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52.2006.10 • TCA TI 52.2006.10 Generato dall'IA

Hotel Operator's Appeal on Costs Following Nullification of Operating Hour Extensions

Numero d'incarto 52.2006.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicant, an hotel operator, appealed the lower authority's decision that upheld the nullification of municipal police-granted operating hour extensions, which was successfully challenged by a competing business; the appeal was limited only to the assessment of court fees and reimbursement of legal costs awarded to the opposing party in the prior decision. The court dismissed the appeal, reasoning that the original decision to nullify the extensions was final, and upheld the allocation of costs and legal reimbursement to the applicant because it was the losing party that had actively resisted the successful challenge, unlike the municipality which only participated due to its official capacity.

Regesto Legislator

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Art. 71 cpv. 3 LEsPubb, Art. 6 CEDU, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm, Art. 61 PAmm; Hotel Operator's Appeal on Costs Following Nullification of Operating Hour Extensions: The court dismissed the appeal, reasoning that the original decision to nullify the extensions was final, and upheld the allocation of costs and legal reimbursement to the applicant because it was the losing party that had actively resisted the successful challenge, unlike the municipality which only participated due to its official capacity.

Parole chiave

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costo d'esercizio spese legali ripartizione delle spese capacità civile limitata contratto di albergo legittimazione a ricorrere Deroga d'orario

Disposizioni normative citate

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Art. 71 cpv. 3 LEsPubb
Cited as one of the provisions governing the jurisdiction/admissibility relevant to the court's decision structure, though the decision itself is procedural/cost-based.
Art. 6 CEDU
3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 3 settembre 2003 in re S.
Art. 18 PAmm
che la legittimazione attiva della ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for ordering the payment of the judicial fee (tassa di giustizia) in the dispositive.
Art. 31 PAmm
Cited as the basis for ordering the respondent (CO 1) to receive compensation (ripetibili) in the dispositive.
Art. 61 PAmm
Cited as the basis for the final order rejecting the appeal and ordering costs.
Art. 60 PAmm
Cited alongside Art. 61 PAmm, likely governing the procedure or costs disposition.
Art. 3 PAmm
Cited among the procedural provisions applicable to the decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 61 PAmm

Cited as the basis for the final order rejecting the appeal and ordering costs.

Art. 60 PAmm

Cited alongside Art. 61 PAmm, likely governing the procedure or costs disposition.

Art. 31 PAmm

Cited as the basis for ordering the respondent (CO 1) to receive compensation (ripetibili) in the dispositive.

Art. 28 PAmm

Cited as the basis for ordering the payment of the judicial fee (tassa di giustizia) in the dispositive.

Art. 3 PAmm

Cited among the procedural provisions applicable to the decision.

Art. 71 cpv. 3 LEsPubb

Cited as one of the provisions governing the jurisdiction/admissibility relevant to the court's decision structure, though the decision itself is procedural/cost-based.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.10 · Lugano 1 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 della

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5828) del Consiglio di Stato, che ha accolto entrambe le impugnative della CO 1 ed ha dichiarato nulle le deroghe d'orario concesse dalla polizia comunale di __________ al RI 1 (limitatamente all'assegnazione di tasse, spese e ripetibili);

viste le risposte:

- 11 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

- 12 gennaio 2006 di CO 1;

- 19 gennaio 2006 del CO 2;

- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la RI 1, qui ricorrente, è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo hotel, situato a __________;

che nel corso del 2005 il comando della Polizia comunale di __________ ha più volte concesso alla ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta, di mantenere aperto l'esercizio pubblico oltre gli usuali orari d'apertura;

che, avverso due delle numerose deroghe d'orario concesse, la CO 1, titolare dell'autorizzazione a gestire la discoteca di __________, è insorta dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;

che, con giudizio 6 dicembre 2005 il Governo ha accolto entrambi ricorsi, dichiarando nulle le decisioni impugnate in quanto rilasciate da un'autorità incompetente;

che le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 500.-, sono state poste a carico della RI 1, la quale è inoltre stata condannata al pagamento di fr. 800.-, a titolo di ripetibili, alla CO 1 (dispositivo n. 2);

che avverso il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, limitatamente al dispositivo n. 2;

che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, sia la CO 1 con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso;

che tanto il municipio, quanto la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si rimettono invece al giudizio di questa corte;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base all'art. 71 cpv. 3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 3 settembre 2003 in re S. S.;

6 settembre 2002 in re C; STA 11 gennaio 2002 in re B.);

che la legittimazione attiva della ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che, nella misura in cui *dichiara nulle* entrambe le decisioni impugnare, in materia di deroghe d'orario, la risoluzione governativa non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato: l'impugnativa verte unicamente sulle tasse e le ripetibili addebitate in toto all'insorgente;

che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;

che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 PAmm); la tassa deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;

che soccombente è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;

che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere chiamato a sopportare le spese;

che nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dalla CO 1 dichiarando nulle entrambe le decisioni impugnate;

che la RI 1, patrocinata da un avvocato, ha resistito, chiedendo la reiezione di entrambi i gravami; anche il municipio ha resistito senza successo;

che, ritenuto che il municipio è comparso in causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i propri interessi particolari (STA 30 ottobre 1992 in re C., in RDAT I - 1993 N. 19), il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo interamente a carico della RI 1 l'intera tassa di giustizia;

che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa;

che in tema di ripetibili giova ricordare che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;

che l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente, rappresentata da un avvocato iscritto nel registro cantonale, è obbligatoria;

che, di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare la particolarità della sua comparsa in causa;

che la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che abbia partecipato alla lite soltanto per i motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente non permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (Borghi/Corti, op. cit., N. 2 ad art. 31 Pamm; RDAT I - 1993, n. 19);

che, a torto, la RI 1 chiede di essere liberata dall'obbligo di rifondere alla CO 1, vincente dinanzi al Consiglio di Stato, un'indennità per ripetibili;

che, come già detto, sia la RI 1 che il comune, hanno resistito senza successo;

che avendo il comune partecipato al procedimento ricorsuale al fianco della qui ricorrente, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto addossando le ripetibili esclusivamente alla RI 1;

che interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era infatti il comune, bensì la RI 1 che ha chiesto il rilascio delle deroghe d'orario, poi dichiarate nulle;

che per il calcolo dell'indennità, l'autorità amministrativa si appoggia alla TOA; occorrerà pertanto avere riguardo dell'insieme delle circostanze (RDAT II - 1994 n. 12);

che in concreto l'importo calcolato dall'autorità di prime cure non viola la TOA ed appare equo e ragionevole;

che di conseguenza il ricorso va respinto;

che, dato l'esito, anche per questa sede la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate alla ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 71 cpv. 3 LEsPubb; 3, 28, 31, 60,

61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla CO

1 fr 200.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · .

terzi implicati · 1. Grease SA, 6900 Lugano, 1 patrocinata da: avv. Nello Bernasconi, 6903 Lugano 3 Stazione Caselle, 2. Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso, 3. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria