Construction Company Appeal of Public Contract Award Based on Price Reliability Evaluation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA construction company appealed a public contract award decision for utility cable route work, challenging the awarding authority's evaluation of the "reliability of prices" sub-criterion, arguing that the authority failed to adhere to the advertised method, which stipulated assessing approximately 20% of the most economically significant line items representing about 80% of the total bid value. The court dismissed the appeal, reasoning that while the authority reserved discretion in selecting the specific items for review, subsequent analyses presented by the authority demonstrated that even under the appellant's proposed alternative evaluation methods (based on different percentages of line items or predetermined significant items), the awarding decision favoring the other consortium remained unchanged, thus showing no abuse of discretion or violation of the transparency principle that would warrant overturning the result.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 32 cpv. 1 LCPubb, Art. 5 lett. i RLCPubb, Art. 1 lett. a LCPubb; Construction Company Appeal of Public Contract Award Based on Price Reliability Evaluation: The court dismissed the appeal, reasoning that while the authority reserved discretion in selecting the specific items for review, subsequent analyses presented by the authority demonstrated that even under the appellant's proposed alternative evaluation methods (based on different percentages of line items or predetermined significant items), the awarding decision favoring the other consortium remained unchanged, thus showing no abuse of discretion or violation of the transparency principle that would warrant overturning the result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the final decision preamble, indicating the legal basis for the decision on the merits of the appeal (which was rejected).
This article is cited in the final decision preamble, indicating the legal basis for the decision on the merits of the appeal (which was rejected).
This procedural article is cited in the final decision preamble, providing the legal framework for the ruling.
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Cited in the reasoning (Consid. 1.1) as establishing the court's jurisdiction, though not explicitly repeated in the final numbered list of applicable articles, it underlies the procedure, but the more specific procedural articles listed in the final preamble are prioritized.
Cited in the reasoning (Consid. 1.1) to confirm the appellant's standing, but not explicitly listed in the final ruling's article list.
Cited in the reasoning (Consid. 1.2) regarding the decision based on the file, and listed in the final preamble.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.237 · Lugano 29 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 luglio 2006 della
RI 1 patrocinata da: PA 1 contro
la decisione 7 luglio 2006 dell'CO 2 che aggiudica al consorzio RI 1 i lavori d'impresario costruttore necessari per la realizzazione di un nuovo tracciato per cavi 50 KV tra R__________ e S__________ (lotto 2);
viste le risposte:
- 27 luglio 2006 del consorzio CO 1;
- 4 agosto 2006 dell'CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 maggio 2006 l'CO 2 ha indetto una gara d'appalto, retta dalla LCPubb ed impostata secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori d'impresario costruttore necessari per la realizzazione di un nuovo tracciato per cavi 50 KV tra Rivera e Sigirino (lotto 2; cfr. FU 36/2006 pag. 3018). Il bando di concorso, alla cifra 5, fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
– economicità 50%
– programma lavori 15%
– organizzazione del cantiere 10%
– referenze per lavori analoghi 10%
– attendibilità dei prezzi 10%
– formazione apprendisti 5%
Il 29 maggio 2006 l'CO 2 ha notificato ai concorrenti che si erano annunciati che i criteri d'aggiudicazione venivano modificati come segue:
– economicità 50%
– referenze per lavori analoghi 15%
– programma lavori 15%
– formazione apprendisti 5%
– organizzazione del cantiere 15%
Il criterio dell'*economicità* veniva suddiviso in due sottocriteri (1.1 ed 1.2), così valutati:
1.1. *importo verificato*
nota da 1 a 6 (60%)
5 . (1.3 Pmin - Px ) : 0.3 Pmin
*1.2.attendibilità dei prezzi dell'offerta* nota da 1 a 6 (40%)
valutazione dei prezzi principali delle offerte che raggiungono la sufficienza nel criterio importo verificato soprattutto in rapporto ai quantitativi e ai possibili travasi di oneri fra le posizioni del capitolato.
La valutazione dell'attendibilità del prezzo avviene verificando circa il 20% delle posizioni più importanti dal punto di vista economico dell'elenco prezzi producenti circa l'80% del volume dell'offerta.
Computo
Prezzo medio = ∑ prezzi / n. offerte
Prezzo medio < + 5% punti 6.0
+ 5% < Prezzo medio < + 10% punti 5.5
+ 10% < Prezzo medio < + 15% punti 5.0
+ 15% < Prezzo medio < + 20% punti 4.5
+ 20% < Prezzo medio < + 25% punti 4.0
+ 25% < Prezzo medio < + 30% punti 3.5
+ 30% < Prezzo medio punti 1.0
B. In tempo utile, sono pervenute alla committente le offerte di sette imprese di costruzione. Fra queste, v'erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 1'084'327.55 e quella del consorzio CO 1 di fr. 1'109'571.36.
Ai fini della valutazione delle offerte dal profilo dell'*attendibilità dei prezzi,* l'CO 2 ha preso in considerazione
17 delle 129 posizioni del capitolato, rappresentanti un valore compreso tra il
60 ed il 70% del prezzo totale delle offerte delle ditte classificatesi ai primi tre posti. Dalla valutazione è scaturita la seguente graduatoria:
Prezzo · Importo · Attendibilità · Referenze · Programma · Termini · Plausibilità · Apprendisti · Cantiere · Impianto · Sicurezza · Disponibilità · Totale
% · 50 · 60 · 40 · 15 · 15 · 30 · 70 · 5 · 15 · 30 · 40 · 30
CO 1 · 5.026 · 5.612 · 4.147 · 6.000 · 5.400 · 4.000 · 6.000 · 4.500 · 5.700 · 5.000 · 6.000 · 6.000 · 5.303
__________ · 4.402 · 5.004 · 3.500 · 6.000 · 5.400 · 4.000 · 6.000 · 6.000 · 5.700 · 5.000 · 6.000 · 6.000 · 5.066
RI 1 · 4.659 · 6.000 · 2.647 · 6.000 · 5.400 · 4.000 · 6.000 · 1.000 · 5.700 · 5.000 · 6.000 · 6.000 · 4.944
omissis
Fondandosi su queste risultanze, il 7 luglio 2006 l'CO 2 ha aggiudicato la commessa al consorzio CO 1.
C. Contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta in sostanza la valutazione dell'*attendibilità dei prezzi* operata dalla committente sulla base di appena 17 posizioni, che oltre a rappresentare poco più del 60% del valore complessivo dell'offerta, non sono nemmeno le più significative.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 2 che rileva anzitutto di aver valutato l'*attendibilità dei prezzi* prendendo in considerazione le 17 posizioni più importanti del preventivo allestito dal progettista, che rappresentano circa il 70% della spesa complessiva preventivata; preventivo, che è stato depositato in busta chiusa controfirmata dai partecipanti al sopralluogo. La ricorrente, prosegue, non si classificherebbe comunque al primo posto nemmeno prendendo in considerazione le 26 posizioni più rilevanti dal profilo del prezzo, corrispondenti all'82.5% dell'ammontare complessivo dell'offerta da essa inoltrata. La RI 1, soggiunge l'CO 2, non potrebbe vincere la gara neppure se si considerassero le 79 posizioni che superano l'importo di fr. 1'000.- in almeno una delle offerte delle tre ditte classificatesi ai primi posti.
Anche considerando le 26 posizioni più rilevanti dal profilo del prezzo secondo il preventivo del progettista, il risultato non cambierebbe.
Ad identica conclusione perviene il consorzio aggiudicatario, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
E. Il 22 agosto 2006 il preventivo del progettista, depositato in busta chiusa, è stato reso noto alle parti, che non hanno inoltrato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante alla gara, è certa (art. 43 PAmm). II ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. II giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). I fatti sono pacifici e le parti non postulano l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Giusta l'art.
32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri e del loro ordine d'importanza viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D__________ SA; 29.1.02 in re R__________; 26.2.02 in re C__________ sagl). Nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V__________ e Ilcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 443 seg.).
2.2. Nel caso in esame, il criterio d'aggiudicazione dell'*attendibilità dei prezzi* è stato introdotto al precipuo scopo di prevenire travasi d'oneri tra posizioni del capitolato. La modifica dei criteri d'aggiudicazione e dei fattori di ponderazione, notificata ai concorrenti il 29 maggio 2005, stabiliva che la valutazione avrebbe avuto luogo *verificando il ca. 20% delle posizioni più importanti dal punto di vista economico dell'elenco prezzi producenti ca.* *l'80% del volume dell'offerta.*Essa precisava inoltre la scala delle note che sarebbero state assegnate.
Il metodo di
valutazione prospettato si riallaccia essenzialmente al principio di Pareto, ovvero alla legge 80/20, secondo cui, all'interno
di un determinato fenomeno, l'80% dei risultati dipende dal 20% delle cause (cfr. www.it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Pareto).
Pur avendo allestito un preventivo, depositato in busta chiusa per definire il limite di spesa che era disposta a sopportare per i lavori messi a concorso, la committente non ha definito le posizioni del capitolato che sarebbero state prese in considerazione per valutare l'attendibilità del prezzo offerto;
cautela, questa, che l'avrebbe messa al riparo da qualsiasi rimprovero di aver preso in considerazione certe posizioni piuttosto
che altre al fine di privilegiare un determinato concorrente. L'CO 2 si è dunque riservata di scegliere secondo il suo prudente apprezzamento le posizioni da conteggiare.
3. Nel caso concreto, la ricorrente rimprovera all'CO 2 di aver disatteso le modalità di valutazione del criterio relativo all'*attendibilità dei prezzi*, scegliendo un numero di posizioni inferiore al 20%, fissato dalle prescrizioni di gara, che rappresenta meno del 70% del valore complessivo dell'offerta. La censura va respinta.
Le ulteriori valutazioni, operate dalla committente a seguito del ricorso della RI 1 sulla base di tre diverse ipotesi, permettono in effetti di escludere che l'CO 2 abbia abusato del potere discrezionale che si era riservata nella scelta delle posizioni da prendere in considerazione. Nulla permette in particolare anche solo di sospettare che le posizioni conteggiate siano state scelte al fine precipuo di privilegiare l'offerta del consorzio resistente o di pregiudicare la situazione della ricorrente.
Considerando, come pretende la RI 1, le 26 posizioni più rilevanti dal profilo economico, che corrispondono all'82.5% del prezzo complessivo da essa offerto, ma soltanto al 76.5% dell'offerta del consorzio resistente, la graduatoria rimarrebbe comunque immutata (ipotesi 1). Analogo sarebbe l'esito, non contestato dalla ricorrente, qualora si conteggiassero 79 posizioni che superano l'importo di fr. 1'000.- in almeno una delle offerte delle prime tre ditte classificate (ipotesi 2). Pur guadagnando una posizione in classifica, la ricorrente non riuscirebbe a superare il consorzio CO 1, che continuerebbe ad occupare il primo posto. Invariata rimarrebbe infine la classifica anche nel caso in cui venissero prese in considerazione le 26 posizioni più rilevanti dal profilo del prezzo secondo il preventivo allestito dal progettista (ipotesi 3).
Non avendo la ricorrente sollevato la benché minima contestazione di fronte a questi calcoli prodotti dalla committente con la risposta, non mette conto di esperire ulteriori verifiche al fine di eventualmente dimostrare che una diversa scelta delle posizioni da considerare nell'ambito della valutazione dell'*attendibilità dei prezzi* le avrebbe permesso di classificarsi al primo posto.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato ed al valore della commessa (1 mio), è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi, visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: · ; .
terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 3 2. CO 2 patrocinata da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario