto dei lavori era fittizio. A comprova della sua esistenza, e del lavoro svolto dall’insorgente, ci sarebbero le numerose lettere agli atti con cui essa rivendicava nei confronti della __________, il pagamento delle prestazioni effettuate fino al 25 aprile e al 30 maggio 2006.

F. All’accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, che ribadisce le proprie perplessità circa l’effettività del contratto di subappalto. Ulteriori osservazioni verranno – per quanto necessario – riprese in seguito.

Considerato, in diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3 LEPIC). La legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono certe (art. 43 e 46 cpv. 1 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di soprae sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L’esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati disposti degli art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace all’applicazione della LEPIC l’esecuzione a titolo professionale di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30'000.- (art.

4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e/o la radiazione dall’albo (art. 16 LEPIC).

3. Dai contratti di subappalto 18 gennaio 2006, si evince che alla ricorrente sono state subappaltate opere da capomastro per fr. 170'000.- (per la part. __________), rispettivamente per fr. 190'000.-(per la part. __________). È quindi evidente che la LEPIC trova piena applicazione sia per la natura delle opere (da capomastro) che per il valore preventivato delle stesse (superiore a fr. 30'000.-).

4. Dagli art.

4 cpv. 1 e cpv. 2 LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte all’albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l’identità dell’impresa ( cfr. in tal senso art. 37 RLCPubb).

Nel caso concreto, il 10 e il 23 marzo 2006 la CV-LEPIC ha esperito due sopralluoghi presso le part. __________ e __________ RFD di __________, grazie ai quali si è appurata la presenza in loco di due operai indipendenti e di quattro operai stipendiati dalla __________. In occasione di uno dei due sopralluoghi, si sono inoltre notati diversi macchinari della __________.

Orbene, anche volendo ritenere che i due operai indipendenti trovati sul posto in data

10 marzo 2006 lavorassero per la ricorrente, e che la __________ abbia unicamente prestato i suoi operai ed i suoi macchinari alla ricorrente, tale appoggio ha assunto proporzioni tali da snaturare completamente la natura dell’impresa. La presenza sul cantiere di una maggioranza di manodopera non appartenente alla ricorrente, nonché di macchinari non di sua proprietà, impedisce di asserire che sul cantiere operasse prevalentemente l’insorgente. Appare più realistico affermare che il cantiere era gestito e sottostava alla responsabilità della __________. Ciò viene d’altronde confermato dalla stessa ricorrente. Da un suo scritto del 19 luglio 2006 si apprende infatti che essa ha unicamente messo a disposizione la manodopera, mentre la *perfetta esecuzione dei lavori* competeva alla direzione e responsabilità della __________. Concetto questo ribadito nell’istanza di iscrizione dell’ipoteca legale inoltrata il 7 agosto 2006 dalla ricorrente alla Pretura di __________, dove si precisa che la coordinazione della manodopera era di esclusiva competenza della __________.

In simili circostanze, appare evidente che il ruolo sostenuto dalla __________ nella gestione dei cantieri era (fino almeno al 25 aprile 2006) di proporzioni tali da svuotare di qualsiasi contenuto il contratto di subappalto.

A nulla giova alla ricorrente invocare i propri scritti indirizzati alla __________ onde cercare di comprovare l’efficacia del contratto ed il ruolo preponderante da essa svolto. Tali scritti, come d’altronde tutti gli atti di causa, non dimostrano affatto la presenza preponderante sul cantiere di operai e di macchinari dell’insorgente ed un presunto ruolo di responsabilità da essa detenuto fino al 25 aprile 2006.

In conclusione, la ricorrente ha violato i disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 e 2 LEPIC.

5. La ricorrente lamenta il fatto di non aver ricevuto comunicazione da parte della CV-LEPIC circa l’assunzione agli atti della corrispondenza intercorsa tra di essa e la __________, e quindi di non aver potuto esaminare gli atti di causa. Al riguardo si osserva che lo scritto 14 settembre 2006, con cui la CV-LEPIC informava l’insorgente circa l’acquisizione della documentazione poc’anzi citata, è stato regolarmente intimato per raccomandata. Esso è stato però ritornato in quanto non ritirato. Ne segue che la mancata conoscenza degli atti di causa è imputabile all’insorgente. Cade quindi nel vuoto la censura di violazione del

diritto di essere sentito sollevata in questa sede.

6. Da ultimo rimane da verificare l’adeguatezza della multa inflitta. Questo tribunale non può che condividere l’opinione della CV-LEPIC, secondo la quale la colpa imputabile all’insorgente è grave, considerato che, come impresario attivo da anni nel settore, il titolare sicuramente conosceva l’esistenza della LEPIC e degli obblighi in essa contenuti. La multa risulta proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti stabiliti dalla legge.

7. Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione a: · ; . terzi implicati · CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario