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52.2005.408 • TCA TI 52.2005.408 Generato dall'IA

Citizen Appeal of Fiscal Equalization Contributions Dismissed for Lack of Legal Standing

Numero d'incarto 52.2005.408
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed the State Council's decisions setting the 2005 fiscal equalization contribution and the cantonal and municipal contributions to the equalization fund, arguing that the contribution assessment for the municipality was flawed because it failed to account for waste disposal fees. The Administrative Cantonal Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, as an individual citizen, lacked the requisite legal standing (legitimation) to challenge decisions concerning inter-municipal financial equalization, a right reserved exclusively for the affected municipalities.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 19 LPI, Art. 43 PAmm, Art. 28 PAmm; Citizen Appeal of Fiscal Equalization Contributions Dismissed for Lack of Legal Standing: The Administrative Cantonal Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, as an individual citizen, lacked the requisite legal standing (legitimation) to challenge decisions concerning inter-municipal financial equalization, a right reserved exclusively for the affected municipalities.

Parole chiave

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legittimazione del comune legittimazione a ricorrere perequazione finanziaria rendiconto di Stato spese legali impugnazione di decisioni amministrative Perequazione finanziaria intercomunale - legittimazione ricorsuale

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Cited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 19 LPI
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di perequazione finanziaria intercomunale è data dall'art. 19 LPI;
Art. 43 PAmm
che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;
Art. 28 PAmm
Cited in the dispositive to rule on the allocation of court costs based on the outcome.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 119 Ia 217
che il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca (DTF 119 Ia 217 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48 PAmm

Cited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 28 PAmm

Cited in the dispositive to rule on the allocation of court costs based on the outcome.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.408 · Lugano 14 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 di

RI 1 contro

le decisioni 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato in materia di contributo di livellamento 2005 e di contributo del cantone e dei comuni al fondo di perequazione per l'esercizio 2005;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che con due separate decisioni del 22 novembre 2005, pubblicate sul FU 94 del 25.11.2005, il Consiglio di Stato ha stabilito, il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare a 148 comuni beneficiari e il contributo a carico del cantone e dei comuni al fondo di perequazione per l'esercizio 2005;

che contro le predette risoluzioni governative, RI 1 insorge dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova determinazione;

che la ricorrente ritiene il contributo a carico del comune di Lugano inattendibile in quanto non terrebbe in debita considerazione l'introito costituito dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

che il tribunale non ha ordinato uno scambio degli allegati scritti;

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di perequazione finanziaria intercomunale è data dall'art. 19 LPI;

che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che la qualità per agire in via di ricorso presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività;

che il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca (DTF 119 Ia 217 consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n. 935 seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 1 seg.);

che, nella fattispecie, RI 1 non è toccata dalle due decisioni impugnate in maniera più marcata rispetto agli altri cittadini del suo comune o del cantone;

che nemmeno il fatto di essere cittadina di un comune interessato, al pari di altri, alla determinazione da parte del Consiglio di Stato del contributo di livellamento della potenzialità fiscale e del contributo a carico dei comuni al fondo di perequazione permette di riconoscerle un rapporto più stretto con l'oggetto della lite rispetto al resto della collettività;

che, in altre parole, spetta unicamente ai comuni interessati la facoltà di impugnare le decisioni in materia di perequazione finanziaria;

che l'impugnativa va pertanto dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione ricorsuale, senza che sia necessario verificare la tempestività del gravame;

che tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 19 LPI; 3, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 200.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a: · per conoscenza.

terzi implicati · CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario