Construction Company Appeal of School Facade Award Rejection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA construction company filed an appeal challenging the municipal decision to award facade work for a school expansion to another bidder, despite the appellant's claim that the winning bidder failed to provide required documentation regarding collective labor agreements. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that an excluded participant can only successfully challenge an award decision if they successfully contest the decision to exclude their own offer, and the appellant failed to challenge the grounds for its own disqualification based on reservations concerning contract execution terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 28 PAmm, art. 43 PAmm, art. 37 LCPubb; Construction Company Appeal of School Facade Award Rejection: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that an excluded participant can only successfully challenge an award decision if they successfully contest the decision to exclude their own offer, and the appellant failed to challenge the grounds for its own disqualification based on reservations concerning contract execution terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the dispositive, this article relates to the procedural rule applied to declare the appeal inadmissible (lack of standing/legitimation).
Applied in the dispositive to rule on the allocation of court costs (tassa di giustizia) based on the outcome of the decision.
Cited in the preamble to the dispositive, this article relates to the jurisdiction/procedure governing the decision, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.375 · Lugano 20 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 novembre 2005 della
RI 1 contro
la decisione 14 novembre 2005 del municipio di Monte Carasso che delibera alla ditta CO 3 i lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento della scuola d'infanzia;
viste le risposte:
- 30 novembre 2005 dell'ULSA;
- 7 dicembre 2005 del municipio di Monte Carasso;
preso atto dello scritto 14 dicembre 2005 della ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 31 agosto 2005 il municipio di Monte Carasso ha invitato sei ditte di costruzioni metalliche, fra cui la ricorrente RI 1, a presentare un'offerta per i lavori di costruzione delle facciate necessarie all'ampliamento della scuola d'infanzia;
che la posizione 252.140 del capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare fra l'altro anche la dichiarazione della commissione paritetica competente attestante il rispetto dei contratti collettivi vigenti nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa;
che valutate le offerte pervenutegli, il 14 novembre 2005 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 3, A__________, risultata prima in graduatoria con 92.0 punti con un'offerta di fr. 493'406.20;
che con la stessa decisione l'autorità comunale ha invece scartato l'offerta della ditta RI 1 perché conteneva alcune riserve di esecuzione su certe posizioni del capitolato;
che contro la predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo come la ditta CO 3 possa aver allegato all'offerta la dichiarazione della commissione paritetica del cantone Ticino attestante il rispetto del CCL del ramo;
che il ricorso è avversato dal municipio e dall'ULSA con argomenti che saranno semmai ripresi più avanti, mentre la CO 3 non ha preso posizione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata;
che in quanto partecipante scartata dal concorso, la ricorrente è legittimata a censurare l'aggiudicazione soltanto se riesce a contestare con successo la decisione di escluderla dalla gara;
che non solo la RI 1 non chiede, nemmeno implicitamente, che la decisione di aggiudicazione sia annullata, ma non tenta nemmeno di contestare la decisione del municipio di scartare la sua offerta;
che l'ulteriore scritto del 14 dicembre 2005 della ricorrente non permetti di giungere a diversa conclusione;
che, stando così le cose, il ricorso, benché tempestivo va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa e non al valore della commessa (0.5 mio), è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: · ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario