Municipal Executive Lacks Standing to Appeal Goat Fine Overturned by State Council
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed an appeal filed by a municipal executive body challenging a State Council decision that had overturned the municipality's fine of fifty francs imposed on an individual for allowing unherded goats to graze in violation of communal regulations. The court dismissed the appeal *in limine* as inadmissible because the appealing municipal body lacked the legal standing to sue, reasoning that while the executive organ represents the commune in court, only the territorial public law corporation itself possesses the requisite legal capacity and capacity to be a party to proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 208 LOC, Art. 17 cpv. 3 Cost, Art. 28 PAmm; Municipal Executive Lacks Standing to Appeal Goat Fine Overturned by State Council: The court dismissed the appeal *in limine* as inadmissible because the appealing municipal body lacked the legal standing to sue, reasoning that while the executive organ represents the commune in court, only the territorial public law corporation itself possesses the requisite legal capacity and capacity to be a party to proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe reasoning section cites this article as the basis for the simplified decision procedure, although the dispositive only explicitly states inadmissibility, the outcome implicitly relies on the court's ability to rule based on procedural defects mentioned in the reasoning which cites this rule.
Cited in the dispositive orders regarding the non-levying of court fees due to the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.430 · Lugano 28 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo Stefano Bernasconi
assistito dal segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di
RI 1 contro
la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato da __________ avverso la risoluzione 24 agosto 2005 con cui il ricorrente le aveva inflitto una multa di fr. 50.– per violazione del regolamento comunale in materia di vago pascolo;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 24 agosto 2005 il municipio ricorrente ha inflitto a __________ una multa di fr. 50.– per aver lasciato pascolare incustodite sull'Alpe di __________ una trentina di capre;
che con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il suddetto provvedimento municipale, accogliendo il ricorso contro di esso interposto da __________;
che contro il predetto giudicato governativo il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma della risoluzione municipale, sulla scorta di argomenti che non è necessario riassumere;
considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che per costante giurisprudenza di questo tribunale, al municipio qui insorgente va per contro negata la legittimazione a ricorrere;
che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, N. 48);
che nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA inedite 25 settembre 2002 in re municipio di G. e 10 marzo 2003 in re municipio di M.);
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto *in limine* siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Il vicepresidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo