Contractor Exclusion in Public Works Tender Based on Collective Labor Agreement Compliance Upheld on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA contractor appealed an administrative decision that excluded it from a public works tender for gardening services on the grounds that it failed to submit declarations certifying payment of professional contributions and compliance with the collective labor agreement (CCL), even though the contract awarded the work to another bidder. The court sustained the appeal, reasoning that the specification requiring those declarations prejudiced bidders who had not signed the CCL, which was deemed contrary to federal law because it effectively made adherence to a non-mandatory agreement a prerequisite for participation, overriding procedural rules on extending such agreements, and thus the exclusion and subsequent award were annulled, remitting the case for reconsideration after readmitting the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 18 PAmm, Art. 5 lett. c LCPubb, Art. 38 cpv. 3 LCPubb, Art. 28 PAmm, Art. 5 LCPubb; Contractor Exclusion in Public Works Tender Based on Collective Labor Agreement Compliance Upheld on Appeal: The court sustained the appeal, reasoning that the specification requiring those declarations prejudiced bidders who had not signed the CCL, which was deemed contrary to federal law because it effectively made adherence to a non-mandatory agreement a prerequisite for participation, overriding procedural rules on extending such agreements, and thus the exclusion and subsequent award were annulled, remitting the case for reconsideration after readmitting the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders' grounds, relating to the obligations concerning social security contributions and collective labour agreements.
Cited in the final orders' grounds as the basis for the Tribunal's competence (though the decision ultimately upheld the appeal).
Cited in the final orders' grounds, concerning the awarding of the contract.
Cited in the final orders' grounds, relating to the ability to decide based on the file without further investigation.
Applied in the dispositive to determine that the court costs are borne solely by the municipality due to the respondent's lack of opposition.
Cited in the final orders' grounds, relating to general procedural aspects of administrative appeals.
Cited in the final orders' grounds, relating to general procedural aspects of administrative appeals.
Cited in the final orders' grounds, relating to the service of the decision.
Cited in the final orders' grounds, relating to the commencement of the appeal period.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.239 · Lugano 17 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 luglio 2006 della
RI 1 contro
la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO 2 che esclude la ricorrente dalla gara e delibera alla ditta CO 1 le opere da giardiniere occorrenti alla nuova scuola elementare di __________;
viste le risposte:
-
4 agosto 2006 della CO 1;
-
7 agosto 2006 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 aprile 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere occorrenti alla nuova scuola elementare di __________ (FU n. 35/2006, pag. 2908);
che il concorso era retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera;
che alla posizione 321.310 il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;
che fra le attestazioni da allegare figuravano anche la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei *contributi professionali* e *la dichiarazione della commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei CCL*;
che in tempo utile sono pervenute al municipio le offerte di sei ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr. 92'643.60;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 23 gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 89'174.05;
che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha omesso di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi i professionali ed il rispetto del CCL;
che contro la predetta decisione la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riammissione alla gara;
che l'insorgente ammette di non aver allegato le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha aderito al CCL, che non è obbligatorio;
che il municipio sollecita il rigetto dell'impugnativa obiettando in sostanza che la ricorrente ha omesso di impugnare tempestivamente la clausola del capitolato che imponeva ai concorrenti di produrre le dichiarazioni succitate; le eccezioni che solleva contro la decisione di aggiudicazione sarebbero improponibili;
che la CO 1 si limita a rilevare di aver conseguito l'aggiudicazione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dal concorso; in caso di successo dell'impugnativa, sarà abilitata ad impugnare anche la decisione di aggiudicazione;
che con questa riserva il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali mantello;
che la norma non pretende che i concorrenti abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano
l'estensione di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner,
Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im
öffentlichen Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit
fédéral des marchés publics, pag. 29 in fine);
che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che impone ai concorrenti di allegare all'offerta una dichiarazione attestante il rispetto del CCL del ramo dei giardinieri, che non è mai stato dichiarato obbligatorio, ed una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali, dovuti soltanto dagli imprenditori convenzionati, preclude di fatto qualsiasi possibilità di partecipare alla gara alle ditte che non hanno sottoscritto tale contratto;
che la condizione, contraria al diritto federale, non può dunque esplicare effetti;
che la mancata impugnazione della relativa clausola del bando non impedisce affatto alla ricorrente di contestarla in sede di aggiudicazione;
che è ben vero che l'art. 38 cpv. 3 LCPubb impedisce ai concorrenti di sollevare nell'ambito del ricorso contro l'aggiudicazione eccezioni che non sono state proposte mediante impugnazione del bando;
che la ricorrente poteva tuttavia supporre che l'obbligo di produrre le dichiarazioni richieste dalla posizione 321.310 del capitolato valesse soltanto per i concorrenti che avevano sottoscritto il CCL facoltativo;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;
che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;
che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;
che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 luglio 2006 del municipio di CO
2 è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di CO 2.
3. Intimazione a: · .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario