Municipality Appeal on Costs Following Mootness Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was brought by a municipality challenging a decision that struck its objection to a prior ruling concerning the award of costs (indemnities for legal fees) to the opposing party, following the dismissal of the original objection due to mootness after a building permit application had ultimately been denied on formal grounds, despite the government body acknowledging the municipality's unjustified delay in processing the application. The court rejected the appeal, reasoning that a decision striking a case for mootness is challengeable regarding costs, and since the municipality had unreasonably delayed the processing of the application, the initial authority correctly deemed the municipality the losing party in the context of the delayed justice claim, thus justifying the award of costs to the applicant, with the amount set not constituting an abuse of discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 45 PAmm, art. 46 PAmm, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm; Municipality Appeal on Costs Following Mootness Dismissal: The court rejected the appeal, reasoning that a decision striking a case for mootness is challengeable regarding costs, and since the municipality had unreasonably delayed the processing of the application, the initial authority correctly deemed the municipality the losing party in the context of the delayed justice claim, thus justifying the award of costs to the applicant, with the amount set not constituting an abuse of discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the dispositive (order 2) regarding the awarding of costs (ripetibili) to the counterparty (CO 1).
This article is cited in the dispositive (order 2) concerning the allocation of court fees and expenses based on the appellant's role in the proceedings.
This procedural article is listed in the final considerations that precede the dispositive, relating to fees and costs.
This procedural article is listed in the final considerations that precede the dispositive, relating to fees and costs.
This procedural article is listed in the final considerations that precede the dispositive, relating to fees and costs.
This procedural article is listed in the final considerations that precede the dispositive, relating to fees and costs.
This article concerning the publication term is listed in the final considerations that precede the dispositive, although not directly cited in the main dispositive orders 1 or 2.
This article concerning the decision term is listed in the final considerations that precede the dispositive, although not directly cited in the main dispositive orders 1 or 2.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.24 · Lugano 21 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria: · Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2006 del
RI 1 patrocinato da: PA 1 contro
la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 6220) che ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato dalla CO 1 per ritardata giustizia (limitatamente al dispositivo n. 3 concernente l'attribuzione di un indennità per ripetibili alla controparte);
viste le risposte:
- 31 gennaio 2006 della CO 1;
- 7 febbraio 2006 del CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 luglio 2005, a seguito di vicissitudini che non occorre qui rievocare, la CO 1 ha chiesto il rilascio secondo la procedura della notifica di una licenza edilizia per il rinnovo e la trasformazione di uno stabile al mappale n. __________ RF di Lumino;
che, con decisione 25 agosto 2005, il Dipartimento del territorio ha definitivamente sancito che la procedura applicabile al caso concreto era quella della notifica di costruzione;
che, dopo numerosi solleciti per la pubblicazione della domanda avvenuta il 13 settembre 2005 e l'evasione dellCO 1 ha inoltrato presso il CO 3 un ricorso per ritardata giustizia;
che, con decisione 22 novembre 2005 il comune ha negato il rilascio della licenza edilizia rilevando la lacunosità della domanda;
che, con risoluzione 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il ricorso per ritardata giustizia poiché divenuto privo di oggetto;
che il Governo ha comunque constatato che, nonostante la semplicità del caso, il municipio avrebbe ritardato senza validi motivi l'esame della domanda di costruzione;
che non sono state prelevate spese e tasse di giustizia; il comune è stato però condannato a pagare alla CO 1 un'indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili;
che il comune si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del dispositivo n.
3 che lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili, in quanto l'evasione della domanda di costruzione avrebbe richiesto un esame approfondito poichè carente e inerente pure altri interventi;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; del medesimo avviso è la CO 1 con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito;
considerato, in
diritto
che un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse giuridico ha portata meramente dichiarativa, l'autorità o il giudice limitandosi con tale atto a constatare la fine del processo;
che il decreto di stralcio può essere impugnato in materia di spese e ripetibili oppure riguardo all'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite;
che nella misura in cui il ricorrente contesta l'addebito delle ripetibili, il ricorso è quindi ricevibile ex art. 21 LE;
che oggetto della presente contestazione è unicamente la questione inerente alla condanna del comune ricorrente al versamento di riCO 1;
che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso condanna la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte, solo nella misura in cui questa ne ha fatto richiesta (STA del 2 luglio 2003 in re M.);
che la CO 1, patrocinata da un legale, ha espressamente chiesto l'attribuzione di ripetibili;
che soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);
che l'indennità per ripetibili deve essere adeguatamente commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12);
che, procedendo da apprezzamento, la determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile;
che, in caso di stralcio in una procedura ricorsuale per ritardata o denegata giustizia, l'autorità giudicante deve statuire sulle spese processuali e ripetibili, pronunciandosi, almeno sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il ritardo frapposto all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un diniego di giustizia formale: e in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere trattata come parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per denegata o protratta giustizia ed ha quindi diritto – se rappresentata da un avvocato o da un mandatario professionale – ad un'indennità per ripetibili in base all'art. 31 PAmm (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad Art. 45 n. 7 e giurisprudenza ivi contenuta);
che l'ente pubblico che non compare in lite a difesa di suoi interessi particolari è di regola esentato, in caso di soccombenza , dal pagamento di una tassa di giustizia; le ripetibili gli sono invece addossate;
che nel caso concreto contestata è essenzialmente la soccombenza del comune dinanzi alla precedente istanza di giudizio; secondo il ricorrente la complessità della fattispecie, in particolare in relazione alle precedenti domande di costruzione ritirateCO 1, alle opposizione pervenute e alla lacunosità della documentazione presentata, non avrebbe permesso un'evasione della pratica più celere;
che gli argomenti addotti dal municipio non possono essere condivisi;
che dagli atti emerge che tra la richiesta presentata dalla CO 1 e la pubblicazione della medesima sono trascorsi più di due mesi e altrettanti ne sono passati fino al rilascio di una decisione formale in merito alla licenza edilizia; a seguito della decisione inappellabile del Dipartimento del territorio non si giustifica il ritardo con cui il municipio ha proceduto alla pubblicazione della domanda di costruzione, tanto più che la richiesta di completazione della stessa è stata prontamente evasa;
che, proprio perchè negata la licenza edilizia per motivi essenzialmente formali, ovverosia per la carente documentazione, il comune avrebbe dovuto decidere in maniera più celere;
che pur essendo i termini per la pubblicazione (art. 12 LE) e per la decisione (art. 13 LE) dei termini d'ordine, il municipio non può però lasciar trascorrere un lasso di tempo eccessivo per decidere; se viene lasciato trascorrere abusivamente un termine d'ordine, senza agire del tutto o agendo con lentezza ingiustificata, può infatti essere adita l'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (Adelio Scolari, Commentario, ad art. 10 LE);
che, viste le circostanze, è dunque senza incorrere in una violazione dell'art. 31 PAmm che la precedente autorità di giudizio ha considerato il comune quale parte soccombente del procedimento, condannandolo a versare un'indennità per ripetibili alla controparte;
che oltretutto, stabilendo in fr. 300.- l'ammontare di detta indennità, il Consiglio di Stato non ha affatto abusato dell'ampio margine di apprezzamento che gli spetta nella determinazione delle ripetibili;
che, stante quanto precede il presente ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del RI 1, essendo esso comparso in causa nel caso concreto per tutelare i suoi particolari interessi e non soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm; cfr. RDAT I-1993 n. 19);
che il ricorrCO 1, assistita da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili di questa sede (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 13 LE; 18, 28, 31, 45, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del RI 1 il quale rifonderà alla CO 1 il medesimo importo a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · ; patr. da: avv. Mattia Guerra, 6900 Massagno; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria