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52.2005.434 • TCA TI 52.2005.434 Generato dall'IA

Residency Permit Revocation After Divorce and Expired Permit Mootness

Numero d'incarto 52.2005.434
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, whose residency permit was revoked after divorcing the spouse through whom the permit was obtained, appealed the decision, which was upheld by the state executive on the basis that the marital relationship underpinning the initial authorization was dissolved, meaning the individual could not invoke protection under human rights provisions concerning family life. The administrative court found the appeal inadmissible because the initial residency permit expired during the appeal proceedings, rendering the challenge to the revocation moot, and further determined that the individual possessed no automatic right to a permit renewal under relevant law since the prior marriage was less than five years old, necessitating a new application based on a subsequent marriage to a national.

Regesto Legislator

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Art. 8 CEDU, Art. 10 lett. a LALPS, Art. 4 LDDS, Art. 7 LDDS, Art. 28 PAmm; Residency Permit Revocation After Divorce and Expired Permit Mootness: The administrative court found the appeal inadmissible because the initial residency permit expired during the appeal proceedings, rendering the challenge to the revocation moot, and further determined that the individual possessed no automatic right to a permit renewal under relevant law since the prior marriage was less than five years old, necessitating a new application based on a subsequent marriage to a national.

Parole chiave

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ritiro dell'autorizzazione matrimonio sciolto rinnovo dell'autorizzazione permesso di dimora scaduto diritto di fondare una famiglia permesso per ricongiungimento familiare Revoca/rinnovo di un permesso di dimora - abuso di diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 8 CEDU
Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessata non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.
Art. 10 lett. a LALPS
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).
Art. 4 LDDS
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
Art. 7 LDDS
Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv.
Art. 28 PAmm
This provision was cited in the final orders concerning the imposition of court costs on the losing party.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 PAmm

This provision was cited in the final orders concerning the imposition of court costs on the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.434 · Lugano 22 marzo 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 dicembre 2005 di

RI 1, contro

la risoluzione 13 dicembre 2005 (6031) del Consiglio di Stato, che respinge, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;

viste le risposte:

- 5 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La cittadina croata RI 1 (1980) si è sposata il 7 marzo 2002 a __________ con D__________ (1961), di nazionalità serbo-montenegrina e titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.

A seguito del matrimonio, l'insorgente è stata autorizzata a ricongiungersi con il marito nel nostro Paese. Giunta sul suolo elvetico il 10 marzo 2002, ella ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 9 marzo 2006.

Il 1° agosto 2005 i coniugi __________ si sono separati di fatto, la ricorrente andando a vivere con il cittadino elvetico A__________ (1970).

B. a) Il 15 settembre 2005 RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, indicando di essersi trasferita il 1° agosto precedente in__________ presso A__________, con il quale intendeva sposarsi appena possibile.

b) Con sentenza 30 settembre 2005, il Tribunale comunale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra RI 1 e D__________.

c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 4 novembre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a RI 1, fissandole un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

C. Con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha rilevato che la ricorrente aveva divorziato dal marito. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessata non poteva invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.

Infine, ha ritenuto conforme al principio della proporzionalità la decisione di revocare il permesso di dimora all'insorgente, considerando esigibile il suo rientro nel paese d'origine.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora alla scadenza con argomenti che non è comunque necessario riassumere per i motivi che verranno esposti nei considerandi in diritto.

E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato.

F. Il 23 gennaio 2006, il rappresentante della ricorrente ha informato il tribunale che il 18 dello stesso mese RI 1 si è sposata a __________ con A__________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In concreto, il 4 novembre 2005 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 9 marzo 2006 di RI 1.

Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).

Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta durante la procedura ricorsuale. Dato che ella non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.

1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a RI 1 il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,

126 II 425 consid. 1 con rinvii).

L'interessata non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora.

Non esiste infatti alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia (o la ex Repubblica federale socialista di Iugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso.

L'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più vita coniugale.

Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase).

Tale disposizione non dà pertanto diritto a conservare il permesso di soggiorno se il vincolo coniugale è durato meno di cinque anni. L'art. 7 LDDS è quindi inapplicabile nel caso concreto, la ricorrente avendo divorziato il 30 settembre 2005, dopo tre anni e mezzo di matrimonio.

Non porta a diversa conclusione il fatto che il 18 gennaio 2006, durante la procedura ricorsuale, ella si è sposata a __________ con A__________. Se la ricorrente vorrà vivere nel nostro paese con il suo attuale marito, cittadino svizzero, dovrà infatti richiedere al dipartimento il rilascio di un nuovo permesso di dimora giusta l'art. 7 LDDS. Spetterà poi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione decidere se rilasciarglielo.

2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di ulteriore disamina.

3. Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.

3 e 101 lett. d OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a: · .

terzi implicati · 1. Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario