Driver's License Revocation Upheld Due to Alcohol-Related Unfitness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed appeals concerning the indefinite revocation of a driving license, initially ordered following two traffic accidents in 2004—one involving driving while intoxicated—and subsequent psychiatric evaluation revealing a depressive disorder and alcohol-related issues. The court upheld the revocation, reasoning that based on the expert report, which it deemed founded and reliable despite the appellant's objections regarding the expert's impartiality and methodology, the driver was indeed unfit to drive due to alcohol-related impairment, thus making the administrative measure necessary and proportional to protect road safety. Consequently, the appeal against the license revocation and the ancillary appeal against the denial of legal aid were both rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 cpv. 2 LALCStr, Art. 43 PAmm, Art. 10 LALCStr, Art. 51 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 62 PAmm; Driver's License Revocation Upheld Due to Alcohol-Related Unfitness: The court upheld the revocation, reasoning that based on the expert report, which it deemed founded and reliable despite the appellant's objections regarding the expert's impartiality and methodology, the driver was indeed unfit to drive due to alcohol-related impairment, thus making the administrative measure necessary and proportional to protect road safety. Consequently, the appeal against the license revocation and the ancillary appeal against the denial of legal aid were both rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders preamble, this provision justifies the revocation of the driving license due to dependence excluding fitness to drive.
Cited in the final orders preamble, this provision mandates the adoption of a security measure (indefinite revocation) when fitness to drive is excluded for medical reasons.
Cited in the final orders preamble, this provision establishes the conditions for readmission to driving after a revocation based on medical grounds, concerning the suspension period.
Cited in the final orders preamble, this provision supports the grounds for license revocation based on medical conditions.
Cited in the final orders preamble, this procedural law governs the rejection of the request for legal aid based on lack of prospects of success.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision was used to reject the request for legal aid.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision was used to rule on the allocation of court fees and costs.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision relates to the active standing of the appellant.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision relates to the timeliness of the appeal.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision defines the limits of the court's review power regarding factual assessment and abuse of power.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision addresses the review of the factual findings made by lower authorities.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision allowed the court to decide based on the file without further investigation.
Cited in the final orders preamble, this procedural law provision relates to the timeliness and admissibility of the appeal.
Cited in the final orders preamble, this regulation provision pertains to administrative procedures relevant to the case.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.11-63 · Lugano 18 agosto 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi a) 11 gennaio 2006 e b)
13 febbraio 2006 di
RI 1 patrocinata da: PA 1 contro
a) · la decisione 20 dicembre 2005 (no. 6216) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 novembre 2005 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;
b) · la decisione 24 gennaio 2006 (no. 367) del Consiglio di Stato, che ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente nell'ambito del contenzioso relativo alla revoca della sua licenza di condurre;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
- 25 gennaio 2006 della Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel novembre del 1973.
Il 1° giugno 2004, verso le ore 06.00, la nominata ha circolato a __________ in stato di ebrietà (0.67-0.92 g/kg), perdendo la padronanza di guida della propria autovettura e fuoriuscendo dal sedime stradale sulla destra. Il 6 settembre seguente è incappata in un altro incidente nell'abitato di __________, dove ha invaso la corsia di contromano andando a cozzare contro un veicolo che procedeva in senso inverso.
A fronte di questi accadimenti, il 9 giugno 2005 la Sezione della circolazione le ha richiesto la produzione di un certificato psichiatrico le cui risultanze hanno indotto l'autorità a revocarle la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandole nel contempo di sottoporsi a perizia presso __________ e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
B. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale nel frattempo rassegnato da __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16*d* cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr, con decisione 10 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di aprile 2006. La riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 6 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla presentazione di un certificato medico psichiatrico comprovante la sua idoneità alla guida.
C. Il 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.
D. Con giudizio del 24 gennaio 2006 il Governo ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'insorgente, rilevando che il gravame era inconfutabilmente sprovvisto di possibilità di esito positivo.
E. Contro i predetti giudizi governativi la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
a. Con ricorso 11 gennaio 2006 proposto avverso la conferma della revoca di sicurezza, l'insorgente contesta in sostanza l'imparzialità e l'oggettività del perito, nonché i metodi di valutazione utilizzati e le risultanze del suo referto. In quanto basata esclusivamente su tale perizia, la decisione impugnata non sarebbe peraltro sufficientemente motivata.
Messa in dubbio l'applicabilità alla fattispecie del nuovo diritto, la ricorrente
postula che il provvedimento di sicurezza, del tutto infondato, venga tutt'al più sostituito da una revoca di ammonimento per
i due incidenti occorsi nel 2004.
Chiede infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, estesa al riconoscimento del gratuito patrocinio.
b. Mediante impugnativa 13 febbraio 2006 la ricorrente contesta la decisione con la quale il Consiglio di Stato le ha negato l'assistenza giudiziaria. A mente dell'insorgente, il referto peritale di __________ era talmente arbitrario da lasciar senz'altro sperare in un esito positivo del gravame.
G. All'accoglimento del primo ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Il tribunale ha rinunciato a richiedere osservazioni all'impugnativa inoltrata contro il diniego dell'assistenza giudiziaria.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr e 35 cpv. 4 Lag.
La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dai provvedimenti impugnati, è data (art. 43 PAmm).
I gravami, tempestivi (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm e 35 cpv. 4 Lag), sono pertanto ricevibile in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Oggetto del primo ricorso (a) è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La fattispecie va quindi esaminata alla luce del nuovo diritto, che del resto risulta più favorevole alla ricorrente dal profilo della durata del periodo di sospensione (un tempo definito di prova; cfr. art. 17 cpv. 1bis vLCStr e 33 cpv. 1 vOAC, i quali prescrivevano come minimo un anno). L'applicazione del vecchio diritto è quindi esclusa anche in virtù del principio della *lex mitior*.
3. 3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. c LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16*d* cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero in ogni modo provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un periodo di cosiddetta sospensione, che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16*d* cpv. 2 LCStr).
3.2. Nel giugno e nel settembre del 2004 la ricorrente si è resa protagonista di due seri incidenti della circolazione, il primo occorsole mentre si trovava sotto l'influsso di bevande alcoliche assunte in quantità sufficiente per raggiungere uno stato di ebrietà non qualificata. Questi sinistri, capitati in un lasso di tempo assai breve, hanno indotto la competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua idoneità alla guida, dai quali è emerso che essa soffriva quantomeno di affezioni legate alla sfera psichica tali da compromettere la sua capacità di condurre con sicurezza veicoli a motore. Donde l'imposizione di un esame peritale a cura del __________, il quale ha avuto un colloquio personale con l'interessata, l'ha sottoposta a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze dei referti medici stilati da vari specialisti. Le risultanze di queste indagini hanno confermato per cominciare la sussistenza di un disturbo depressivo a carattere distimico su una struttura di personalità emotivamente instabile poco propensa a seguire con regolarità un adeguato trattamento. Gli esami laboristici hanno dal canto loro evidenziato valori elevati di CDT%, che secondo il perito sono indicativi di uno o più abusi alcolici nelle due settimane prima della misurazione. Le risposte date ai test specifici (KFA e TAI) hanno peraltro confermato in capo alla persona della peritata l'esistenza di un potus sociale che perdura nonostante la percezione della sua dannosità. Concludendo la propria valutazione peritale, il __________ ha ribadito la presenza di un quadro etilistico, segnato verosimilmente da un bere automedicativo in funzione di una situazione ansioso-depressiva, con espressioni reattive irregolari seppur frequenti.
Dall'esame della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le opinioni espresse dai curanti dell'insorgente sono state formulate in toni troppo dubitativi per poter sovvertire radicalmente le conclusioni peritali.
3.3. Alla luce di questi elementi, la controversa revoca della patente a tempo indeterminato e le condizioni poste per la riammissione alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si avvera idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare a tal fine.
4. Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto, al pari della domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede. Il gravame era infatti manifestamente privo di probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per gli stessi motivi deve essere respinta anche l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il giudizio 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia e le spese, volutamente contenute in funzione delle condizioni economiche della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16*d* cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr; 30 OAC; 10 LALCStr; 14, 35 Lag; 1, 18, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: · Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario