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52.2005.98 • TCA TI 52.2005.98 Generato dall'IA

Bidder Challenge to Contract Award Based on Arithmetic Error in Lowest Bid

Numero d'incarto 52.2005.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A bidder challenged an administrative decision awarding a contract for elevator supply and installation to the lowest-ranked bidder, arguing that the winning bid contained a discrepancy between the initial total and the sum of its components because a mandatory item's cost and VAT were omitted from the final summation. The court rejected the appeal, reasoning that under public procurement rules, arithmetic errors in the price list do not mandate exclusion and must be corrected by the client, concluding that the omission of a fixed amount and associated VAT was an obvious oversight that required correction, making the resulting lowest price the valid basis for the award, regardless of the bidder failing to use a specific correction sheet for such internal errors.

Regesto Legislator

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Art. 36 LCPubb, Art. 26 cpv. 2 LCPubb, Art. 33 cpv. 2 RLCPubb, art. 31 PAmm, art. 28 PAmm, art. 33 RLCPubb; Bidder Challenge to Contract Award Based on Arithmetic Error in Lowest Bid: The court rejected the appeal, reasoning that under public procurement rules, arithmetic errors in the price list do not mandate exclusion and must be corrected by the client, concluding that the omission of a fixed amount and associated VAT was an obvious oversight that required correction, making the resulting lowest price the valid basis for the award, regardless of the bidder failing to use a specific correction sheet for such internal errors.

Parole chiave

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esclusione dell'offerente commessa pubblica prezzo di costo impugnazione di decisioni amministrative valutazione delle offerte gara d'appalto infruttuosa delibera fornitura e installazione di un ascensore

Disposizioni normative citate

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Art. 36 LCPubb
Cited among the provisions used for the ruling, relating to the Tribunal's competence and the admissibility of the appeal.
Art. 26 cpv. 2 LCPubb
che giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi, precisa l’art.
Art. 33 cpv. 2 RLCPubb
2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente;
art. 31 PAmm
Applied for imposing costs (repetibili) on the appellant following the rejection of the appeal.
art. 28 PAmm
Applied for imposing the judicial fee on the appellant following the rejection of the appeal.
art. 33 RLCPubb
Used to justify the correction of the arithmetic error in the appellant's offer, allowing the appeal to be rejected.
art. 26 LCPubb
Cited among the provisions used for the ruling, relating to the exclusion of offers with significant formal shortcomings.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 PAmm

Applied for imposing costs (repetibili) on the appellant following the rejection of the appeal.

art. 28 PAmm

Applied for imposing the judicial fee on the appellant following the rejection of the appeal.

art. 33 RLCPubb

Used to justify the correction of the arithmetic error in the appellant's offer, allowing the appeal to be rejected.

art. 26 LCPubb

Cited among the provisions used for the ruling, relating to the exclusion of offers with significant formal shortcomings.

art. 36 LCPubb

Cited among the provisions used for the ruling, relating to the Tribunal's competence and the admissibility of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.98 · Lugano 6 aprile 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della

RI 1 contro

la decisione 10 marzo 2005 della CO 2, che delibera alla CO 1 la fornitura e l'installazione di un ascensore;

viste le risposte:

- 25 marzo 2005 della CO 2;

- 29 marzo 2005 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che all'inizio di quest'anno la CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo a presentare un'offerta per la fornitura e l'installazione di un ascensore;

che all'apertura delle offerte, prima in graduatoria è risultata l'offerta della ditta CO 1 (__________: fr. 90'384.00); ultima, invece, quella della RI 1 (__________: fr. 112'226.80);

che valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la direzione della CO 2 ha aggiudicato la commessa alla __________, prima classificata, per un importo di fr. 95'764.-;

che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente osserva che l'importo ritenuto dalla decisione impugnata non corrisponde a quello risultante dall'offerta della __________ al momento dell'apertura delle offerte; non essendo stato rilevato alcun errore nell'apposito foglio di correzione allegato al capitolato, l'offerta della __________ avrebbe dovuto essere esclusa;

che la CO

2 e la CO 1 postulano il rigetto dell'impugnativa rilevando che la differenza è dovuta ad un errore di trascrizione;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date dagli art. 36 LCPubb e 43 PAmm;

che giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente;

che in concreto il capitolato inviato dalla CO 2 alle ditte invitate prevedeva un importo di fr. 5'000.-, fissato in modo vincolante dalla committente, per lavori diversi (pos. 734.02);

che la CO

1 ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina, rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella ricapitolazione;

che, trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;

che il fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente dopo l'apertura delle offerte;

che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · .

terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario