Bidder Challenge to Contract Award Based on Arithmetic Error in Lowest Bid
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA bidder challenged an administrative decision awarding a contract for elevator supply and installation to the lowest-ranked bidder, arguing that the winning bid contained a discrepancy between the initial total and the sum of its components because a mandatory item's cost and VAT were omitted from the final summation. The court rejected the appeal, reasoning that under public procurement rules, arithmetic errors in the price list do not mandate exclusion and must be corrected by the client, concluding that the omission of a fixed amount and associated VAT was an obvious oversight that required correction, making the resulting lowest price the valid basis for the award, regardless of the bidder failing to use a specific correction sheet for such internal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 LCPubb, Art. 26 cpv. 2 LCPubb, Art. 33 cpv. 2 RLCPubb, art. 31 PAmm, art. 28 PAmm, art. 33 RLCPubb; Bidder Challenge to Contract Award Based on Arithmetic Error in Lowest Bid: The court rejected the appeal, reasoning that under public procurement rules, arithmetic errors in the price list do not mandate exclusion and must be corrected by the client, concluding that the omission of a fixed amount and associated VAT was an obvious oversight that required correction, making the resulting lowest price the valid basis for the award, regardless of the bidder failing to use a specific correction sheet for such internal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied for imposing costs (repetibili) on the appellant following the rejection of the appeal.
Applied for imposing the judicial fee on the appellant following the rejection of the appeal.
Used to justify the correction of the arithmetic error in the appellant's offer, allowing the appeal to be rejected.
Cited among the provisions used for the ruling, relating to the exclusion of offers with significant formal shortcomings.
Cited among the provisions used for the ruling, relating to the Tribunal's competence and the admissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.98 · Lugano 6 aprile 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della
RI 1 contro
la decisione 10 marzo 2005 della CO 2, che delibera alla CO 1 la fornitura e l'installazione di un ascensore;
viste le risposte:
- 25 marzo 2005 della CO 2;
- 29 marzo 2005 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che all'inizio di quest'anno la CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo a presentare un'offerta per la fornitura e l'installazione di un ascensore;
che all'apertura delle offerte, prima in graduatoria è risultata l'offerta della ditta CO 1 (__________: fr. 90'384.00); ultima, invece, quella della RI 1 (__________: fr. 112'226.80);
che valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la direzione della CO 2 ha aggiudicato la commessa alla __________, prima classificata, per un importo di fr. 95'764.-;
che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente osserva che l'importo ritenuto dalla decisione impugnata non corrisponde a quello risultante dall'offerta della __________ al momento dell'apertura delle offerte; non essendo stato rilevato alcun errore nell'apposito foglio di correzione allegato al capitolato, l'offerta della __________ avrebbe dovuto essere esclusa;
che la CO
2 e la CO 1 postulano il rigetto dell'impugnativa rilevando che la differenza è dovuta ad un errore di trascrizione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date dagli art. 36 LCPubb e 43 PAmm;
che giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente;
che in concreto il capitolato inviato dalla CO 2 alle ditte invitate prevedeva un importo di fr. 5'000.-, fissato in modo vincolante dalla committente, per lavori diversi (pos. 734.02);
che la CO
1 ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina, rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella ricapitolazione;
che, trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;
che il fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente dopo l'apertura delle offerte;
che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · .
terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario