Late Appeal in Natural Stone Supply Contract Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged an administrative decision awarding a natural stone supply contract to one bidder over the appellant, who argued the contract should have been classified as a construction contract where labor would be decisive. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, ruling that under the relevant procedural law, a registered letter notification is deemed validly served on the seventh day after an unsuccessful delivery attempt, regardless of an actual later pickup date, meaning the ten-day appeal period began on January 6th and expired on January 15th (extended to Monday, January 16th), rendering the January 18th filing untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 13 PAmm, Art. 10 cpv. 3 PAmm, Art. 28 PAmm; Late Appeal in Natural Stone Supply Contract Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, ruling that under the relevant procedural law, a registered letter notification is deemed validly served on the seventh day after an unsuccessful delivery attempt, regardless of an actual later pickup date, meaning the ten-day appeal period began on January 6th and expired on January 15th (extended to Monday, January 16th), rendering the January 18th filing untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited implicitly in the reasoning regarding the extension of the deadline for the appeal due to a Sunday deadline, which is relevant to the finding of inadmissibility.
Applied to impose costs on the unsuccessful appellant.
Cited as a basis, specifically regarding the right to appeal against award decisions, although the appeal was ultimately declared inadmissible.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.31 · Lugano 26 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2006 del
RI 1 contro
la decisione 28 dicembre 2005 del CO 2, che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di pietra naturale per la sistemazione di;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il 24 maggio 2005 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di fornitura di pietra naturale per la sistemazione esterna di __________;
che al committente sono pervenute quattro offerte, fra cui quella del RI 1 (in seguito RI 1) di fr. 1'075'117.65 e quella ditta CO 1 di fr. 723'803.70;
che con risoluzione 14 dicembre 2005, intimata il 28 dicembre 2005, il municipio ha aggiudicato la fornitura alla ditta CO 1;
che contro questa decisione il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, a mente del ricorrente, la commessa in esame andrebbe considerata quale commessa edile e non già di fornitura; la manodopera risulterebbe pertanto determinante;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti procedurali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che la competenza di questo Tribunale è data (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente, è legittimato ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che la verifica della tempestività del gravame richiede, per contro, un esame più approfondito;
che la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le norme speciali previste da altre leggi, si applica a tutti i procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziati, parrocchiali e di altri entri pubblici analoghi (art. 1 cpv. 1 e 2 PAmm);
che contro le decisioni dei committenti è dato ricorso al diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che, giusta l'art. 36 cpv. 2, è esclusa l'applicabilità dell'art. 13 PAmm, relativo alla decorrenza dei termini durante le ferie giudiziarie;
che, quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario;
che, se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (STF 14.01.2004 n. 1P.536/2003, consid. 2 segg.;DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14; Pra 2001 n. 2, p. 113);
che la regola secondo cui il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta rappresenta un principio generale riconosciuto (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; cfr. Condizioni generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo);
che il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF
127 I 31 consid. 2b);
che la notificazione si dà per avvenuta il settimo giorno, indipendentemente dal fatto che questo sia un sabato o un giorno festivo (STF 14.01.2004 N. 1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31 consid. 2b; RDAT II - 2001 n. 12);
che, riservata la tutela della buona fede, il termine di intimazione non viene prorogato qualora il ritiro dell'invio presso la Posta avvenga materialmente dopo la scadenza dei sette giorni, sia a seguito di un ordine di fermo-posta (DTF 123 III 492 consid. 1), sia perché la Posta trattiene spontaneamente la raccomandata;
che, in concreto, gli accertamenti postali esperiti d'ufficio, attestano che la decisione di aggiudicazione 14 dicembre 2005, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per raccomandata il 28 dicembre 2005 (LSI) ed è stata ricevuta l'indomani, 29 dicembre, dall'ufficio postale di Claro;
che a seguito di un ordine di trattenuta degli invii postali stabilito fino all'8 gennaio 2006 la raccomandata è stata ritirata il 9 gennaio seguente (cfr. lettera dell'ufficio postale di Claro al Tribunale, trasmessa via fax il 24 gennaio 2006);
che, in ogni modo, in virtù dei principi sopra esposti, l'invio raccomandato va considerato come validamente notificato il
5 gennaio 2006;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere venerdì 6 gennaio ed è giunto a scadenza domenica 15 gennaio 2006: tale scadenza è stata di conseguenza protratta a lunedì 16 gennaio 2006 (art.
10 cpv. 3 PAmm);
che, pertanto, il presente gravame, inoltrato il 18 gennaio 2006, risulta tardivo;
che non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il ricorrente abbia ritirato la raccomandata presso la Posta di Claro lunedì 9 gennaio 2006, quando già erano scaduti i 7 giorni di rito;
che, l'impugnativa deve pertanto essere dichiarata irricevibile in ordine, in quanto tardiva;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 36 LCPubb; 1, 3, 10, 11, 28, 46, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste a carico del RI 1.
3. Intimazione a: p.c. a:
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Il presidente del
Tribunale cantonale amministrativo La segretaria