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52.2005.90 • TCA TI 52.2005.90 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Contract Award Upheld Despite Alleged Bid Calculation Error Exclusion

Numero d'incarto 52.2005.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The administrative court dismissed an appeal challenging the awarding of a contract for electrical installations, where the appellant argued they made an obvious, correctable error in the required table calculating the ratio of management to workers, claiming the administrative staff figure should have been included as management, contradicting the tender specifications. The court reasoned that after bid opening, offers cannot be modified except for obvious, undeniable arithmetic errors, and the specific tender instruction explicitly required the calculation to use only technical and operational personnel, excluding administrative staff, making the alleged error neither evident nor subject to correction based on other provided general company data.

Regesto Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 33 cpv. 2 RLCPubb, art. 36, 37 LCPubb, art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; Appeal Dismissed: Contract Award Upheld Despite Alleged Bid Calculation Error Exclusion: The court reasoned that after bid opening, offers cannot be modified except for obvious, undeniable arithmetic errors, and the specific tender instruction explicitly required the calculation to use only technical and operational personnel, excluding administrative staff, making the alleged error neither evident nor subject to correction based on other provided general company data.

Parole chiave

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contratto di diritto amministrativo errore di calcolo errore amministrativo contratto-quadro aggiudicazione d'appalto edile personale a contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
Art. 43 PAmm
che in quanto partecipante alla gara l'RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
Art. 18 PAmm
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
Art. 33 cpv. 2 RLCPubb
che, in quest'ottica, l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb obbliga il committente a correggere errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi dandone comunicazione a tutti i concorrenti;
art. 36, 37 LCPubb
These articles provided the procedural framework for the administrative appeal before the Tribunal, as the appeal was rejected based on the merits/procedure established in this law.
art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
These articles of the Procedural Law (PAmm) were cited in relation to the proceedings before the Tribunal, such as the grounds for filing and judging the case.
art. 33 RLCPubb
This article, concerning the correction of errors in price lists, was discussed in the reasoning, but it was not explicitly cited in the final operative orders (dispositive) to justify the rejection or costs.
art. 60, 61 PAmm
These articles likely relate to the imposition of costs and are included as procedural/cost provisions applied in the dispositive.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 36, 37 LCPubb

These articles provided the procedural framework for the administrative appeal before the Tribunal, as the appeal was rejected based on the merits/procedure established in this law.

art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

These articles of the Procedural Law (PAmm) were cited in relation to the proceedings before the Tribunal, such as the grounds for filing and judging the case.

art. 33 RLCPubb

This article, concerning the correction of errors in price lists, was discussed in the reasoning, but it was not explicitly cited in the final operative orders (dispositive) to justify the rejection or costs.

art. 60, 61 PAmm

These articles likely relate to the imposition of costs and are included as procedural/cost provisions applied in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.90 · Lugano 12 maggio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 della

RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, , contro

la decisione 1° marzo 2005 del CO 2, che delibera alla ditta CO 1 l'esecuzione degli impianti elettrici;

viste le risposte:

- 15 marzo 2005 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;

- 18 marzo 2005 del CO 2;

- 7 aprile 2005 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 25 giugno 2004 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e l'installazione dei relativi impianti elettrici (FU n. 51/2004 pag. 4831);

che il capitolato (pag. 2) chiedeva, *in limine,* ai concorrenti di fornire una serie di indicazioni sulla ditta, specificando, fra l'altro:

Quadri e maestranze dell'intera ditta

Personale amministrativo (unità) .......

Personale tecnico (unità) .......

Maestranze domiciliate (unità) .......

Maestranze estere (unità) .......

Apprendisti (unità) .......

Totale .......

che lo stesso capitolato, alla posizione 224.100, stabiliva inoltre che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, ponderati come segue:

Criterio / Sottocriterio · % · Pmax Economicità · 55 · 55 Referenze · 20 · 20 Potenzialità della ditta · 20 · -- Rapporto quadri / maestranze · -- · 25 · 5 Disponibilità di collaboratori · -- · 75 · 15 Formazione apprenditi · 5 · 5

che ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alle *potenzialità della ditta* la posizione 224.400 del capitolato chiedeva ai concorrenti di *compilare e inoltrare obbligatoriamente le tabelle richieste (vedi punto 252.131.2) allegate a pag. 26A*;

che la posizione 224.410 spiegava in dettaglio le modalità di attribuzione del punteggio relativo al sottocriterio *rapporto tra quadri e maestranze*, precisando fra l'altro che:

La nota minima 1 è assegnata alle ditte che presentano un rapporto quadri / maestranze inferiore a Rmin = 0.125.

La nota massima 6 è assegnata alle ditte che presentano un rapporto quadri / maestranze superiore a Rmax = 0.333.

La nota di ogni singola ditta Nditta è assegnata per interpolazione lineare tra il valore Rmin ed il valore Rmax;

che la posizione 252.131.2, richiamata dalla posizione 224.400 del capitolato, conteneva la seguente, ulteriore avvertenza:

Nota bene : la ditta deve compilare la seguente tabella e allegarla a parte compilando la pag 26A, indicando il proprio organico anche se alcune informazioni sono già richieste alle pagine riservate per le indicazioni della ditta (Pagina 5 delle presenti disposizioni particolari). Il numero di quadri e maestranze deve essere riferito al personale tecnico ed operativo escluso il personale amministrativo;

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 183'794.75 e quella della resistente CO 1 di fr 187'315.90;

che l'RI 1, nelle informazioni generali riguardanti la ditta, ha indicato di impiegare il seguente personale:

Quadri e maestranze dell'intera ditta

Personale amministrativo (unità) 16

Personale tecnico (unità)

Maestranze domiciliate (unità)

Maestranze estere (unità)

Apprendisti (unità)

Totale 184

che nell'apposita tabella, riprodotta a pag. 26A del capitolato, la ricorrente ha inoltre fornito le seguenti indicazioni:

1 · Quadri tecnici della ditta · unità · 10

2 · Maestranze della ditta (esclusi gli apprendisti) · unità · 113 Totale dei collaboratori (esclusi gli apprendisti) · totale · 123

che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il committente ha allestito la seguente classifica:

Prezzo · Referenze · Quadri / Maestranze · Disponibilità collaboratori · Apprendisti · Totale CO 1 · 53.2 · 20.0 · 2.9 · 15.0 · 5.0 · 96.1 RI 1 · 55.0 · 20.0 · 0.8 · 15.0 · 5.0 · 95.8

che, fondandosi su queste risultanze, il 1° marzo 2005 la delegazione del consorzio resistente ha deliberato i lavori alla CO 1, prima in graduatoria;

che contro la predetta decisione l'RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando la delibera in suo favore;

che l'insorgente si limita ad obiettare di essere incorsa in un errore evidente nella compilazione della tabella relativa al personale determinante per valutare il rapporto quadri/maestranze; i quadri, allega, sarebbero 25 (16 unità di personale amministrativo e 9 di personale tecnico), mentre le maestranze sarebbero soltanto 98 (85 unità domiciliate e 13 estere) e non 10, rispettivamente 113 come indicato dalla tabella in questione;

che secondo l'RI 1 si tratterebbe di un errore evidente ed emendabile, che avrebbe dovuto essere rilevato dal committente in base alle informazioni fornite in merito alla composizione del personale della ditta;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso per quanto necessario;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara l'RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che l'impugnativa, inoltrata nel termine di

15 giorni indicato dalla committente, è da considerare tempestivo; anche se non rispettasse il nuovo termine di ricorso di 10 giorni fissato dall'art. 36 cpv.

1 LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/2005, pag. 24 e n. 7/2005, pag. 66), il principio della buona fede impedirebbe comunque di ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116 Ib 141 consid. 2; LVGE 2003 III n. 5);

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, dopo la loro apertura, le offerte non possono più essere modificate; il principio della parità di trattamento e quello della trasparenza esigono in effetti che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle offerte così come sono state inoltrate; resta riservata la correzione di errori evidenti;

che, in quest'ottica, l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb obbliga il committente a correggere errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi dandone comunicazione a tutti i concorrenti;

che, per principio, la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo manifesti è ammessa soltanto nel caso di sviste immediatamente riconoscibili, che non suscitano dubbi sulla correzione da apportare; deve inoltre essere esclusa qualsiasi ipotesi di manovre scorrette (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 349 seg.);

che l'errore in cui l'insorgente sostiene di essere incorsa non è anzitutto dimostrato;

che dall'organigramma, che l'RI 1 produce in questa sede, senza peraltro corredarlo di particolari spiegazioni, non si possono invero trarre conclusioni certe in merito ai ruoli effettivamente ricoperti dai singoli dipendenti elencati; dai semplici nominativi non si può in particolare dedurre la loro funzione e quindi l'appartenenza alla categoria dei quadri od a quella delle maestranze;

che il preteso errore, semmai fosse dimostrato dall'organigram-ma in questione, non sarebbe comunque nemmeno evidente; non si spiega, ad esempio, perché i quadri tecnici sarebbero 10 secondo la tabella compilata dalla ricorrente, mentre sarebbero soltanto 9 secondo l'organigramma allegato al ricorso;

che è ben vero che dall'elenco dei *quadri e maestranze dell'intera ditta*, che i concorrenti dovevano compilare a pag.

2 del modulo d'offerta, si potrebbe dedurre che il committente intendesse considerare *quadri* tanto il personale amministrativo, quanto il personale tecnico, per cui la ricorrente, notificando di impiegare 16 unità di personale amministrativo e 9 unità di personale tecnico, avrebbe indicato di disporre effettivamente di 25 dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri;

che l'avvertenza (*nota bene*), posta in calce alla posizione 252.131.2 del capitolato, rendeva tuttavia espressamente attenti i concorrenti sul fatto che determinanti ai fini dell'accertamento del rapporto quadri/maestranze sarebbero state le indicazioni fornite dalla tabella che dovevano compilare a pag. 26A del modulo d'offerta e non le informazioni sulle maestranze della ditta addotte *in limine*;

che l'indicazione, contenuta nella suddetta avvertenza, secondo cui *il numero di quadri e maestranze deve essere riferito al personale tecnico ed operativo escluso il personale amministrativo,* impedisce in particolare di estrapolare il numero dei dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri partendo delle informazioni sulle unità di personale amministrativo e tecnico fornite dai concorrenti a pag. 2 del modulo d'offerta;

che le informazioni fornite dalla ricorrente a pag. 2 del modulo d'offerta sulla struttura del personale della ditta non permettono dunque di correggere le indicazioni figuranti nella tabella che la stessa ricorrente ha compilato a pag. 26A;

che del tutto ingiustificato è il rimprovero che la ricorrente muove al committente, per non aver rilevato l'incongruità del rapporto tra quadri e maestranze; se, come afferma la ricorrente, *una ditta con 184 dipendenti non può avere solo 10 quadri*, la prima ad accorgersi dell'anomalia di tale rapporto avrebbe dovuto essere la ricorrente stessa;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando tassa di giustizia e ripetibili alla ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

terzi implicati · 1. Elettrocrivelli SA, 6932 Breganzona, 1 patrocinata da: avv. Riccardo Schuhmacher, 6928 Manno, 2. Consorzio per i Centri di attrezzature sportive e ricreativo-, 6950 Tesserete, 3. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario