Property Owner v. Canton on Building Permit Denial Due to Traffic Limits
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed a governmental decision upholding the municipal denial of a building permit for two large commercial/industrial structures, primarily because the projected traffic volume (800 daily movements) significantly exceeded the 100-movement limit imposed by a recently established cantonal planning zone encompassing the property, which aims to strictly limit vehicle traffic near a cantonal road. The court reasoned that while a permit application conflicting with a planning zone's objectives may typically be suspended, outright rejection is warranted when, as here, the specific objectives—particularly the strict traffic ceiling—make it reasonably certain that the project will not be approvable even after future planning studies are finalized, thus satisfying the proportionality requirement for rejecting rather than merely suspending the application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cpv. 2 LStr, Art. 63 cpv. 2 LALPT, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 27 cpv. 1 LPT, Art. 57 LALPT; Property Owner v. Canton on Building Permit Denial Due to Traffic Limits: The court reasoned that while a permit application conflicting with a planning zone's objectives may typically be suspended, outright rejection is warranted when, as here, the specific objectives—particularly the strict traffic ceiling—make it reasonably certain that the project will not be approvable even after future planning studies are finalized, thus satisfying the proportionality requirement for rejecting rather than merely suspending the application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected because the construction project was deemed incompatible with the objectives of the established planning zone, which this article addresses concerning the suspension or rejection of building applications.
Cited in the concluding articles; this provision likely relates to the final disposition of the appeal, justifying the rejection.
Cited in the concluding articles; this provision likely relates to the final disposition of the appeal, justifying the rejection.
Cited in the concluding articles; this provision relates to the decision procedure.
Cited in the concluding articles; this provision relates to the possibility of deciding based on the file without further investigation (in diritto).
Cited in the concluding articles; this provision relates to the admissibility or timeframe of the appeal.
Cited in the concluding articles; this provision relates to the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning section as the precursor to Art. 63 LALPT, but not explicitly cited in the dispositive orders, therefore excluded based on strict rule application.
Cited in the reasoning section regarding traffic impact, but not explicitly cited in the dispositive orders, therefore excluded.
Cited in the reasoning section regarding sales areas, but not explicitly cited in the dispositive orders, therefore excluded.
The cost provision (Art. 66 LTF equivalent) is not explicitly listed among the cited articles in the final disposition's article list (visti gli art. ... PAmm), but the order regarding costs is present in point 2.
Although not explicitly listed in the 'visti gli art.' section, the imposition of costs is contained in the dispositive order 2.
This article, which governs costs, is typically associated with the cost orders, although the specific provision cited is likely a cantonal equivalent or the general principle applied via order 2.
The imposition of costs (tassa di giustizia e spese) is based on procedural rules regarding costs, typically Art. 66 LTF or its cantonal counterpart.
While not explicitly listed among the cited articles for the decision, the imposition of costs in order 2 implicitly relies on the procedural rules governing judicial costs, which usually corresponds to Art. 66 of the relevant procedural code (PAmm).
This provision dictates the allocation of judicial costs and fees, applied in order 2.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.160 · Lugano 28 settembre 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 maggio 2006 della
RI 1 patrocinata da: PA 1 contro
la decisione 11 aprile 2006 (n. 1808) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente contro la risoluzione 4 luglio 2005 con cui il CO 2 le ha negato il permesso edilizio per la realizzazione di due edifici sui fondi n. 102, 328 e 336 RFD di __________;
viste le risposte:
- 16 maggio 2006 del Consiglio di Stato;
- 19 maggio 2006 del CO 2;
- 24 maggio 2006 CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la RI
1 SA è proprietaria dei mapp. n. 102, 328 e 336 RFD di __________, ubicati nelle adiacenze dei centri commerciali __________ e __________ ed attribuiti dal PR alla zona per attività lavorativa intensiva AL-I;
che l'11 febbraio 2005 la ricorrente ha chiesto al CO 2 il permesso edilizio per demolire sui suddetti fondi alcuni fabbricati esistenti e realizzarvi uno stabile amministrativo (53'000 mc) ed uno artigianale (33'000 mc), dotati complessivamente di 270 posteggi ai quali si accederebbe direttamente dalla strada cantonale del __________;
che al progetto si sono tempestivamente opposti CO 1 e il Dipartimento del territorio, che lo hanno contestato sotto il profilo dell'accesso e dell'inquinamento atmosferico;
che, preso atto del preavviso dipartimentale, il 4 luglio 2005 il municipio ha quindi negato alla RI 1 SA la licenza edilizia richiesta;
che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla ricorrente contro la suddetta decisione municipale;
che, secondo il Governo, il previsto edificio a destinazione artigianale non sarebbe conforme alla zona AL-I; il traffico indotto dai nuovi edifici genererebbe un inquinamento atmosferico eccessivo ed aggraverebbe ulteriormente la viabilità della strada cantonale (art. 52 cpv.
2 LStr); il progetto edilizio si porrebbe anche in contrasto con gli obiettivi fissati dalla recente zona di pianificazione (ZP __________) istituita dal Consiglio di Stato;
che contro il predetto giudizio governativo la RI 1 SA insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la domanda di costruzione non venga respinta, ma sospesa per effetto della suddetta zona di pianificazione;
che, conteste nel dettaglio le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato, l'insorgente ritiene che il progetto rispetti il
diritto vigente;
che in virtù dell'art. 63 cpv. 2 LALPT il municipio non doveva pertanto negare alla ricorrente il permesso di costruire, bensì limitarsi a sospendere la pratica edilizia;
che il Consiglio di Stato e CO 1 avversano il ricorso, mentre il CO 2 si rimette al giudizio di questa corte;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 13 e 46 cpv. 1 PAmm), sono certe;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 63 cpv. 2 LALPT (che riprende quasi testualmente l'art. 27 cpv. 1 LPT), all’interno di una zona di pianificazione è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione;
che, secondo il capoverso seguente, le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano sono decise negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di pianificazione;
che né la legge, né il regolamento d'applicazione (RLALPT) precisano quando le domande di costruzione in contrasto con gli obbiettivi del piano sono da respingere e quando invece sono soltanto da sospendere;
che data la natura cautelare della zona di pianificazione, la scelta tra il rigetto e la sospensione deve comunque ispirarsi al principio di proporzionalità, evitando in particolare di costringere il richiedente a ripetere l'intera procedura di rilascio della licenza quando non si può escludere che il trascorrere del tempo e l'affinamento degli studi pianificatori permetta di accogliere la domanda (STA 26.09.2005, inc. n. 52.2005.234, consid. 3.3.).
che una domanda di costruzione presentata durante il periodo di validità di una zona di pianificazione deve però essere conforme anche al diritto vigente; in caso contrario, essa non va sospesa, bensì respinta (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., n. 430 ad art. 57 LALPT);
che, a dispetto di quanto concluso dal Consiglio di Stato, la ricorrente sostiene che l'intervento edilizio rispetta il diritto vigente;
che la questione può tuttavia rimanere irrisolta, perché in concreto si può ragionevolmente escludere che il trascorrere del tempo e l'affinamento degli studi pianificatori in atto permetteranno di accogliere in futuro la domanda di costruzione presentata dalla ricorrente;
che con risoluzione 21 febbraio 2006 (n. 842) il Consiglio di Stato ha adottato per la durata di cinque anni una zona di pianificazione cantonale comprendente una fascia di terreni attigui alla strada cantonale che attraversa il __________, ivi compresi quelli della ricorrente;
che la scheda descrittiva della ZP __________ riconosce la necessità di *porre una forte limitazione dei movimenti veicolari per ogni nuovo intervento o misura all'interno del territorio delimitato dalla rappresentazione grafica della zona di pianificazione* (p. 5);
che *di regola il tetto massimo per ogni progetto è fissato in 100 movimenti giornalieri. Saranno inoltre negate le licenze edilizie per le grandi superfici di vendita ai sensi dell'art. 71a LALPT"* (p. 6);
che l'efficacia di tale misura pianificatoria non viene messa in discussione dalla ricorrente, secondo cui la zona di pianificazione sarebbe un *dato di fatto*;
che appare del tutto ragionevole ritenere che gli strumenti pianificatori attualmente allo studio dovranno tenere conto del limite massimo di movimenti giornalieri sopraindicato e tenderanno perciò ad impedire la presenza di nuovi attrattori di traffico lungo la strada cantonale del __________;
che in concreto il nuovo centro oggetto della domanda di costruzione è incluso nel perimetro della ZP __________; esso sarebbe in grado di generare 800 movimenti al giorno, ovvero un traffico veicolare otto volte superiore al limite massimo previsto dalla zona di pianificazione;
che i precisi indirizzi della ZP __________ consentono ragionevolmente di escludere che l'affinamento degli studi pianificatori comunali in corso permetterà in futuro di accogliere la controversa domanda di costruzione;
che, tenuto conto dell'ulteriore durata della zona di pianificazione (sino al 2013 in caso di proroga), appare d'altro canto compatibile con il principio di proporzionalità esigere una ripetizione della procedura di rilascio del permesso, qualora alla scadenza del provvedimento di salvaguardia, il nuovo ordinamento pianificatorio non sia ancora entrato in vigore;
che in simili circostanze, il rigetto della domanda può essere ammesso;
che in esito a quanto precede il ricorso va dunque respinto, confermando nell'esito il giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente, che verserà all'ATA un congruo importo a titolo di ripetibili;
per questi motivi,
visti gli art. LPT 27; 63 LALPT; 21 LE; 13, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.– è a carico della ricorrente, che verserà all'ATA fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · ; ; ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario