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52.2006.141 • TCA TI 52.2006.141 Generato dall'IA

Property Owners v. Municipality (Screen and Fence Permit Dispute)

Numero d'incarto 52.2006.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Property owners appealed a government decision that partially upheld a municipal order requiring them to suspend construction and apply for a permit retroactively for a large screen and a wooden fence erected without authorization on their property in a village center. The court partially granted the appeal, ruling that the sizable screen, due to its location and dimensions in a picturesque area, required a building permit, thus upholding the requirement for a retroactive application for it, but determined that the wooden fence, erected against a crumbling boundary wall, qualified as a provisional work for a contingent need and was therefore exempt from the permit requirement, modifying the previous order to apply only to the screen.

Regesto Legislator

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Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 65 cpv. 2 PAmm, Art. 3 cpv. 1 lett. g ed, Art. 3 cpv. 1 lett. i RLE, art. 21 LE; Property Owners v. Municipality (Screen and Fence Permit Dispute): The court partially granted the appeal, ruling that the sizable screen, due to its location and dimensions in a picturesque area, required a building permit, thus upholding the requirement for a retroactive application for it, but determined that the wooden fence, erected against a crumbling boundary wall, qualified as a provisional work for a contingent need and was therefore exempt from the permit requirement, modifying the previous order to apply only to the screen.

Parole chiave

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licenza edilizia comunale autorizzazione provvisoria ubicazione dell'immobile legittimazione a contestare licenza restrizione di diritto pubblico della proprietà dimensioni della costruzione Opere di cinta

Disposizioni normative citate

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Art. 43 PAmm
21 LE, mentre la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono certe;
Art. 18 PAmm
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere le prove chieste dagli insorgenti (art. 18 PAmm); in caso di lacune istruttorie, questo tribunale rinvierà semmai la causa al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa assunzione delle prove mancanti (art.
Art. 65 cpv. 2 PAmm
18 PAmm); in caso di lacune istruttorie, questo tribunale rinvierà semmai la causa al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm);
Art. 3 cpv. 1 lett. g ed
che non soggiacciono invece a licenza la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo e le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi (art. 3 cpv.
Art. 3 cpv. 1 lett. i RLE
Used to establish that the wooden fence (palizzata) was a provisional work not subject to a building permit, leading to the partial acceptance of the appeal concerning that structure.
art. 21 LE
Cited as a basis for the court's jurisdiction, although the main ground for the decision relates to the substance of the permit requirement.
art. 65 PAmm
Cited in the preamble to the decision, but the substantive orders do not explicitly apply this procedural article for the final outcome (only art. 18 PAmm is implied in the partial acceptance concerning the second structure).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 cpv. 1 lett. i RLE

Used to establish that the wooden fence (palizzata) was a provisional work not subject to a building permit, leading to the partial acceptance of the appeal concerning that structure.

art. 21 LE

Cited as a basis for the court's jurisdiction, although the main ground for the decision relates to the substance of the permit requirement.

art. 65 PAmm

Cited in the preamble to the decision, but the substantive orders do not explicitly apply this procedural article for the final outcome (only art. 18 PAmm is implied in the partial acceptance concerning the second structure).

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.141 · Lugano 13 giugno 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 aprile 2006 di

RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1 contro

la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1799) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione 15 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 2 ha ordinato loro di sospendere i lavori di costruzione e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per alcune opere di cinta realizzate sulla loro proprietà (part. 195);

viste le risposte:

- 2 maggio 2006 di CO 1;

- 8 maggio 2006 del municipio di CO 2;

- 9 maggio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che dietro segnalazione dei vicini qui resistenti, il 15 dicembre 2005 il municipio di CO 2 ha ordinato ai ricorrenti RI 1 e RI 2 di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per un telone alto m 3 e lungo

15 e per una palizzata in legno di m 5 x 3, che avevano issato, rispettivamente eretto senza permesso sul loro fondo (part. 195), situato nel nucleo del paese, lungo il confine verso le part. 191 (__________) e 196 (CO 1);

che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 contro la predetta decisione, confermando l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, ma annullando l'ordine di sospendere i lavori, essendo quest'ultimi nel frattempo terminati;

che il Governo in sostanza ha ritenuto che le opere in contestazione soggiacessero all'obbligo del permesso e che l'informazione contraria, data loro dal tecnico comunale, non permettesse di prescindere da questa formalità;

che contro il predetto giudizio RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

che, richiamandosi alle informazioni date loro dal tecnico comunale, i ricorrenti lamentano anzitutto una violazione del principio della buona fede;

che, dopo aver ulteriormente rimproverato al municipio di aver violato il principio del contraddittorio durante gli accertamenti esperiti, gli insorgenti negano poi che le opere in contestazione soggiacciano a permesso di costruzione; il telone sarebbe un semplice arredo da giardino, mentre la palizzata servirebbe a contenere il muro di confine, pericolante e già parzialmente crollato;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano osservazioni, rispettivamente i vicini CO 1, che contestano succintamente le tesi dei ricorrenti;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE, mentre la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono certe;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere le prove chieste dagli insorgenti (art. 18 PAmm); in caso di lacune istruttorie, questo tribunale rinvierà semmai la causa al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm);

che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE);

che la licenza non è invece necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE);

che la licenza è in particolare necessaria, precisano gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 6 cpv. 1 n. 4 RLE, per le opere di cinta;

che non soggiacciono invece a licenza la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo e le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi (art. 3 cpv. 1 lett. g ed i RLE);

che la posa di un telone alto almeno m 2.50 e lungo 15 lungo il confine est del fondo dei ricorrenti, situato nel nucleo di __________, che è dichiarato sito pittoresco, soggiace senz'ombra di dubbio a permesso di costruzione;

che, addirittura occorre il preavviso della CBN, come ha rilevato il Consiglio di Stato nel giudizio 8 novembre 2005, statuente sul ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 contro la licenza rilasciata dal municipio ai resistenti per un'opera di cinta fra i fondi delle stesse parti;

che la giustificazione addotta dai ricorrenti secondo cui si tratterebbe di un'opera provvisoria, volta a proteggere la siepe di bambù piantata lungo lo stesso confine, non appare verosimile; basti al riguardo considerare l'eccezionale velocità di crescita di questi vegetali e l'assenza di qualsiasi indicazione sulla durata dell'opera;

che l'opera in discussione, per la sua collocazione nel nucleo e lungo il confine, rispettivamente per le sue ragguardevoli dimensioni, non può nemmeno essere considerata un'usuale attrezzatura di arredo del giardino;

che l'informazione data ai ricorrenti dal tecnico comunale, secondo cui la licenza non sarebbe stata necessaria, non permette loro di invocare con successo il principio della buona fede; nemmeno una licenza preliminare potrebbe invero pregiudicare i diritti di parte dei vicini qui resistenti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE n. 887);

che, entro questi limiti, l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, appare senz'altro conforme al diritto;

che la palizzata eretta lungo il muro pericolante lungo il confine verso il fondo dei resistente CO 1 può invece essere considerata un'opera provvisoria, destinata a soddisfare un bisogno contingente e quindi non soggetta a licenza (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE);

che, in questa misura, il ricorso va accolto, riformando il giudizio impugnato nel senso che l'ordine censurato viene circoscritto al controverso telone;

che il parziale successo dell'impugnativa non giustifica una modifica del giudizio governativo in quanto riferito a tasse e ripetibili;

che la tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, mentre le ripetibili, commisurate al parziale successo del ricorso, sono poste a carico dei resistenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 3, 4, 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1799) è riformata nel senso che l'ordine 15 dicembre 2005 di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, impartito dal municipio di CO 2 ai ricorrenti, è circoscritto al telone issato lungo il confine est del loro fondo.

2.La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 500.- e dei resistenti per la differenza (fr. 100.-).

3. I resistenti CO 1 rifonderanno ai ricorrenti fr. 100.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione a: · ; ; ; ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario