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52.2006.171 • TCA TI 52.2006.171 Generato dall'IA

State Council Decision Upheld: Pool Pump Room and Retaining Wall Permit Requirements Confirmed

Numero d'incarto 52.2006.171
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The case involved appeals against a state council decision that partially overturned a municipal refusal to act, instead ordering the municipality to initiate an ordinary permit procedure for a pool pump's technical room and a retaining wall, following an initial building permit for an outdoor pool that was subject to lowering by 0.60 meters. The court rejected both appeals, reasoning that the neighbor's appeal concerning the technical room permit, which was granted by simple notification, was time-barred as they failed to file a formal appeal within the deadline after learning of the permit during an on-site inspection, thus rendering that specific permit final; simultaneously, the property owner's appeal against requiring permits for the pump and retaining wall was dismissed because these elements were not included in the original permit that had been granted via the notification procedure.

Regesto Legislator

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Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 51 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 31 PAmm; State Council Decision Upheld: Pool Pump Room and Retaining Wall Permit Requirements Confirmed: The court rejected both appeals, reasoning that the neighbor's appeal concerning the technical room permit, which was granted by simple notification, was time-barred as they failed to file a formal appeal within the deadline after learning of the permit during an on-site inspection, thus rendering that specific permit final; simultaneously, the property owner's appeal against requiring permits for the pump and retaining wall was dismissed because these elements were not included in the original permit that had been granted via the notification procedure.

Parole chiave

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obbligo del permesso di costruzione muro di sostegno notificazione della decisione beni statali requisiti di forma approvazione del regolamento Edificazione di una piscina

Disposizioni normative citate

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Art. 43 PAmm
che la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti, l’uno proprietario dell’opera controversa, l’altro vicino, titolare di un diritto d’abitazione e già opponente, è certa (art. 43 PAmm);
Art. 46 PAmm
che entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono ricevibili in ordine;
Art. 51 PAmm
che le impugnative, fondate sulla medesima fattispecie, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza istruttoria (art.
Art. 18 PAmm
51 PAmm) senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi risulta dagli atti ed è arcinota a questo tribunale;
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che il fatto che in quella sede il ricorrente RI 1, assistito da un legale, abbia dichiarato di contestare la procedura di notifica da cui era scaturito tale permesso non lo esimeva dall’obbligo di impugnarlo nella forma prescritta dall’art. 46 cpv. 1 PAmm;
Art. 31 PAmm
Cited in the final orders as a basis for rejecting the appeals (which is the main order).
Art. 28 PAmm
Cited in the final orders as a basis for rejecting the appeals (which is the main order).
Art. 19 PAmm
Cited in the final orders as a basis for rejecting the appeals (which is the main order).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 31 PAmm

Cited in the final orders as a basis for rejecting the appeals (which is the main order).

Art. 28 PAmm

Cited in the final orders as a basis for rejecting the appeals (which is the main order).

Art. 19 PAmm

Cited in the final orders as a basis for rejecting the appeals (which is the main order).

Art. 3 PAmm

Cited in the final orders as a basis for rejecting the appeals (which is the main order).

Art. 60 PAmm

Cited in the final orders in relation to the procedure applied.

Art. 61 PAmm

Cited in the final orders in relation to the procedure applied.

Art. 16 LE

Cited in the final orders as a basis for the decision.

Art. 21 LE

Cited in the final orders as a basis for the decision.

Art. 60 PAmm

Cited in the final orders in relation to the procedure applied.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.171-173 · Lugano 23 giugno 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 22 maggio 2006 di

a. b. contro

la decisione 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato (n. 2032) che, annullata parzialmente la decisione 4 luglio 2005 con cui il CO 1 si è rifiutato d’intervenire in merito all’edificazione di una piscina sulla part. 93 di CO 2, rinvia gli atti all’autorità comunale affinché ordini l’avvio di una procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione per l’installazione di una pompa in un locale tecnico e per la costruzione di un muro di sostegno;

viste le risposte:

- 13 giugno 2006 di CO 2;

- 7 giugno 2006 del CO 1;

- 7 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub a)

- 7 giugno 2006 del CO 1;

- 7 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

- 13 giugno 2006 di RI 1;

al ricorso sub b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 23 settembre 2003 CO 2 ha chiesto al CO 1 il permesso di costruire una piscina all’aperto, sporgente m 2.10 dal terreno antistante la sua casa d’abitazione (part. 93); il progetto allegato alla domanda non prevedeva né la costruzione di un locale tecnico, né l’installazione di pompe e di filtri;

che il 23 gennaio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del vicino RI 1 (part. 90);

che con sentenza 21 luglio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la licenza edilizia alla condizione che la piscina fosse abbassata di m 0.60, in modo da poter essere considerata opera sotterranea, esclusa in quanto tale dal computo dell’indice di occupazione;

che dopo aver invano sollecitato il municipio ad ordinare la sospensione dei lavori, a suo avviso non conformi al progetto approvato, RI 1 ha chiesto all’autorità comunale di avviare una procedura di rilascio del permesso per le modifiche apportate in corso d’opera, ovvero per un locale tecnico, una nuova scala ed un muro di sostegno non previsti dal progetto approvato;

che con decisione 4 luglio 2005 il municipio ha respinto la domanda;

che con giudizio 3 maggio 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1 e rinviando gli atti al municipio affinché fissi a CO 2 un termine per inoltrare una domanda di costruzione per un muro realizzato a sudest della piscina e per la posa di una pompa nel locale tecnico;

che il Governo ha anzitutto ritenuto che il ricorrente fosse precluso ad impugnare la licenza 10 maggio 2005, che il municipio aveva rilasciato in variante a CO 2 su semplice notifica per il locale tecnico e la scala d’accesso alla piscina realizzata in corso d’opera; licenza, che era stata acquisita agli atti in occasione del sopralluogo esperito dall’autorità cantonale il 19 maggio 2005 nell’ambito del ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione 11 aprile 2005 con cui il municipio si era rifiutato di ordinare la sospensione dei lavori;

che il Consiglio di Stato si è pertanto limitato ad imporre l’avvio di una procedura di rilascio del permesso soltanto per il muro di sostegno realizzato a sudest e per la posa della pompa nel locale tecnico; interventi che erano risultati privi della necessaria autorizzazione;

che contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto RI 1, quanto CO 2, chiedendone l’annullamento;

che RI 1 afferma di essersi formalmente opposto, in occasione del sopralluogo di cui si è detto sopra, alla licenza 10 maggio 2005, che il municipio aveva rilasciato in variante a CO 2 per la costruzione del locale tecnico; contesta pertanto di essere precluso ad impugnarla;

che CO 2 sostiene invece che autorizzando il locale tecnico il municipio avrebbe implicitamente autorizzato anche l’installazione della pompa; il muro di sostegno si sarebbe invece reso necessario per dar seguito alla condizione di abbassare la piscina di m 0.60, imposta dal Tribunale cantonale amministrativo a titolo di condizione della licenza;

che il Consiglio di Stato si oppone all’accoglimento di entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni;

che il municipio postula invece l’accoglimento di quello di CO 2 ed il rigetto di quello di RI 1;

che i ricorrenti si avversano reciprocamente, con argomenti che non occorre qui riassumere;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti, l’uno proprietario dell’opera controversa, l’altro vicino, titolare di un diritto d’abitazione e già opponente, è certa (art. 43 PAmm);

che entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm), sono ricevibili in ordine;

che le impugnative, fondate sulla medesima fattispecie, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm) senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi risulta dagli atti ed è arcinota a questo tribunale;

che il ricorrente RI 1 pretende in sostanza di rimettere in discussione la licenza in variante rilasciata il 10 maggio 2005 al vicino per la costruzione del locale tecnico; licenza, che il municipio aveva omesso di notificargli;

che di tale licenza, rilasciata secondo la procedura di semplice notifica, ritenuta applicabile in forza dell’art. 16 cpv.

2 LE, il ricorrente in questione ha avuto notizia piena e certa in occasione del sopralluogo esperito dal servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 19 maggio 2005 nell’ambito dell’impugnativa che aveva inoltrato contro il rifiuto del municipio di ordinare la sospensione dei lavori;

che il fatto che in quella sede il ricorrente RI 1, assistito da un legale, abbia dichiarato di contestare la procedura di notifica da cui era scaturito tale permesso non lo esimeva dall’obbligo di impugnarlo nella forma prescritta dall’art. 46 cpv. 1 PAmm;

che una semplice dichiarazione, rilasciata a verbale nel quadro di un gravame proposto contro il rifiuto dell’autorità comunale di adottare misure cautelari, può al massimo essere configurato quale atto di formale opposizione al rilascio della licenza;

che in tale dichiarazione non si possono invece ravvisare gli estremi di un formale atto d’impugnazione di quel provvedimento;

che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato ha di conseguenza dedotto dall’art. 46 cpv. 1 PAmm che la licenza in questione fosse cresciuta in giudicato formale alla scadenza del termine quindicinale di ricorso, che in mancanza di intimazione ha iniziato a decorrere il giorno seguente a quello del sopralluogo;

che il ricorso di RI 1, che si limita in definitiva a censurare la procedura di notifica applicata dal municipio omettendo di darne comunicazione ai vicini, senza allegare un solo argomento per contestare la licenza anche dal profilo materiale, va quindi respinto senza ulteriori approfondimenti;

che parimenti da respingere è il ricorso inoltrato da CO 2 contro la decisione del Consiglio di Stato di rinviare gli atti al municipio affinché gli fissi un termine per avviare un procedimento di rilascio della licenza mancante per l’installazione della pompa nel locale tecnico e per il muro di sostegno eretto verso sudest;

che gli atti della notifica dalla quale è scaturita la licenza 10 maggio 2005 rilasciatagli dal municipio in variante non contemplano infatti né la pompa, né il muro di sostegno, che vanno pertanto considerati quali opere sprovviste della necessaria autorizzazione;

che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti, mentre le ripetibili sono poste unicamente a carico del ricorrente CO 2, poiché soltanto RI 1 si è avvalso del patrocinio di un legale iscritto nel registro degli avvocati.

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21 LE; 3, 19, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.

3. Il ricorrente CO 2 rifonderà fr. 400.- al ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · ; ; ; ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario