Revision Granted Due to Overlooked Postal Tracking Data in Timeliness Determination
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed a request for revision concerning a prior judgment that had deemed an appeal untimely because it was filed after the ten-day deadline stipulated by the Intercantonal Concordat on Public Procurement, based on the assumption that the initial award decision was served on September 6, 2005, as suggested by a postal stamp. The court granted the revision request because it had overlooked relevant facts in the file, specifically the official postal tracking data which unequivocally established that the award decision was actually delivered to the appellant on September 12, 2005, meaning the subsequent appeal filed on September 22, 2005, was timely, thus necessitating the annulment of the previous judgment and the reinstatement of the original appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 15 cpv. 2 CIAP, Art. 35 lett. b PAmm, Art. 36 PAmm, Art. 35 PAmm, Art. 28 PAmm; Revision Granted Due to Overlooked Postal Tracking Data in Timeliness Determination: The court granted the revision request because it had overlooked relevant facts in the file, specifically the official postal tracking data which unequivocally established that the award decision was actually delivered to the appellant on September 12, 2005, meaning the subsequent appeal filed on September 22, 2005, was timely, thus necessitating the annulment of the previous judgment and the reinstatement of the original appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe revision request was granted based on the grounds stipulated in this article concerning the oversight of relevant facts in the prior decision.
This procedural article governs the deadline for filing the revision request, which the court considered satisfied.
This procedural article is cited among those governing the decision, although its specific application isn't detailed in the dispositive beyond its general inclusion in the legal basis.
This procedural article is cited among those governing the decision.
This procedural article is cited among those governing the decision.
This procedural article is cited among those governing the decision.
Cited in the final orders, relating to the imposition of costs (implied by the overall structure, although the article itself isn't explicitly linked to the cost order in point 2).
Cited in the final orders, relating to the grounds for accepting the revision request.
Cited in the final orders, relating to the deadline for filing the revision request.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.423 · Lugano 5 gennaio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 22 dicembre 2005 di
RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, , contro
la sentenza 28 novembre 2005 del Tribunale cantonale amministrativo, che dichiara iricevibile, siccome tardivo, il ricorso inoltrato dall'istante contro la decisione 15 settembre 2005 con cui il municipio di Acquarossa ha deliberato allo studio d'ingegneria CO 1 i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune (lotto 1);
viste le risposte:
- 30 dicembre 2005 del municipio di Acquarossa;
- 3 gennaio 2006 dello CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 maggio 2005 il municipio di Acquarossa ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comprensorio del comune scaturito dalla fusione di nove comuni della zona (FU n. 38/ 2005, pag. 3328 seg.);
che, valutate le sei offerte pervenutegli, la Sezione delle bonifiche e del catasto (SBC) ha assegnato 95.3 punti all'offerta dello CO 1 e
51.4 punti a quella dell'istante, che ha classificato al quinto posto;
che fondandosi su questo preavviso, il 5 settembre 2005, il municipio ha aggiudicato i lavori messi a concorso allo CO 1, risultato primo in graduatoria;
che la decisione indicava che era impugnabile davanti al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni;
che il 13 settembre 2005 il patrocinatore del ricorrente ha segnalato al municipio che la procedura era retta dalla LCPubb e che contro le decisioni di aggiudicazione era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni;
che il 15 settembre 2005 l'autorità comunale ha notificato ai concorrenti una nuova decisione, identica alla precedente salvo per quel che concerne l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, rettificata in conformità degli art. 36 cpv. 1 LCPubb, rispettivamente 15 cpv.
2 CIAP;
che con ricorso 22 settembre 2002 RI 1 ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse
annullata e che la commessa gli fosse aggiudicata;
che, al ricorso, l'insorgente ha allegato anche la decisione 5 settembre 2005, che il municipio gli aveva notificato in precedenza, nonché la busta che la conteneva, sulla quale figurava apposto il timbro postale "__________ *6-9-05-11*";
che, fondandosi sul presupposto che la decisione fosse stata notificata all'insorgente il 6 settembre 2005, con sentenza 28 novembre 2005 questo tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendolo tardivo, siccome inoltrato dopo la scadenza del termine di
10 giorni, fissato dall'art. 15 cpv. 2 CIAP;
che con domanda del 22 dicembre 2005 RI 1 ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, rilevando che la
decisione 5 settembre 2005 non gli era stata notificata il 6 settembre 2005, ma soltanto il 12 seguente, come risulta dai tabulati del servizio Track & Trace della Posta, per cui il ricorso, inoltrato il 22, sarebbe stato tempestivo; il timbro apposto sulla busta indicherebbe soltanto il giorno in cui l'atto è pervenuto all'ufficio postale;
che, con ricorso di diritto pubblico 2 gennaio 2006, RI 1 nel contempo impugnato la predetta sentenza davanti al Tribunale federale;
che il municipio ha dichiarato di non avere osservazioni da presentare, mentre lo CO 1 osserva di non opporsi alla domanda di revisione nella misura in cui il provvedimento è stato effettivamente intimato all'istante il 12 settembre 2005;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'autorità non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che nel caso dell'art. 35 lett. b PAmm, la domanda di revisione va proposta nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione da rivedere (art. 36 PAmm);
che, nel caso concreto, il Tribunale cantonale amministrativo ha per inavvertenza omesso di rilevare che, contrariamente a quanto sembra indicare il timbro apposto dall'ufficio postale sulla busta, la decisione di aggiudicazione impugnata non è stata notificata aRI
1 il 6 settembre 2005, ma soltanto il 12 di quel mese, come emerge in modo inequivocabile dai tabulati del servizio Track & Trace della Posta, accessibili a chiunque e da questi prodotti;
che, in tali circostanze, la domanda di revisione, tempestivamente inoltrata daRI 1 e non contestata dalle controparti, va accolta, annullando la sentenza censurata;
che, dato l'esito ed in assenza di resistenti, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. la sentenza 28 novembre 2005 del Tribunale cantonale amministrativo n. 52.2005.311 è annullata;
1.2. il procedimento dipendente dal ricorso 22 settembre 2005, inoltrato daRI 1 contro la decisone 15 settembre 2005 con cui il municipio Acquarossa ha deliberato allo CO 1 i lavori di misurazione ufficiale, rinnovamento catastale e digitalizzazione provvisoria nel comune (lotto 1), è ripristinato nello stato in cui si trovava prima dell'emanazione del giudizio annullato.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 600.- all'istante a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario