State Council Decision on Waste Fee Appeal Upheld Due to Missing Municipal Resolution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a state council decision that declared their initial appeal against a waste collection fee assessment inadmissible because they failed to include the contested municipal resolution. The administrative court dismissed the subsequent appeal, reasoning that according to procedural law, a recourse must contain the challenged decision, and when this prerequisite is missing, the authority must order rectification within a strict deadline; since the appellant failed to submit the required resolution even after being explicitly warned by the state council, the decision declaring the initial appeal inadmissible was found to be legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm; State Council Decision on Waste Fee Appeal Upheld Due to Missing Municipal Resolution: The administrative court dismissed the subsequent appeal, reasoning that according to procedural law, a recourse must contain the challenged decision, and when this prerequisite is missing, the authority must order rectification within a strict deadline; since the appellant failed to submit the required resolution even after being explicitly warned by the state council, the decision declaring the initial appeal inadmissible was found to be legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited among the provisions governing the decision to reject the appeal, specifically regarding the formal requirements of the appeal (mentioned implicitly via the reasoning based on failure to comply with art. 46 cpv. 2 PAmm).
Cited in the final operative part, this article governs the allocation of court fees and costs.
Cited in the final operative part, this article deals with the rectification procedure for non-compliant appeals, which justified the prior rejection by the State Council.
Cited in the final operative part, this provision likely relates to the general procedure applicable to the administrative appeal.
Cited in the final operative part, this provision likely relates to the general procedure applicable to the administrative appeal.
While this is a Federal Supreme Court (LTF) article regarding legal aid, it is listed in the operative part, although the decision itself refers to cantonal law (PAmm) for costs, suggesting a potential cross-reference or standard inclusion list from a template. However, since it is explicitly cited in the final orders section, it must be included.
While this is a Federal Supreme Court (LTF) article regarding costs, it is listed in the operative part, although the decision itself refers to cantonal law (PAmm) for costs, suggesting a potential cross-reference or standard inclusion list from a template. However, since it is explicitly cited in the final orders section, it must be included.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.144 · Lugano 26 aprile 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria: · Micol Morganti, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 di
RI 1 contro
la decisione 11 aprile 2006 (n. 1825) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la decisione 8 marzo 2006 del CO 1 in materia di tassa per la raccolta dei rifiuti;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che con scritto 16 marzo 2006 RI 1, qui ricorrente, ha contestato presso il Consiglio di Stato la decisione 8 marzo 2006 del CO 1, inerente il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2005;
che non avendo allegato la risoluzione municipale impugnata, con lettera raccomandata 20 marzo 2006, il Governo ha assegnato alla RI 1 un termine perentorio per produrla avvertendo che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame;
che, essendo la ricorrente rimasta passiva, con risoluzione 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa , siccome non adempiente i requisiti di legge;
che contro predetto giudizio governativo la RI
1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non riconoscere la tassa litigiosa e parimenti senza produrre la decisione contestata;
considerato, in
diritto
che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC;
che, la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento d'irricevibilità impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che istanze e ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati all'interessato con l'invito di rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm);
che, la giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto che l'art. 9 PAmm deve valere non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 46);
che, la mancata produzione della decisione impugnata, scaduto infruttuoso il termine perentorio con cui si invitava il ricorrente a produrla, rende il ricorso inammissibile (RDAT 1976 n. 43; Borghi / Corti, op. cit., n. 2 ad art. 46);
che, nel caso in esame, ritenuto che il ricorso non adempiva i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione impugnata, assegnandole un termine perentorio;
che, sulla scorta di quanto precede, ritenuta la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di rigetto del ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;
che, sulla scorta di quanto precede, l'impugnativa va dunque respinta;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 cpv. 1 LOC; 3, 9, 18, 28, 43, 46,
60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: · ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · La segretaria