Driver License Revocation Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA driver appealed the immediate and indefinite revocation of their driving license, imposed following an intoxicated driving incident and subsequent expert evaluation, which conditioned reinstatement on extensive rehabilitation and testing. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because, under the governing legislation, direct appeal of license revocation measures issued by the traffic section lies with the State Council, not the administrative court, and subsequently transmitted the case file to the State Council for proper adjudication.
Regesto Legislator
UfficialeIrricevibilità di un ricorso proposto direttamente al TRAM contro una revoca della licenza di condurre disposta dalla Sezione della circolazione. Ricorso trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was forwarded to the State Council due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Costs (taxation of judgment and expenses) are imposed on the appellant based on the outcome.
Cited in the final disposition section when listing the applicable legal basis for the decision, although the primary procedural basis for the outcome (inadmissibility) is Art. 4 cpv. 1 PAmm and the lack of jurisdiction explained in the reasoning.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.263 · Lugano 31 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo Stefano Bernasconi
assistito dalla segretaria: · Alessandra Ippolito
statuendo sul ricorso 30 agosto 2006 di
RI 1 patrocinato da: PA 1 contro
la decisione 10 agosto 2006 (no. 3313/2006) della Sezione della circolazione, che ha revocato la licenza di condurre dell'insorgente a tempo indeterminato e con effetto immediato per motivi di sicurezza;
richiamati gli art. 48 PAmm e 26c cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 febbraio 2006 RI 1 si è posto alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà provocando un incidente della circolazione;
che alla luce delle risultanze di un esame peritale ordinato a seguito di questi accadimenti, con decisione 10 agosto 2006 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2007; la riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 9 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al superamento di un esame psico-tecnico;
che avverso la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 30 agosto 2006, postulandone l'annullamento con motivazioni che non occorre riassumere;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);
che il Dipartimento delle istituzioni, segnatamente l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, è l'autorità competente in Ticino per pronunciare la revoca della licenza di condurre (art.
1 cpv. 1 e 4 lett. a cifra 1 RLALCStr);
che contro tali misure è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione (art. 10 cpv. 1 LALCStr); i giudizi resi in materia dal Governo sono successivamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme della PAmm (art. 10 cpv. 2 e 3 LALCStr);
che i provvedimenti di revoca della patente disposti dalla Sezione della circolazione non sono quindi direttamente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di impugnare innanzi a questo Tribunale le misure amministrative adottate dal Dipartimento delle istituzioni in applicazione della LCStr e delle sue normative di esecuzione;
che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che in forza dell'art. 4 cpv. 1 PAmm l'atto ricorsuale viene nondimeno trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per evasione;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10 LALCstr; 1, 4 RLALCS; 3, 4, 28, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza ed evasione.
2. La tassa di giudizio e le spese, di complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · patr. dall' Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528 Camorino; Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.
terzi implicati
Il vicepresidente La segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo