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52.2006.320 • TCA TI 52.2006.320 Generato dall'IA

Firm Appeals Cancellation of Water Pipe Tender Due to Reduced Scope

Numero d'incarto 52.2006.320
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A firm that ranked first in a public tender for water pipe replacement works appealed a governmental entity's decision to cancel the competitive bidding process, which the entity justified by citing a substantial reduction in the project scope and the need to alter the pipe jointing method. The administrative court sided with the appellant, reasoning that the claimed reasons—a minor technical change in fittings and a reduction in pipeline length without altering the project's fundamental characteristics—did not constitute "important reasons" sufficient to override the entity's good faith obligations arising from initiating the competitive procedure, suggesting the true motive was to perform the work in-house using a single employee.

Regesto Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 34 LCPubb, Art. 44 RLCPubb, 44 vRLCPubb; Firm Appeals Cancellation of Water Pipe Tender Due to Reduced Scope: The administrative court sided with the appellant, reasoning that the claimed reasons—a minor technical change in fittings and a reduction in pipeline length without altering the project's fundamental characteristics—did not constitute "important reasons" sufficient to override the entity's good faith obligations arising from initiating the competitive procedure, suggesting the true motive was to perform the work in-house using a single employee.

Parole chiave

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lavori pubblici bando di concorso per appalti pubblici decisione motivata studio d'ingegneria civile obbligo di lealtà impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb
This article establishes the jurisdiction of the Administrative Court, which issued the final orders.
Art. 43 PAmm
This article established the standing of the appellant to challenge the administrative decision, which was the subject of the accepted appeal.
Art. 18 PAmm
This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal.
Art. 34 LCPubb
This article was cited in the preamble to the decision which ultimately granted the appeal and annulled the contested decision regarding the cancellation of the tender.
Art. 44 RLCPubb
44 vRLCPubb
This article, regarding grounds for non-award, was cited in the preamble to the decision which ultimately granted the appeal and annulled the contested decision.
art. 65 PAmm
This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal, leading to the order regarding costs.
art. 61 PAmm
This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal, leading to the order regarding costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 34 LCPubb

This article was cited in the preamble to the decision which ultimately granted the appeal and annulled the contested decision regarding the cancellation of the tender.

44 vRLCPubb

This article, regarding grounds for non-award, was cited in the preamble to the decision which ultimately granted the appeal and annulled the contested decision.

art. 65 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal, leading to the order regarding costs.

art. 61 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal, leading to the order regarding costs.

art. 60 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal, leading to the order regarding costs.

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal.

art. 28 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal.

art. 18 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal.

art. 3 PAmm

This procedural article was cited in the preamble to the decision which granted the appeal.

art. 43 PAmm

This article established the standing of the appellant to challenge the administrative decision, which was the subject of the accepted appeal.

art. 36 cpv. 1 LCPubb

This article establishes the jurisdiction of the Administrative Court, which issued the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.320 · Lugano 30 novembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Raffaello Balerna

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2006 di

RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, , contro

la decisione 2 ottobre 2006 CO 1 che annulla il concorso indetto per l'aggiudicazione delle opere da idraulico relative alla sostituzione delle condotte dell'acqua potabile nel nucleo di __________ (III° lotto);

vista la risposta 23 ottobre 2006 CO 1;

preso atto:

- della replica 9 novembre 2006 dell'insorgente;

- della duplica 22 novembre 2006 CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 12 maggio 2006 CO 1 (__________) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare le opere da idraulico relative alla sostituzione delle condotte dell'acqua potabile nel nucleo di Sonogno.

In tempo utile sono pervenute alla committente le offerte di sei ditte del ramo.

Previa valutazione, il 28 luglio 2006 il progettista ha comunicato alla committente che l'offerta della ditta qui ricorrente si era classificata al primo posto in graduatoria con 95.70 punti.

B. Anziché procedere all'aggiudicazione, il 2 ottobre __________ ha deciso di annullare la gara in considerazione:

- dell'importante ridimensionamento del progetto con consegu-ente riduzione delle tratte di tubazione da sostituire,

- della necessità di modificare il metodo di giunzione delle condotte previste dal capitolato con un altro metodo più idoneo.

C. Contro la predetta decisione, la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta in sostanza che siano dati i presupposti per annullare la gara. I motivi addotti sarebbero pretestuosi. Il progetto iniziale rimarrebbe sostanzialmente invariato, mentre il cambiamento dei giunti non costituirebbe un motivo sufficiente. In realtà, soggiunge, CO 1 intenderebbe iniziare i lavori con il suo unico operaio per poi semmai aggiudicarli ad un'altra ditta di suo gradimento.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone CO 1, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

E. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.

L'insorgente ha inoltre dichiarato di rinunciare alla domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto offerente, la ditta del ricorrente è senz'altro legittimata (art. 43 PAmm) ad impugnare la decisione del committente di annullare la gara.

L'impugnativa, inoltrata nel termine di 10 giorni dall'intimazione del provvedimento censurato, è tempestiva. È dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).

La norma limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere ad un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciare ad una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi atti a svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede che l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.; BR 2003, 66 seg.).

2.2. Di principio, sono considerati importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee, l'art. 44 RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006, permetteva al committente di indire una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando, alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate rispondeva ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si poteva contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il progetto veniva modificato in modo sostanziale.

Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32).

3. Nel caso concreto, CO 1 ha giustificato l'annullamento della gara adducendo di aver ridimensionato in larga misura il progetto iniziale e di aver voluto modificare il metodo di giunzione delle condotte previste dal capitolato con materiale più idoneo.

3.1. Il cambiamento del metodo di giunzione delle condotte non costituisce un valido motivo per annullare la gara. Il progetto rimane infatti sostanzialmente invariato. Viene unicamente modificato un dettaglio esecutivo di carattere tecnico, che non sovverte in misura apprezzabile il quadro generale della commessa risultante dal capitolato. Nemmeno la committente precisa del resto quale metodo intende adottare in alternativa a quello previsto dalle prescrizioni di gara. Essa si limita in effetti ad indicare di essere intenzionata ad impiegare *un altro tipo di manicotti molto più sicuro* al posto di quelli da saldare elettricamente, che avevano dato luogo a perdite con conseguenti interventi di ricerca.

La giustificazione addotta dalla committente non è sicuramente atta a svincolarla dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico concorso ha posto a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali.

3.2. Nemmeno il ridimensionamento del progetto iniziale, attribuibile in parte alla rinuncia del municipio di Sonogno di eseguire una nuova pavimentazione della piazza, è atto a legittimare l'annullamento del concorso. Benché significativo, il ridimensionamento si limita infatti a ridurre l'estensione delle condotte da posare. Il tracciato delle tubazioni e le caratteristiche del progetto iniziale rimangono sostanzialmente invariate. Viene soltanto ridotta l'estensione delle tratte da sostituire.

Anche da questo profilo, le giustificazioni addotte CO 1 non permettono di liberarla dagli obblighi che si è assunta in base al principio della buona fede aprendo il concorso.

3.3. In realtà, al di là delle giustificazioni addotte, l'interruzione della gara sembra essenzialmente dovuta all'intenzione della committente di eseguire l'opera in regia autonoma, facendo capo al suo unico dipendente allo scopo di contenere gli oneri dell'intervento. È la stessa CO 1 ad indicarlo implicitamente, laddove in sede di risposta deplora che la ditta ricorrente non abbia accettato la proposta, fattale dopo l'apertura delle offerte, di impiegare il sorvegliante dell'azienda quale manodopera da dedurre dai costi dell'intervento.

Una simile soluzione, più che comprensibile dal profilo del contenimento dei costi, avrebbe tuttavia dovuto essere prevista in sede di allestimento del capitolato. Prospettata in questa sede, serve soltanto a rendere ancor più inconsistenti i motivi addotti per legittimare l'annullamento della gara.

4. In esito alle considerazioni sin qui sviluppate, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto e rinviando gli atti CO 1 affinché statuisca sulle offerte inoltratele.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 34 LCPubb; 44 vRLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 2 ottobre 2006 CO 1 è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all' CO 1 affinché statuisca sulle offerte inoltratele.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 1'500.- alla ditta ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

terzi implicati · Azienda Acqua potabile Alta Verzasca, 6637 Sonogno,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario