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52.2006.243 • TCA TI 52.2006.243 Generato dall'IA

Municipal Order Compliance Deadline Appeal Dismissal

Numero d'incarto 52.2006.243
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a decision upholding a municipal order to clear unauthorized structures from a leased agricultural property, which had been previously ordered with a final deadline that had passed without compliance. The court dismissed the appeal, reasoning that the municipal decision, which merely set a final, non-extendable deadline for compliance with a prior, final removal order that had become incontestable, constituted an unappealable confirmation or warning ("diffida") under administrative procedure law, as it did not alter the appellant's legal situation but only reiterated the existing obligation and the consequences of non-compliance.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 34 cpv. 5 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 34 PAmm, art. 60 PAmm; Municipal Order Compliance Deadline Appeal Dismissal: The court dismissed the appeal, reasoning that the municipal decision, which merely set a final, non-extendable deadline for compliance with a prior, final removal order that had become incontestable, constituted an unappealable confirmation or warning ("diffida") under administrative procedure law, as it did not alter the appellant's legal situation but only reiterated the existing obligation and the consequences of non-compliance.

Parole chiave

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termine processuale perentorio licenziamento amministrativo obbligo comunale diritto agrario allontanamento autorizzazione all’esecuzione Assegnazione di un termine per lo sgombero di un mappale

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cpv. 1 PAmm
2 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
Art. 18 PAmm
This procedural article is cited as the basis for deciding the case based on the files without further investigation.
Art. 34 cpv. 5 PAmm
34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'obbligato, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34 n. 5d e riferimenti; Scolari, op. cit., n. 772);
Art. 28 PAmm
This article is cited as the legal basis for imposing costs on the appellant in case of defeat.
art. 34 PAmm
Although the reasoning heavily relies on Art. 34 para. 5 PAmm regarding the inadmissibility of the appeal against a mere reiteration order (diffida), the dispositive cites the general procedural articles used for the decision, including Art. 34 PAmm, which governs the procedure for appeals.
art. 60 PAmm
This procedural article is cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the procedure for judgment.
art. 61 PAmm
This procedural article is cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the final notification of the decision.
art. 45 LE
This article, concerning the jurisdiction of the Administrative Court, is cited as a basis for the ruling.

Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 463
8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 34 PAmm

Although the reasoning heavily relies on Art. 34 para. 5 PAmm regarding the inadmissibility of the appeal against a mere reiteration order (diffida), the dispositive cites the general procedural articles used for the decision, including Art. 34 PAmm, which governs the procedure for appeals.

art. 28 PAmm

This article is cited as the legal basis for imposing costs on the appellant in case of defeat.

art. 60 PAmm

This procedural article is cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the procedure for judgment.

art. 61 PAmm

This procedural article is cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the final notification of the decision.

art. 45 LE

This article, concerning the jurisdiction of the Administrative Court, is cited as a basis for the ruling.

art. 21 LE

This article, concerning the active legitimacy of the appellant, is cited as a basis for the ruling.

art. 18 PAmm

This procedural article is cited as the basis for deciding the case based on the files without further investigation.

art. 46 PAmm

This procedural article is cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the timeframe for appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.243 · Lugano 15 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria: · Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 luglio 2006 di

RI 1 contro

la decisione 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato (n. 3510) che dichiara irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso la decisione 5 aprile 2006 con cui il municipio gli ha assegnato un ultimo termine per lo sgombero del mappale n. __________ RF;

viste le risposte:

- 18 agosto 2006 del CO 2;

- 23 agosto 2006 CO 1;

CO 5;

- 29 agosto 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente RI 1 è affittuario del fondo part. n. __________ RF di __________ di proprietà della __________ e situato in zona agricola (SAC);

che il 20 novembre 1992 l'insorgente ha chiesto il rilascio di un permesso per il deposito temporaneo di 4 roulottes sul fondo in oggetto; la domanda è rimasta inevasa;

che con rapporto 31 gennaio 2005 il municipio ha appurato che sul mappale erano state installate senza autorizzazione quattro baracche in legno, una serra e diversi depositi di legname e materiale vario;

che, preso atto che l'autorità cantonale riteneva la domanda di costruzione divenuta priva di oggetto, il 15 giugno 2005 il municipio ha imposto al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi effettuati sul fondo in oggetto;

che, preso atto che il ricorrente non aveva dato seguito all' ordine, il 22 agosto 2005 il municipio gli ha pertanto ordinato di sgomberare il fondo dai manufatti non autorizzati;

che l'ordine, da eseguire entro il 21 settembre 2005, assortito della comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato in caso d'inosservanza, è rimasto lettera morta;

che rilevata la persistente inadempienza dell'obbligato, il 27 ottobre e il 21 dicembre 2005 il municipio gli ha fissato dei nuovi termini per l'esecuzione dello sgombero, l'ultimo scadente il 31 marzo 2006;

che, essendo il ricorrente rimasto ulteriormente passivo, il 5 aprile 2006 il municipio gli ha assegnato un ultimo termine improrogabile al 21 aprile 2006 per dare seguito all'ordine di sgombero;

che con giudizio 12 luglio 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente siccome inoltrato contro un semplice provvedimento confermativo volto unicamente a ribadire un ordine di sgombero già cresciuto in giudicato incontestato;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in sostanza una nuova proroga per procedere allo sgombero;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dalla CO 1;

che il CO 5 ha presentato delle osservazioni senza pronunciarsi nel merito del ricorso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio governativo impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati *iure imperii* dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti obblighi oppure per costatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad Art. 1, N. 14);

che non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann; Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B II c e rif.);

che, in quest'ottica, non è dato ricorso contro un provvedimento confermativo di una precedente decisione, mediante il quale l'autorità si limita a diffidare l'interessato a darvi seguito, assegnandogli un ultimo termine per adeguarvisi e comminando l'esecuzione d'ufficio a sue spese in caso d'inadempienza (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., n. 1002);

che, come risulta esplicitamente dall'art.

34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'obbligato, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34 n. 5d e riferimenti; Scolari, op. cit., n. 772);

che, nella misura in cui il ricorrente chiede una proroga del termine per procedere allo sgombero impostogli, implicitamente egli postula l'annullamento del termine imposto dalla decisione litigiosa;

che, nel caso concreto, nella risoluzione 5 aprile 2006 del municipio sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una diffida inappellabile, pedissequa all'ordine di sgombero 22 agosto 2005, cresciuto in giudicato e rimasto ineseguito;

che, in effetti, constata a più riprese l'inadempienza del ricorrente, con l'ingiunzione 5 aprile 2006 l'esecutivo comunale gli ha soltanto assegnato un ultimo termine improrogabile per dar seguito all'ordine impartitogli; irrilevanti a questo stadio di causa i motivi per cui il ricorrente non ha ancora proceduto allo sgombero;

che pertanto, la decisione del Governo che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro un provvedimento confermativo non impugnabile, va confermata;

che spese e tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 18, 28, 34, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · ; ; ; ; ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria