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52.2006.271 • TCA TI 52.2006.271 Generato dall'IA

Local Authority Appeal Regarding Employee Termination Reversal

Numero d'incarto 52.2006.271
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A local authority sought judicial review to overturn a previous administrative court ruling that had annulled the immediate termination of an employee's contract, which had been confirmed by the State Council; the authority argued the prior decision erred by misinterpreting the employee's refusal to perform tasks as a rejection of *new* duties rather than a refusal to continue performing *previously established* duties outside the fixed-fee scope. The administrative court dismissed the request for revision, holding that the challenge constituted an *error in judgment* (error in iudicando) regarding the interpretation of facts presented in the file, which is not a permissible ground for revision under the relevant statute, as revision is reserved for instances where relevant facts were inadvertently overlooked, not for re-evaluating conclusions drawn from those facts.

Regesto Legislator

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Art. 35 lett. b PAmm, Art. 35 PAmm, Art. 208 LOC, art. 65 PAmm, art. 31 PAmm, art. 28 PAmm; Local Authority Appeal Regarding Employee Termination Reversal: The administrative court dismissed the request for revision, holding that the challenge constituted an *error in judgment* (error in iudicando) regarding the interpretation of facts presented in the file, which is not a permissible ground for revision under the relevant statute, as revision is reserved for instances where relevant facts were inadvertently overlooked, not for re-evaluating conclusions drawn from those facts.

Parole chiave

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sindacato giurisdizionale revisione di una decisione risoluzione di contratto impugnazione di decisioni amministrative ente locale ricorso del personale Revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 35 lett. b PAmm
This provision defines the ground for inadmissibility of the revision application, as the court found the claim was based on an error in judgment (error in iudicando) rather than an inadvertent oversight of relevant facts.
Art. 35 PAmm
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm n.
Art. 208 LOC
Cited in the introductory paragraph to the decision section, this article was relevant to the proceedings, though its specific role in the final order is encompassed by the inadmissibility ruling.
art. 65 PAmm
Cited in the introductory paragraph to the decision section, this provision relates to the procedural decision on the request.
art. 31 PAmm
Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.
art. 28 PAmm
Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.
art. 18 PAmm
Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.
art. 3 PAmm
Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 35 lett. b PAmm

This provision defines the ground for inadmissibility of the revision application, as the court found the claim was based on an error in judgment (error in iudicando) rather than an inadvertent oversight of relevant facts.

art. 65 PAmm

Cited in the introductory paragraph to the decision section, this provision relates to the procedural decision on the request.

art. 31 PAmm

Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.

art. 28 PAmm

Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.

art. 18 PAmm

Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.

art. 3 PAmm

Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.

art. 15 LAggr

Cited in the introductory paragraph to the decision section, this procedural article was relevant to the proceedings.

art. 208 LOC

Cited in the introductory paragraph to the decision section, this article was relevant to the proceedings, though its specific role in the final order is encompassed by the inadmissibility ruling.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.271 · Lugano 18 dicembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 24 ottobre 2006 del

RI 1, chiedente

la revisione della sentenza 26 settembre 2006 con cui questo tribunale ha annullato: (a) la decisione 20 aprile 2006, mediante la quale il municipio di CO 1 aveva disdetto con effetto immediato il rapporto d'impiego del dipendente CO 1, (b) la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato (n. 3493) che confermava il licenziamento;

viste le risposte:

- 27 ottobre 2006 della Sezione degli enti locali;

- 7 novembre 2006 di CO 1;

- 7 novembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 20 febbraio 1989 l'allora municipio di __________ ha assunto il ricorrente CO 1 quale usciere e operaio comunale a tempo parziale, con uno stipendio di fr.

25.00 all'ora;

che le mansioni e la relativa retribuzione sono state ridefinite in dettaglio il 30 ottobre 2000; in quell'occasione è stato in particolare fissato uno stipendio fisso annuo per le seguenti prestazioni:

- taglio erba incluso bordi stradali / 3 volte l'anno fr. 9'000.-

- Pulizia tombini / 1 giro fr. 340.-

- Diserbante / 1 giro fr. 120.-

- Distribuzione materiale (domiciliati) / 1 giro fr. 32.50

che in quell'occasione si è inoltre stabilito che qualsiasi lavoro supplementare sarebbe stato ordinato e retribuito a regia con uno stipendio orario;

che il 13 marzo 2005 è entrato in carica il municipio del comune di CO 1, costituito mediante aggregazione dei comuni di __________, __________, __________, __________ e ____________________;

che, al fine di assicurare l'ulteriore svolgimento dei servizi prestati sino a quel momento dal ricorrente in quella che era ormai diventata la frazione di __________, il 26 aprile 2005 il municipio di CO 1 ha conferito ad RI 1 un incarico a tempo indeterminato, valido sintanto che non fosse stato pubblicato il concorso per l'assunzione dei dipendenti, che riprendeva le condizioni fissate dal municipio di __________ nel 2000;

che con scritto del 1° aprile 2006 al municipio di RI 1 CO 1 ha dichiarato di essere disposto a lavorare per il nuovo comune nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2006, con uno stipendio di fr. 50.- all'ora per le prestazioni eccedenti il lavoro svolto fino a quel momento per il comune di __________ (*il cambiamento di stipendio orario non concerne il lavoro finora svolto e previsto nell'ex comune di __________, ma tutto quanto viene richiesto oltre ciò)*; si è inoltre rifiutato per motivi legati a questioni assicurative di effettuare il trasporto degli allievi dell'asilo con un pulmino;

che CO 1 ha sollecitato il municipio a dargli una risposta entro il 5 dello stesso mese avvertendo che *in caso di mancata risposta entro il termine sopra indicato* si sarebbe considerato *libero da qualsiasi lavoro oltre quello forfetario nell'ex comune di __________;*

che il 18 aprile 2006 il ricorrente ha nuovamente chiesto al municipio di CO 1 di aumentare da fr. 32.50 a fr. 50.00 la retribuzione oraria per i lavori non compresi nell'elenco delle mansioni fissato dall'allora municipio di Murena; ha inoltre declinato la proposta di assicurare il trasporto a scuola degli allievi, dichiarando che non avrebbe fornito altre prestazioni lavorative oltre alle mansioni retribuite con uno stipendio fisso;

che con decisione 20 aprile 2006 il municipio di CO 1 ha respinto la richiesta, dichiarando di sciogliere il rapporto d'impiego con effetto immediato;

che con giudizio 12 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il licenziamento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1;

che con sentenza 26 settembre 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso inoltrato da CO 1 contro il predetto giudizio, annullandolo assieme alla decisione di licenziamento;

che questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il licenziamento apparisse sostanzialmente ingiustificato; né la richiesta di un aumento dello stipendio orario, né il rifiuto di assumere nuovi compiti costituivano invero un valido motivo per rescindere in tronco il rapporto d'impiego interinale del ricorrente;

che con istanza 24 ottobre 2006 il comune di RI 1 ha chiesto a questo tribunale di rivedere il predetto giudizio, sostenendo che sarebbe *incorso in un'evidente inavvertenza, che l'ha portato ad apprezzare in modo errato fatti rilevanti risultanti dagli stessi atti dell'incarto*; nei suoi scritti CO 1 non si sarebbe rifiutato *di assumere nuovi compiti*, come a torto ritenuto da questo tribunale, ma si sarebbe rifiutato di svolgere compiti sino ad allora regolarmente svolti per il comune di __________;

che la domanda è avversata da CO 1, mentre il Consiglio di Stato e la SEL hanno dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare;

considerato, in

diritto

che, secondo l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti;

che questo motivo di revisione è dato quando l'autorità, per svista, ossia per disattenzione involontaria, ha omesso di considerare

fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta; la revisione non è data per eliminare un presunto errore di diritto o per imporre una diversa tesi; un errore derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali (*error in iudicando*) è censurabile soltanto con i rimedi ricorsali ordinari (RDAT 1980 n. 22; M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm n. 2 a);

che, nel caso concreto, l'istante in revisione non rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver omesso per inavvertenza di apprezzare fatti rilevanti che risultano dagli atti; né potrebbe sollevare con successo un simile rimprovero, poiché questo tribunale ha in effetti preso in considerazione sia lo scritto del 1° aprile 2006, sia lo scritto del 18 seguente, che CO 1 ha inviato al municipio di RI 1;

che l'istante contesta in sostanza le deduzioni che questo tribunale ha tratto dagli scritti in questione, sostenendo che non si tratterebbe di un *rifiuto di assumere nuovi compiti*, come questo tribunale avrebbe a torto dedotto, bensì di un *rifiuto di continuare a svolgere i compiti fino ad allora sempre regolarmente svolti*;

che con ogni evidenza il comune rimprovera a questo tribunale di essere incorso in un *error in iudicando*, considerando *nuovi compiti* le mansioni che RI 1 aveva regolarmente svolto sino a quel momento per conto del comune di __________;

che tale errore non può tuttavia essere censurato in via di revisione; l'*error in iudicando* va fatto valere impugnando il giudizio con i mezzi ordinari di ricorso;

che la domanda di revisione andrebbe comunque respinta anche se risultasse ammissibile;

che il rifiuto in discussione era in effetti riferito esclusivamente ai lavori a regia (supplementari); non si estendeva ai lavori sino a quel momento regolarmente svolti con retribuzione a forfait per conto del comune di __________;

che non appare dunque fuori luogo considerare *nuovi compiti* le ulteriori mansioni che il nuovo comune intendeva affidare al resistente in aggiunta ai lavori fissi, svolti in precedenza dal resistente; il fatto che i conteggi dello stipendio contemplassero una retribuzione fissa ed una retribuzione oraria non permette di giungere a diversa conclusione;

che, stando così le cose, la domanda di revisione va respinta siccome inammissibile.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 15 LAggr; 3, 18, 28, 31, 60,

65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza è inammissibile.

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione a: · ; rappr. da: ; .

terzi implicati · 1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario