Contractor Appeal Against Award to Lower Bidder for Glass Block Work Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA contractor lodged an appeal against a municipal decision awarding a contract for glass block work on a police station renovation to a lower-bidding firm, arguing the winning bidder lacked the necessary qualifications, specifically being specialized only in tile and stone work and not being party to the relevant collective labor agreement for glasswork. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that since the tender documents only required meeting the general eligibility criteria under the relevant public procurement law—which mandates that for specialized artisan works like glass block installation, a qualified diploma or equivalent certification for either building construction or tiling could suffice—and the municipality was afforded latitude in assessing specialized competency, the award to the lower bidder, whose existing specialization was deemed sufficiently analogous, was not subject to censure, as the tender did not impose specific registration or collective agreement requirements for the glass block trade itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 RLCPubb, Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 18 PAmm, Art. 20 LCPubb, Art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb, 36 LCPubb; Contractor Appeal Against Award to Lower Bidder for Glass Block Work Dismissed: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that since the tender documents only required meeting the general eligibility criteria under the relevant public procurement law—which mandates that for specialized artisan works like glass block installation, a qualified diploma or equivalent certification for either building construction or tiling could suffice—and the municipality was afforded latitude in assessing specialized competency, the award to the lower bidder, whose existing specialization was deemed sufficiently analogous, was not subject to censure, as the tender did not impose specific registration or collective agreement requirements for the glass block trade itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the final orders as part of the basis for rejecting the appeal.
This provision was cited in the preamble to the final orders as part of the basis for rejecting the appeal (implicitly relating to jurisdiction or procedural basis).
This provision was cited in the preamble to the final orders as part of the basis for rejecting the appeal (relating to qualification criteria).
This procedural provision was cited in the preamble to the final orders, relating to the composition or decision-making of the tribunal.
This procedural provision was cited in the preamble to the final orders regarding dispensing with further investigation.
This procedural provision was cited in the preamble to the final orders.
This procedural provision was cited in the preamble to the final orders (likely concerning notification or procedure).
This procedural provision was cited in the preamble to the final orders (likely concerning notification or procedure).
This procedural provision was cited in the preamble to the final orders (likely concerning notification or procedure).
Testo completo
Incarto n. 52.2006.345 · Lugano 13 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2006 di
RI 1 contro
la decisione 10 ottobre 2006 del municipio di CO 2, che aggiudica alla ditta CO 1 le opere in vetrocemento relative alla nuova sede della polizia comunale;
viste le risposte:
- 31 ottobre 2006 della ditta CO 1;
- 31 ottobre 2006 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel corso del mese di agosto 2006 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per le opere di vetrocemento necessarie nell'ambito della ristrutturazione della nuova sede della polizia comunale (FU 67/2006 pag. 5520 seg.);
che il bando di gara, alla cifra 6, stabiliva che i concorrenti avrebbero dovuto disporre delle necessarie qualifiche, art. 27 RLCPubb;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte; fra queste, quella della ricorrente RI
1 di fr. 50'446.30 e quella della resistente CO 1 di fr. 40'064.95;
che valutate le offerte secondo i criteri d'aggiudicazione, il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con 436 punti;
che contro la predetta decisione la ditta RI 1, risultata seconda con 325 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l'aggiudicataria non sarebbe idonea in quanto non operante nel ramo delle opere in vetrocemento, ma soltanto nel campo delle opere da piastrellista, delle pietre naturali e dei prefabbricati in cemento armato; essa non avrebbe inoltre sottoscritto il CCL delle vetrerie;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e l'aggiudicataria, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1); possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2);
che il bando del concorso qui in esame, alla cifra 6, poneva quale unico criterio d'idoneità l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 27 RLCPubb a quel momento in vigore;
che in virtù del cpv. 1 lett. c di tale norma, nella versione in vigore sino al 14 settembre 2006, ripresa dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, in vigore dal 15 settembre 2006, *per le opere artigianali*, erano legittimate a concorrere, *le ditte nelle quali un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di forma è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie, tecnico ST nell'impiantistica o titolo equivalente; per le categorie nelle quali non esiste la maestria, il certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o certificato equivalente*;
che la posa di elementi di vetrocemento è un'opera artigianale, di natura specialistica, che per diversi aspetti può essere considerata affine alle opere da impresario costruttore, mentre per altri non è dissimile dalle opere da piastrellista; si tratta, in effetti, di erigere pareti di vetrocemento, assemblando singoli elementi e sigillando le fughe con malta od altri materiali;
che la ditta CO 1, classificatasi al primo posto, è specializzata nella messa in opera di piastrelle ed altri manufatti in pietra artificiale;
che, tenuto conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al committente nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti per questo particolare tipo di prestazioni specialistiche, la decisione del municipio di considerare la ditta CO 1 idonea ad eseguire le opere messe a concorso sfugge alle censure della ricorrente;
che invano obietta la ricorrente che la ditta CO 1 non è *iscritta a RC nel ramo delle vetrature e del vetrocemento*, rispettivamente che non ha sottoscritto il CCL della categoria dei vetrai;
che il bando di concorso non poneva alcun requisito d'idoneità dipendente dagli scopi risultanti dall'iscrizione a RC; né esigeva che i concorrenti avessero sottoscritto il CCL dei vetrai;
che, non sollevando la ricorrente ulteriori obiezioni riferite ai titoli di studio dei dirigenti della ditta resistente, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ditta ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 36 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ditta ricorrente.
3. Intimazione a: · ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario