Appellant v. State Council Regarding Withheld Costs in Permit Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a state council decision that partially upheld an appeal against a municipal decision denying a retroactive permit for a built masonry grill; the appellant’s sole grievance was the lower authority's omission to award costs (repetition fees) to the appellant, who successfully opposed the initial appeal concerning the denied permit. The administrative court reasoned that under relevant procedural law, the appellate authority must award costs to the prevailing party, and since the appellant successfully defended the denial of the permit against the applicant's appeal, the omission was an error that required the court to complete the prior decision by ordering the opposing party to pay the appellant an adequate indemnity for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 31 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 61 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 18 PAmm; Appellant v. State Council Regarding Withheld Costs in Permit Appeal: The administrative court reasoned that under relevant procedural law, the appellate authority must award costs to the prevailing party, and since the appellant successfully defended the denial of the permit against the applicant's appeal, the omission was an error that required the court to complete the prior decision by ordering the opposing party to pay the appellant an adequate indemnity for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the list of provisions considered for the decision to complete the prior ruling by awarding costs (indennità per ripetibili).
Cited among the provisions governing the procedure and costs in the final orders.
Cited among the provisions governing the procedure and costs in the final orders.
Cited among the provisions governing the procedure and costs in the final orders.
Cited among the provisions governing the procedure and costs in the final orders.
Cited among the provisions governing the procedure and costs in the final orders.
Cited regarding the jurisdiction of the Administrative Cantonal Court, which is relevant context for the procedural basis of the decision.
Governs the rule that no judicial fee is levied when the appeal is accepted (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 52.2006.109 · Lugano 2 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2006 di
RI 1 patrocinata da: PA 1 PA 2 contro
la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1084) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio di Lugano ha negato loro la licenza in sanatoria per un grill (part. n. 894);
viste le risposte:
- 4 aprile 2006 del Consiglio di Stato;
- 10 aprile 2006 del municipio di Lugano;
- 24 aprile 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 settembre 2006 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso in sanatoria per un camino-grill in muratura che avevano costruito davanti al loro appartamento del condominio cui sono comproprietari assieme alla ricorrente a __________ (part. n. 895);
che alla domanda si è opposta l'avv. RI 1, proprietaria dell'appartamento sovrastante;
che con decisione 13 dicembre 2005 il municipio ha respinto la domanda di costruzione;
che contro la predetta decisione CO 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata e contestando la tassa di decisione e le spese applicate dal municipio;
che l'opponente ha resistito all'impugnativa, in quanto riferita al diniego della licenza, avvalendosi del patrocinio degli avv. PA 1 e PA 2 e protestando le ripetibili;
che con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando il diniego della licenza, ma riducendo la tassa e le spese;
che il Consiglio di Stato ha omesso di assegnare un'indennità per ripetibili alla resistente;
che contro la mancata assegnazione di tale indennità l'avv RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venga riconosciuta;
che il Consiglio di Stato riconosce l'omissione, mentre il municipio e CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date;
che la domanda di revisione pendente davanti al Consiglio di Stato non è atta a sospendere il presente giudizio, poiché il ricorso di diritto amministrativo è un mezzo d'impugnazione ordinario, mentre la revisione è un rimedio straordinario;
che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
che l'indennità va adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vincente per la tutela dei suoi interessi;
che nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha per sua stessa ammissione omesso di accordare un'indennità per ripetibili all'insorgente, che, avvalendosi del patrocinio di due legali iscritti nel registro degli avvocati, si era opposta con successo all'accoglimento dell'impugnativa presentata da CO 1 contro la decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio aveva negato loro la licenza in sanatoria per il camino-grill costruito abusivamente davanti al loro appartamento;
che il fatto che l'insorgente sia a sua volta una valida giurista non giustifica il diniego dell'indennità reclamata;
che il ricorso va dunque accolto, completando il giudizio impugnato con un dispositivo di condanna dei ricorrenti soccombenti in prima istanza al pagamento di un'adeguata indennità per ripetibili all'insorgente;
che dato che gli istanti in licenza non hanno resistito all'impugnativa, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili di questa sede sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1084) è completata con un dispositivo 2 bis che condanna CO 1 a versare all'avv. RI 1 la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 3 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo