Property Owner Notification Dispute Regarding Adjacent Construction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner challenged the administrative decision upholding the municipality's refusal to notify them of a construction application for a barn and hayloft, which was ultimately approved and largely built, arguing they were entitled to notification because the construction could affect their property, despite the fact that their parcel was separated from the building site by an agricultural road and did not directly border it. The court dismissed the appeal, reasoning that the municipality's explanation detailing why notification was not provided did not constitute a legally appealable "decision" because it neither created, modified, nor extinguished the appellant's rights or obligations, the relevant legal moment for challenging the omission of notification having passed when the deadline to object to the construction application expired without an appeal against the final building license being filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 PAmm, Art. 5 PA, Art. 61 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 31 PAmm, Art. 28 PAmm; Property Owner Notification Dispute Regarding Adjacent Construction: The court dismissed the appeal, reasoning that the municipality's explanation detailing why notification was not provided did not constitute a legally appealable "decision" because it neither created, modified, nor extinguished the appellant's rights or obligations, the relevant legal moment for challenging the omission of notification having passed when the deadline to object to the construction application expired without an appeal against the final building license being filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the final orders, establishing the authority for the decision regarding the appeal.
Cited in the preamble to the final orders, likely related to the general procedural framework applied.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the procedural handling of the appeal.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the process before the administrative court.
Cited in the preamble to the final orders, likely related to the scope of review or admissibility.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the general rules of administrative procedure.
Cited in the preamble to the final orders, concerning the application of cantonal law.
Cited in the preamble to the final orders as the basis for the jurisdiction of the Administrative Court.
The appeal was rejected based on the reasoning that the administrative act challenged was not an appealable decision.
Although not explicitly mentioned in the final orders, Art. 66 PAmm is the basis for ordering costs, which is reflected in order 2.
The instruction to apply costs (tassa di giustizia) in order 2 is based on the relevant cost provision.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.131 · Lugano 5 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 aprile 2006 di
RI 1 contro
la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1509), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la comunicazione 19 gennaio 2006, con cui il municipio di CO 2 gli spiega perché non gli ha notificato la domanda di costruzione inoltrata da CO 1 per la costruzione di una stalla con fienile (part. 464);
viste le risposte:
- 3 maggio 2006 del Consiglio di Stato;
- 8 maggio 2006 di CO 1;
- 8 maggio 2006 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 ottobre 2003 CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una stalla con fienile su un terreno (part. 464), situato __________, fuori della zona edificabile, a monte di una strada agricola;
che la domanda di costruzione, notificata ai proprietari di fondi confinanti, è stata pubblicata agli albi comunali e sul FU;
che in tempo utile è pervenuta al municipio soltanto l’opposizione di una vicina __________, che l’ha in seguito ritirata;
che il 7 novembre 2003 anche il Dipartimento del territorio si è opposto alla domanda, ritenendo che la stalla non rispettasse la distanza minima dalla zona edificabile, alla quale era assegnata parte del fondo dedotto in edificazione;
che la domanda di costruzione è rimasta indecisa;
che con modifica di poco conto del PR il limite della zona edificabile è stato arretrato, attribuendo l'intero fondo del resistente alla zona agricola, in modo da permettere l’edificazione della stalla;
che la variante del PR è stata approvata dal Dipartimento del territorio con decisione 19 aprile 2004, notificata ai proprietari interessati e pubblicata agli albi comunali;
che contro la decisione di approvazione della variante di PR non sono stati inoltrati ricorsi;
che il 16 giugno 2004 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, revocando la precedente opposizione;
che il 23 giugno 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che il 17 novembre 2005, quando la stalla si trovava ormai in fase di avanzata costruzione, RI 1, proprietario di un fondo (part. 820), situato a valle della strada agricola, ha chiesto al municipio di spiegargli per qual motivo la domanda di costruzione non gli era stata notificata;
che con scritto del 3 gennaio 2005 l’autorità comunale ha spiegato al ricorrente che la domanda non gli era stata notificata, perché il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione;
che con ulteriore scritto del 19 gennaio 2006 il municipio ha ribadito questa presa di posizione;
che con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata da RI 1 contro la predetta determinazione dell’autorità comunale;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione non dovesse essere notificata all’insorgente, poiché il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione, ma è separato da una strada agricola;
che contro il predetto giudizio RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa presa di posizione dell’autorità comunale;
che l’insorgente contesta sia la procedura seguita, sia la costruzione in quanto tale con argomenti che non occorre qui illustrare;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e da CO 1, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che il ricorrente è di principio legittimato ad impugnare la decisione governativa qui in esame (art. 43 PAmm); se fosse abilitato ad agire in giudizio anche contro la presa di posizione del 19 febbraio 2006 del municipio di CO 2 è questione che non deve essere esaminata, poiché l’atto in questione non costituiva un provvedimento impugnabile;
che per decisione si intende infatti un
provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato dall’autorità *iure imperii*nel singolo caso, per costituire, modificare od annullare diritti od
obblighi o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA; DTF 121 I 173 consid. 2a; RDAT 2000 II n. 16; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II ed., n. 741 seg.);
che con lo scritto 19 febbraio 2006 il municipio si è limitato a spiegare al ricorrente che la domanda di costruzione della stalla, pubblicata agli albi comunali e sul FU, non gli era stata notificata perché il suo fondo (part. 820) non confina con quello dedotto in edificazione, dal quale è separato da una strada agricola;
che la spiegazione fornita dall'autorità comunale non costituiva, né modificava, né annullava diritti od obblighi dell’insorgente; parimenti, non ne accertava nemmeno l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione;
che la situazione giuridica dell'insorgente, essenzialmente consistente in una preclusione, si è infatti determinata al momento in cui è scaduto il termine per opporsi alla domanda di costruzione;
che se il ricorrente riteneva che l'autorità avesse, a torto, omesso di notificargli la domanda di costruzione, avrebbe dovuto semplicemente impugnare la licenza edilizia che ne è scaturita;
che RI 1 non ha mai impugnato la licenza edilizia; nemmeno in questa sede, pur contestandola, ne chiede formalmente l’annullamento;
che l’insorgente è intervenuto soltanto quando la stalla si trovava ormai in uno stadio avanzato di costruzione, per chiedere spiegazioni sui motivi che avevano indotto il municipio a non notificargli la domanda di costruzione;
che in quanto riferito ad un atto che non presenta le connotazioni di una decisione impugnabile, il ricorso va senz’altro respinto siccome palesemente privo di fondamento;
che la tassa di giustizia, commisurata per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dell’insorgente secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 21 LE; 3, 19, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario