Appeal Challenging Timeliness of Response to Municipal Land Use Violation Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed an appeal against a State Council decision that deemed the appellant's challenge untimely regarding a municipal order to clear vehicles, remove a prefabricated box, and restore land that had been illegally paved outside the building zone for commercial vehicle display. The court reasoned that the appeal was jurisdictionally valid, but upheld the finding that the original order was validly served on the appellant because the non-collection of the certified mail, followed by the expiration of the retention period at the post office, triggered the legal deadline for appeal, regardless of whether the appellant received the standard notification card or was absent due to illness; furthermore, the court determined that the underlying removal order was appropriate because the illegal construction violated zoning laws and presented non-negligible public interest concerns, making a restoration order necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 65 cpv. 2 PAmm, Art. 14 cpv. 1 PAmm, art. 43 LE; Appeal Challenging Timeliness of Response to Municipal Land Use Violation Order: The court reasoned that the appeal was jurisdictionally valid, but upheld the finding that the original order was validly served on the appellant because the non-collection of the certified mail, followed by the expiration of the retention period at the post office, triggered the legal deadline for appeal, regardless of whether the appellant received the standard notification card or was absent due to illness; furthermore, the court determined that the underlying removal order was appropriate because the illegal construction violated zoning laws and presented non-negligible public interest concerns, making a restoration order necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the final orders, referring to the substantive law justifying the rejection of the appeal on its merits (though the appeal was rejected on procedural grounds).
Cited in the preamble to the final orders, establishing the court's jurisdiction.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the notification of the decision (though the specific procedural rule leading to the dismissal of the appeal was Art. 46 PAmm, which is cited in the reasoning but not in the operative part).
Cited in the preamble to the final orders, relating to costs or judicial fees.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the general conduct of proceedings.
Cited in the preamble to the final orders, concerning the decision being made based on the file.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the general principles of administrative procedure.
Cited in the preamble to the final orders, relating to the deadline for filing the appeal (the procedural issue decided in the reasoning).
Cost provision cited in the preamble to the final orders (the text actually cites art. 60 PAmm for costs, but the actual cost imposition order refers to the general rule derived from the socio-economic conditions, although art. 60 PAmm is present in the list).
Cited in the preamble to the final orders, used for imposing court costs on the appellant (corresponding to the final order No. 2).
Testo completo
Incarto n. 52.2005.419 · Lugano 2 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2005 di
RI 1 contro
la decisione 6 dicembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5845) , che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 agosto 2004 con cui il municipio di CO 2 gli ha ordinato lo sgombero di veicoli e di un box prefabbricato, rispettivamente la rimozione di una pavimentazione posata abusivamente sul terreno (part. 1119 RF) adiacente alla sua officina fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 5 gennaio 2006 di CO 1;
- 11 gennaio 2006 del municipio di CO 2;
- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Senza chiedere alcun permesso, alcuni anni or sono, il ricorrente ha pavimentato una fascia di terreno lunga 50 m e larga 15, situata a (part. 1119), lungo la strada cantonale, tra la sua officina e la proprietà del resistente CO 1, fuori della zona edificabile. Sul piazzale così ricavato ha posato un box prefabbricato destinato ad ufficio del commercio di autoveicoli usati che vi ha esposto.
Adeguandosi all'avviso con cui il Dipartimento del territorio ha ritenuto insoddisfatti i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24*c* LPT, il
21 dicembre 2001 il municipio di CO 2 ha negato all'insorgente il permesso in sanatoria per i lavori eseguiti abusivamente. Il provvedimento è stato confermato con sentenza
11 settembre 2002 di questo tribunale, ribadita con giudizio dell'8 settembre 2003, con cui ha respinto una domanda di revisione inoltrata dall'insorgente.
B. Preso atto dell'avviso favorevole 7 luglio 2004 del Dipartimento del territorio, il 16 agosto 2004 il municipio ha ordinato al ricorrente di sgomberare i veicoli esposti, di allontanare il box prefabbricato, di eliminare la pavimentazione e di ripristinare il terreno a superficie agricola.
La decisione è stata inviata al ricorrente il 19 seguente con invio raccomandato, che la posta ha ritornato al mittente il
30 con la menzione "non ritirato".
Con lettera semplice del 21 settembre 2004 il municipio ha nuovamente notificato la decisione al ricorrente, che ha impugnato il provvedimento di ripristino davanti al Consiglio di Stato.
C. Dopo vicissitudini note alle parti che non occorre qui rievocare, il 6 dicembre 2005, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dichiarandola irricevibile siccome tardiva.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine fosse stato validamente notificato al ricorrente alla scadenza del termine di giacenza del precedente invio raccomandato presso la posta.
D. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
L'insorgente, che sostiene di essere stato assente per malattia, nega di aver ricevuto l'avviso di ritiro e rimprovera al municipio di aver atteso un mese prima di rispedire la risoluzione impugnata per invio semplice.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed il vicino CO 1 senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Nella misura in cui contesta il giudizio d'irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali lacune istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio all'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. Giusta l'art.
46 PAmm, il ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. L'intimazione degli atti avviene, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato (art. 14 cpv. 1 PAmm). Per intimazione si intende la consegna effettiva dell'atto al destinatario (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14 n. 1 seg.).
Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della posta si rivela infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario. Questo avviso avverte il destinatario che è autorizzato a ritirare l'invio entro sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta, cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo). Se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata alla scadenza del termine di giacenza presso l'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (STF 14.01.2004 N. 1P.536/2003, consid. 2 segg.; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa,
119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ibidem).
La regola secondo cui il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta rappresenta un principio generale riconosciuto (DTF 127 I
31 consid. 2a/aa). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (DTF 127 I 31 consid. 2b).
3. Nel caso concreto, il municipio ha spedito l'ordine di ripristino censurato al ricorrente mediante invio raccomandato che è stato consegnato alla Posta il 19 agosto 2004. Il gerente postale, interpellato dal Consiglio di Stato, ha dichiarato di aver avvisato il ricorrente per il ritiro nella sua casella postale e di aver rinviato la lettera al mittente dopo la scadenza infruttuosa del termine di giacenza. Il ricorrente, reso edotto delle risultanze degli accertamenti esperiti, non ha formulato osservazioni.
In questa sede, invece, ne contesta la sufficienza, asserendo che l'ufficio postale di solleciterebbe i titolari di una casella postale a ritirare le raccomandate depositandovi un cartoncino rosa e non un invito di ritiro munito delle indicazioni previste.
Le obiezioni vanno disattese, già perché il ricorrente, in definitiva, non contesta che la posta abbia depositato nella sua casella un avviso che lo sollecitava a ritirare un invio raccomandato.
Anche se l'ufficio postale avesse depositato in casella un cartoncino rosa, come sarebbe solito fare, invece dell'apposito formulario di invito di ritiro, debitamente compilato, il ricorrente non potrebbe sfuggire alle conseguenze preclusive derivanti dal mancato ritiro della raccomandata nel termine di giacenza.
4. Per completezza, va rilevato che nel merito il ricorso non potrebbe comunque essere accolto.
Per l'art. 43 LE, il municipio ordina infatti la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite senza permesso, in contrasto con il diritto materiale, che in quanto tali non possono essere autorizzate a posteriori. Da un ordine di ripristino può prescindere soltanto se la violazione è minima e senza importanza per l'interesse pubblico o quello dei vicini. Ipotesi, quest'ultima, che, in concreto, palesemente non si realizza, ove si consideri che le opere e l'utilizzazione abusiva in contestazione, la cui illegittimità materiale è stata definitivamente accertata, dal profilo dell'interesse pubblico non sono d'importanza trascurabile e che il ripristino può essere attuato senza eccessivo dispendio.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · ; ; ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario