Appellant v. Municipality: Retrospective Building Permit for Forest Zone Parking
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought a retrospective building permit for a parking area constructed or reinforced within a wooded zone located outside the designated building area, which was previously denied by the municipality and upheld by the State Council. The Administrative Court rejected the appeal, reasoning that the non-conforming structure, situated largely in the forest zone, required an exceptional permit under planning law and a formal forest clearing authorization, which the appellant neither requested nor obtained; the court emphasized that the principle of coordination under federal law mandates that the building authorization cannot be granted without the competent forest authority formally approving the clearing aspect, even if no actual vegetation removal occurred, as the change in land use constitutes clearing by definition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 LPT, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 22 cpv. 2 LPT, Art. 14 cpv. 1 OFo; Appellant v. Municipality: Retrospective Building Permit for Forest Zone Parking: The Administrative Court rejected the appeal, reasoning that the non-conforming structure, situated largely in the forest zone, required an exceptional permit under planning law and a formal forest clearing authorization, which the appellant neither requested nor obtained; the court emphasized that the principle of coordination under federal law mandates that the building authorization cannot be granted without the competent forest authority formally approving the clearing aspect, even if no actual vegetation removal occurred, as the change in land use constitutes clearing by definition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the 'visti' clause, although the court ultimately rejected the appeal on other grounds, this provision was part of the legal framework under consideration.
Cited in the 'visti' clause as part of the legal framework concerning exceptional authorization for construction outside building zones.
Cited in the 'visti' clause, relating to the authorization for land clearing (dissodamento) required for the construction.
Cited in the 'visti' clause, concerning the coordination of land clearing permits with exceptional construction authorizations.
Cited in the 'visti' clause, relating to conditions that can be attached to intervention by the forest authority.
Cited in the 'visti' clause, regarding consultation with the cantonal forest authority for non-forest facilities in forest zones.
Cited in the 'visti' clause, concerning the general principle that construction permits must comply with zoning plans.
Cited in the 'visti' clause, concerning the principle of material and formal coordination of building interventions with federal law.
Cited in the 'visti' clause regarding the court's jurisdiction.
Cited in the 'visti' clause, confirming the appellant's active standing to appeal (legittimazione attiva).
Cited in the 'visti' clause regarding the timeliness of the appeal (tempestività).
Cited in the 'visti' clause, regarding the possibility of deciding based on the file without further investigation.
Cited in the 'visti' clause concerning the judicial costs (tassa di giustizia).
Cited in the 'visti' clause concerning the allocation of costs (spese).
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court in public law matters.
Cited in the dispositive as an alternative appeal route to the Federal Supreme Court (subsidiary appeal in constitutional matters).
Testo completo
Incarto n. 52.2005.399 · Lugano 25 gennaio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1 contro
la decisione 15 novembre 2005 (n. 5417) del Consiglio di Stato, che respinge il gravame presentato dal ricorrente contro la risoluzione 15 luglio 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato il permesso edilizio in sanatoria per la realizzazione di un parcheggio fuori dalla zona edificabile (part. 999 RFD di Brissago);
viste le risposte:
- 13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 21 dicembre 2005 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1975 RI 1 è proprietario della part. 999 RFD di __________, su cui sorgono un'abitazione secondaria e due rustici. Il fondo è situato fuori della zona edificabile, ha carattere parzialmente forestale, e confina a N con la soprastante strada comunale. Nell'area boschiva confinante con la strada, il precedente proprietario aveva realizzato senza permesso un posteggio sorretto a valle da una muratura di sostegno. Nel corso del 2003 il ricorrente ha ristrutturato senza permesso tale manufatto, rinforzandone la base e posando una nuova soletta in calcestruzzo. Sollecitato dall'autorità comunale, il 22 luglio 2004 l'insorgente ha chiesto il permesso in sanatoria per la ristrutturazione del posteggio. Preso atto del preavviso negativo espresso dal Dipartimento del territorio, con risoluzione 15 luglio 2005 il municipio di CO 1 ha negato al ricorrente il permesso richiesto.
B. Con giudizio 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione municipale, respingendo il ricorso interposto da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che l'intervento non potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, non essendo ad ubicazione vincolata. Ha inoltre escluso che potesse essere autorizzato secondo l'art. 24*c* LPT, in quanto il posteggio originario non era mai stato autorizzato.
C. Contro il suddetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga rilasciata la licenza edilizia richiesta.
Ritenuto che l'opera non ha comportato alcun dissodamento del fondo in questione, essa andrebbe autorizzata in virtù della tutela delle situazioni acquisite giusta l'art. 24*c* LPT.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di CO 1, con argomenti che verranno eventualmente analizzati nel seguito.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Esso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo invocato dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. 2.1. Per principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici o impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 LPT). Nel bosco, l'autorizzazione ordinaria può essere rilasciata soltanto per edifici o impianti a carattere forestale e soltanto dopo aver sentito l'autorità forestale cantonale competente (art. 14 cpv. 1 OFo). In questo caso non è necessaria un'autorizzazione di dissodamento (cfr. art. 4 lett. a OFo). Edifici e impianti non forestali possono invece beneficiare soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss LPT. La loro realizzazione presuppone inoltre un'autorizzazione di dissodamento ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo. Per piccoli edifici o piccoli impianti non forestali tale autorizzazione non è invece necessaria (cfr. art. 4 lett. a OFo). In questo caso, la licenza edilizia può però essere rilasciata soltanto d’intesa con l’autorità forestale cantonale competente, che può in particolare subordinare l'intervento a oneri e condizioni giusta l'art. 16 cpv. 2 LFo (art. 14 cpv. 2 Ofo; cfr. sull'argomento Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, N. 470 e 479).
Secondo il principio della coordinazione materiale e formale sancito dall'art. 25*a* LPT, ogni intervento edilizio deve essere esaminato alla luce di tutte le prescrizioni del diritto federale che disciplinano la pianificazione territoriale, la protezione della natura, del paesaggio, dell'ambiente e della foresta. L'esame dev'essere eseguito nell'ambito di una procedura che permetta di valutare globalmente tutti gli interessi in gioco e di assicurare una determinata coordinazione tra le diverse autorità chiamate ad esprimersi sull'intervento (cfr. RDAT II-1997 N. 66, consid. 3b e rinvii). In materia forestale l'art. 11 cpv. 2 LFo dispone che se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un’autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d’intesa con l’autorità forestale competente.
2.2. In concreto, il posteggio è stato realizzato pressoché interamente nella zona forestale. Lo si deduce dal confronto dei piani con la planimetria allegata alla decisione 16 dicembre 2004 con cui la Sezione forestale ha accertato il carattere parzialmente boschivo della part. 999. L'intervento non è conforme alla zona forestale in cui è inserito. Non può dunque beneficiare di un permesso edilizio ordinario secondo l'art. 22 LPT, bensì soltanto di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli art. 24 ss LPT. Il ricorrente non ha tuttavia chiesto né ottenuto l'autorizzazione al dissodamento (art. 5 cpv. 2 LFo), necessaria per la realizzazione del posteggio (cfr. in proposito STA 28.9.2005, inc. n. 52.2005.177, consid. 2a e 4.6.). Contrariamente a quanto egli assume, è irrilevante che il controverso manufatto non abbia comportato l'asporto di vegetazione forestale. Secondo la definizione legale dell'art.
4 LFo costituisce infatti dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo. Ritenuto che l'autorità forestale cantonale competente, ovvero il Dipartimento del territorio (art. 8 cpv. 5 RLCFo), non si è formalmente espresso sull'intervento sotto il profilo del diritto forestale, esso non può essere autorizzato nemmeno dal profilo di quello edilizio. Lo esige il principio del coordinamento previsto dal diritto federale.
3. Sebbene sulla scorta di considerazioni diverse da quelle addotte dal Consiglio di Stato, il ricorso deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario verificare nel dettaglio se siano adempiute o meno le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 ss LPT. Resta riservata la facoltà del ricorrente di presentare una nuova domanda di costruzione insieme ad un'istanza di dissodamento all'autorità forestale cantonale competente, ovvero alla Sezione dell'agricoltura (art. 8 cpv. 5 RLCFo).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24*c*, 25*a* LPT; 5, 11, 16 LFo; 4, 14 Ofo; 21 LE; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a: · ; ; ; ; Ufficio dello sviluppo territoriale, 3003 Berna.
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario