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52.2006.126 • TCA TI 52.2006.126 Generato dall'IA

Road Paving Contract Appeal Dismissed Upon Withdrawal After Budget Access

Numero d'incarto 52.2006.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A consortium appealed a government decision awarding a two-year canton road paving and maintenance contract to another consortium, primarily alleging a lack of reasoning because the grounds for evaluating bid price reliability (a 25% criterion based on a sealed budget estimate) were inaccessible until the court intervened to open the envelope. Upon access to the sealed estimate, the appealing consortium withdrew its appeal, leading the Administrative Court to dismiss the case due to the withdrawal, waive the court fee because the appellant was forced to petition solely to review the sealed budget, and deny compensation for legal costs to the winning party because they were unrepresented by a lawyer, although the appellant was deemed the losing party by desistance.

Regesto Legislator

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Art. 34 LCPubb, Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 60 PAmm; Road Paving Contract Appeal Dismissed Upon Withdrawal After Budget Access: Upon access to the sealed estimate, the appealing consortium withdrew its appeal, leading the Administrative Court to dismiss the case due to the withdrawal, waive the court fee because the appellant was forced to petition solely to review the sealed budget, and deny compensation for legal costs to the winning party because they were unrepresented by a lawyer, although the appellant was deemed the losing party by desistance.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria contratto di diritto amministrativo strada d'accesso motivo di revisione preventivo aggiudicazione d'appalto edile Dichiarazione di ritiro dell'impugnativa

Disposizioni normative citate

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Art. 34 LCPubb
Con riferimento all'art. 34 LCPubb il committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più sostenibile:
Art. 36 cpv. 1 LCPubb
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art.
Art. 43 PAmm
1 LCPubb, la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso è tempestivo;
Art. 28 PAmm
Cited in the grounds for the final order, concerning the non-levy of the court fee (tassa di giustizia).
Art. 31 PAmm
Cited in the grounds for the final order, concerning the non-assignment of legal costs (ripetibili).
art. 60 PAmm
Cited in the grounds for the final order regarding the administrative procedure.
art. 61 PAmm
Cited in the grounds for the final order regarding the administrative procedure.
art. 37 LCPubb
Cited in the grounds for the final order regarding the main subject matter, although the final order is based on withdrawal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 60 PAmm

Cited in the grounds for the final order regarding the administrative procedure.

art. 61 PAmm

Cited in the grounds for the final order regarding the administrative procedure.

art. 37 LCPubb

Cited in the grounds for the final order regarding the main subject matter, although the final order is based on withdrawal.

art. 36 LCPubb

Cited in the grounds for the final order regarding the main subject matter, although the final order is based on withdrawal.

art. 31 PAmm

Cited in the grounds for the final order, concerning the non-assignment of legal costs (ripetibili).

art. 28 PAmm

Cited in the grounds for the final order, concerning the non-levy of the court fee (tassa di giustizia).

art. 18 PAmm

Cited in the grounds for the final order regarding the administrative procedure.

art. 3 PAmm

Cited in the grounds for the final order regarding the administrative procedure.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.126 · Lugano 18 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 aprile 2006 del

Consorzio · RI 1 · RI 2 · RI 3 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 21 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1298) che aggiudica al consorzio CO 1 i lavori di pavimentazione e manutenzione della rete delle strade cantonali, biennio 2006 - 2007, lotto __________ L__________;

viste le risposte:

- 12 aprile 2006 dell'ULSA;

- 24 aprile 2006 del consorzio CO 1;

- 25 aprile 2006 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;

preso atto dello scritto 12 maggio 2006 del ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 7 dicembre 2005 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare quattro lotti dei lavori di pavimentazione e manutenzione della rete delle strade cantonali, biennio 2006 - 2007 (FU 99/2005; pag. 8258 seg.);

che la posizione 224.100 delle disposizioni particolari del capitolato stabiliva i criteri d'aggiudicazione;

che il secondo criterio, inteso a verificare l'*attendibilità dei prezzi dell'offerta*, era ponderato nella misura del 25% e definito come segue:

Valutazione dei prezzi principali, soprattutto in rapporto ai quantitativi e a possibili travasi d'oneri tra posizioni del capitolato.

La valutazione dell'attendibilità del prezzo avviene verificando il 20% delle posizioni più importanti dal punto di vista economico dell'elenco prezzi (derivanti dal preventivo) producenti ca. l'80% del volume dell'offerta.

Verifica dell'importo risultante dal 20% delle posizioni.

Tale importo viene confrontato con l'analogo del preventivo del committente, assegnando il punteggio in base alla seguente formula: .....omissis....

che la posizione 238.300 delle disposizioni particolari del concorso stabiliva inoltre che:

Con riferimento all'art. 34 LCPubb il committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più sostenibile:

A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria dello Stato in busta chiusa sigillata, un preventivo quale importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Il committente si riserva di non deliberare qualora gli importi delle offerte ricevute superino il preventivo depositato.

La busta contenente il preventivo non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso sulla eventuale decisione di annullamento.

che, come emerge dal relativo verbale, in sede di apertura delle offerte il committente ha reso noto che:

Prima di procedere all'apertura delle offerte, il committente deposita in busta chiusa e sigillata mediante la firma dei presenti, il preventivo di spesa che si intende sopportare quale importo massimo per i lavori oggetto del presente appalto e quale base per la valutazione del criterio attendibilità dei prezzi.

La busta non verrà aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso.

che, valutate le offerte pervenutegli, con decisione 21 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori al consorzio CO 1, risultato primo in graduatoria con 566.9 punti;

che contro questa decisione il consorzio RI

1 + RI 2 + RI 3 (__________), classificatosi al secondo posto con 548.5 punti, è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che in via preliminare il ricorrente ha eccepito una carenza di motivazione della decisione di aggiudicazione, lamentando fra l'altro di non aver potuto prendere conoscenza delle posizioni concretamente considerate dal committente per pronunciarsi sull'attendibilità dei prezzi, in quanto contenute nel preventivo depositato in busta chiusa, che sarebbe stata messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo ed aperta solo in caso di ricorso;

che il 27 aprile 2004 il giudice delegato ha aperto la busta in questione, notificando alle parti il preventivo ivi rinvenuto;

che, preso atto di tale preventivo, il 12 maggio 2006 il CRI 1RI 2RI 3 ha dichiarato di ritirare il ricorso, protestando tasse e ripetibili;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso è tempestivo;

che la dichiarazione di ritiro dell'impugnativa pone di per sé termine al procedimento;

che il Tribunale cantonale amministrativo applica alle proprie decisioni ed a carico del soccombente una tassa di giustizia commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore di causa (art. 28 PAmm);

che, di regola, in caso di ritiro del ricorso questo tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che in concreto, non potendosi negare che il ricorrente sia stato almeno in parte costretto ad adire questo tribunale per prendere conoscenza del preventivo, allestito dal committente e depositato in busta chiusa, sul quale si fonda la valutazione dell'attendibilità dei prezzi, si giustifica prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;

che per l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte per le spese sostenute per contestare con successo una decisione lesiva del

diritto o per difendersi vittoriosamente da un ricorso infondato;

che, in caso di ritiro del ricorso, le ripetibili sono poste a carico dell'insorgente in quanto soccombente per desistenza;

che, nel caso in esame, si prescinde anzitutto da una condanna del ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili al CCO 1, poiché il resistente non era patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati;

che resta da stabilire se il ricorrente, benché soccombente per desistenza, debba essere risarcito per essere stato almeno in parte costretto ad adire questo tribunale per prendere conoscenza del preventivo, allestito dal committente e depositato in busta chiusa, sul quale si fonda la valutazione dell'attendibilità dei prezzi;

che questo tribunale reputa che per contestare una carenza di motivazione circoscritta a questo semplice e specifico aspetto del provvedimento impugnato non occorresse il patrocinio di un legale;

che l'intervento di un legale sarebbe semmai occorso in sede di replica, che necessariamente avrebbe dovuto essere concessa all'insorgente, qualora questi, preso atto del preventivo depositato, avesse comunque perseverato a contestare la decisione di aggiudicazione;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono questo tribunale stralcia l'impugnativa dai ruoli prescindendo dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili al ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario