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52.2006.220 • TCA TI 52.2006.220 Generato dall'IA

Appeal Mootness Due to Subsequent Unconditional Reauthorization Despite Initial Misrepresentation

Numero d'incarto 52.2006.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party appealed a governmental decision that upheld the revocation of their authorization to manage a public establishment, which had been initially granted based on false information provided regarding the manager's salary and actual hours worked (claiming a substantially higher salary and full-time presence than reality). The court ruled that the appeal against the prior revocation decision was rendered moot because the administrative authority subsequently issued a new, unconditional management authorization to the appealing party while the appeal was pending, leading the court to accept the appeal, annul the challenged governmental decision, and strike the prior appeal as having become objectless, while awarding limited costs against the state due to the initial misrepresentation regarding the manager's status.

Regesto Legislator

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Art. 71 cpv. 3 LEsPubb, Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 26c cpv. 2 LOG, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm; Appeal Mootness Due to Subsequent Unconditional Reauthorization Despite Initial Misrepresentation: The court ruled that the appeal against the prior revocation decision was rendered moot because the administrative authority subsequently issued a new, unconditional management authorization to the appealing party while the appeal was pending, leading the court to accept the appeal, annul the challenged governmental decision, and strike the prior appeal as having become objectless, while awarding limited costs against the state due to the initial misrepresentation regarding the manager's status.

Parole chiave

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revoca della decisione amministrativa posizioni amministrative legittimazione a ricorrere poteri pubblici riesame di una decisione precedente eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 71 cpv. 3 LEsPubb
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;
Art. 43 PAmm
che la RI 1, personalmente e direttamente toccata dal giudizio censurato, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);
Art. 46 PAmm
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso da un giudice unico (art.
Art. 26c cpv. 2 LOG
46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG), sulla base degli atti (art.
Art. 18 PAmm
2 LOG), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
Art. 28 PAmm
This procedural article is implicitly related to the finding that the appeal became moot, leading to the annulment/striking of the prior appeal.
Art. 60 PAmm
This article is cited in the final order section and relates to the costs/restitution decision.
Art. 61 PAmm
This article is cited in the final order section and relates to the costs/restitution decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 28 PAmm

This procedural article is implicitly related to the finding that the appeal became moot, leading to the annulment/striking of the prior appeal.

Art. 60 PAmm

This article is cited in the final order section and relates to the costs/restitution decision.

Art. 61 PAmm

This article is cited in the final order section and relates to the costs/restitution decision.

Art. 65 PAmm

This article is cited in the final order section and relates to the costs/restitution decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.220 · Lugano 2 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 luglio 2006 di

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2924), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 25 aprile 2006 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, le ha revocato l’autorizzazione a gestire la __________ di __________ ed ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico;

viste le risposte:

- 12 luglio 2006 del Consiglio di Stato;

- 26 luglio 2006 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 3 ottobre 2005 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione (SPI) ha rilasciato alla RI 1 l’autorizzazione a gestire __________ __________ per il tramite del gerente __________, titolare di un certificato di capacità tipo I;

che la RI 1 ha indicato che il gerente avrebbe percepito uno stipendio di fr. 3'800.- al mese;

che alla fine di marzo di quest’anno l’autorità cantonale ha accertato che il gerente, beneficiario di indennità per disoccupazione, era presente nell’esercizio pubblico soltanto per alcune ore al giorno per uno stipendio mensile di fr. 850.-;

che, interrogato, il gerente ha più o meno ammesso che lo stipendio di fr. 3'800.- al mese sarebbe stato indicato allo scopo di creare le premesse per il conseguimento dell’autorizzazione a gestire;

che con decisione 25 aprile 2006 la SPI ha revocato l’autorizza-zione in oggetto, siccome rilasciata sulla base di indicazioni false;

che contro la predetta decisione la RI 1 si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui illustrare;

che, nelle more del procedimento di ricorso, il 6 giugno 2006 la SPI ha rilasciato alla ricorrente una nuova autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico, per il tramite di un nuovo gerente __________ __________;

che il 14 giugno 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 con cui la SPI le aveva revocato l’autorizzazione a gestire l’esercizio pubblico ed ordinato la chiusura del locale;

che contro il predetto giudizio la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annulla-mento per motivi che non occorre qui riassumere;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla SPI;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPubb;

che la RI 1, personalmente e direttamente toccata dal giudizio censurato, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso da un giudice unico (art. 26c cpv. 2 LOG), sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che la nuova autorizzazione a gestire, rilasciata senza condizioni dalla SPI alla RI 1 mentre era pendente il ricorso inoltrato dalla stessa davanti al Consiglio di Stato, ha evidentemente reso priva d'oggetto la medesima impugnativa;

che già per questo motivo l'impugnativa va accolto, annullando il giudizio governativo censurato e riformandolo nel senso che il ricorso inoltrato dalla RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 della SPI è diventato privo d'oggetto;

che dato l'esito non si preleva tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato limitatamente a questa istanza, essendo verosimile che la gerenza di __________ fosse sin dall'inizio sostanzialmente fittizia e che il ricorso non sarebbe stato accolto.

Per questi motivi,

visti gli art. 69, 71 LEsPubb; 26c LOG; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato (n. 2924) è annullata e riformata nel senso che;

1.2. il ricorso 8 maggio 2006 inoltrato RI 1 contro la decisione 25 aprile 2006 della SPI è stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto.

2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · ; ;

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Il presidente Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo