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52.2006.292 • TCA TI 52.2006.292 Generato dall'IA

Public Tender Challenge Regarding Apprentice Training Scoring Mechanism

Numero d'incarto 52.2006.292
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party challenged a public tender for providing auxiliary traffic control agents, specifically contesting that the scoring mechanism for the award criterion related to apprentice training allowed points to be assigned even to bidders who did not train apprentices, arguing this contradicted the criterion's purpose. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that while the criteria and their weight must be established beforehand, the law does not mandate that the minimum score for any criterion must be zero; thus, setting a minimum positive score for bidders who do not meet a specific requirement, like apprentice training, is permissible and does not violate principles of free competition or equal treatment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Concorso per la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione del traffico nell'ambito di lavori di costruzione sulle strade cantonali

Parole chiave

Generato dall'IA
concorso amministrativo bando di concorso per appalti pubblici criteri di aggiudicazione libera concorrenza uguaglianza di trattamento contratto di tirocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 LCPubb
This article grants the Administrative Court jurisdiction, which is implicitly linked to the final ruling on the appeal's merits.
Art. 43 PAmm
In quanto potenziale concorrente, all'insor-gente va riconosciuta la legittimazione attiva (art. 43 PAmm).
Art. 18 PAmm
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Art. 32 cpv. 2 LCPubb
Secondo l'art. 32 cpv. 2 LCPubb, i criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.
Art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb
Art. 37 LCPubb
This article, alongside Art. 36 LCPubb, is cited in the grounds for the decision which ultimately rejected the appeal.
Art. 61 PAmm
This procedural article is cited in the grounds for the decision which rejected the appeal, concerning the overall court procedure.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 36 LCPubb

This article grants the Administrative Court jurisdiction, which is implicitly linked to the final ruling on the appeal's merits.

Art. 37 LCPubb

This article, alongside Art. 36 LCPubb, is cited in the grounds for the decision which ultimately rejected the appeal.

Art. 61 PAmm

This procedural article is cited in the grounds for the decision which rejected the appeal, concerning the overall court procedure.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.292 · Lugano 3 ottobre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 settembre 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

il bando del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per aggiudicare la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione del traffico nell'ambito dei lavori di costruzione, conservazione e manutenzione sulle strade cantonali di grande traffico;

vista la risposta 28 settembre 2006 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio:

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 1° settembre 2006 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare la messa a disposizione di agenti ausiliari di polizia per la conduzione del traffico nell'am-bito dei lavori di costruzione, conservazione e manutenzione sulle strade cantonali di grande traffico (FU n. 69/2006 pag. 5670 seg.).

Fra i criteri d'aggiudicazione, il bando di concorso prevede la *formazione di apprendisti,* alla quale attribuisce un fattore di ponderazione del 5%. Per la valutazione di questo criterio, il capitolato rinvia all'apposita tabella elaborata dall'autorità cantonale.

B. Contro il bando di concorso la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta che nell'ambito della valutazione del criterio anzidetto la tabella in questione preveda di assegnare punti anche ai concorrenti che non formano apprendisti. A suo avviso l'assegnazione di punti a questi concorrenti sarebbe contraria allo scopo perseguito da tale particolare criterio.

C. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio, contestandone le tesi con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. In quanto potenziale concorrente, all'insor-gente va riconosciuta la legittimazione attiva (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Secondo l'art. 32 cpv. 2 LCPubb, i criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. L'art.

5 cpv. 1 lett. i RLCPubb, in vigore sino al 14 settembre 2006, stabiliva a sua volta che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine d'importanza, con la relativa ponderazione.

L'esigenza di fissare preventivamente l'ordine d'importanza dei criteri d'aggiudicazione si traduce in pratica nell'attribuzione ad ogni singolo criterio di un fattore di ponderazione, ovvero di un peso specifico esattamente definito in termini quantitativi. Nella scelta dei fattori di ponderazione e nell'attribuzione di un peso specifico ad ogni singolo fattore e nella definizione delle relative modalità di valutazione, il committente fruisce di un'ampia latitudine di giudizio, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui perfeziona gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo di una lesione dei principi fondamentali che governano l'aggiu-dicazione di commesse pubbliche.

2.2. In concreto, la RI 1 non contesta il criterio d'aggiudi-cazione relativo alla *formazione degli apprendisti*. Essa non critica nemmeno il peso (5%) che il committente ha attribuito a tale criterio. La ricorrente si limita in effetti a censurare la scala dei punteggi, ritenendola lesiva del diritto, in quanto contraria alle finalità perseguite dal criterio in oggetto quantomeno nella misura in cui prevede di assegnare un punteggio ridotto anche ai concorrenti che non formano apprendisti.

La censura è priva di qualsiasi fondamento. Nessuna disposizione di legge obbliga infatti il committente a definire le scale dei punteggi applicabili nell'ambito della valutazione delle offerte in base ai singoli criteri d'aggiudicazione in modo che il punteggio minimo corrisponda a zero. Né un simile obbligo può essere indirettamente dedotto dai principi generali che regolano la materia del contendere o dalle finalità perseguite dal criterio d'aggiudicazione. Nulla impedisce in particolare al committente di fissare al di sopra di 0 il punteggio minimo da assegnare ai concorrenti che, pur presentando offerte valide, non rispondono a determinati requisiti (ad esempio, che non sono in grado di produrre referenze).

In quest'ottica, nulla impone al committente di assegnare 0 punti ai concorrenti che non formano apprendisti. Quale punteggio minimo della scala di valutazione può benissimo essere scelto anche un valore superiore a 0, senza che per questo i principi della libera concorrenza o la parità di trattamento tra i concorrenti risultino violati o si possa considerare leso un qualsiasi altro principio dell'ordinamento delle commesse pubbliche. Lo stesso capitolato qui in discussione prevede del resto di assegnare almeno la nota 1 ai concorrenti con esperienza limitata.

Immune da qualsiasi violazione del diritto, sotto questo profilo, appare la decisione del committente di fissare per i concorrenti che non formano apprendisti un punteggio minimo differenziato in funzione del numero di dipendenti occupati. I motivi che giustificano una graduazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti che formano apprendisti fondata sul numero di dipendenti occupati permettono di operare distinzioni fondate su questo parametro nel caso di concorrenti che non formano apprendisti.

3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'im-pugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 5 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione a: · .

terzi implicati · CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario