Bidder Challenge to Forestry Contract Award Due to Evaluation and Notification Errors
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA bidder challenged the administrative decision to award forestry maintenance works for a four-year period to a competitor, arguing that the awarding authority failed to notify them of a price correction made to the winning bid, and crucially, evaluated the "speed of intervention" criterion based on the competitor's main facility despite the competitor referencing a secondary location in their offer. The court partially upheld the appeal, finding that while the arithmetic error correction was permissible without prior notice since it caused no prejudice, the authority's failure to properly document and disclose the results of the site visits used to assess the intervention speed criterion violated transparency principles, thus precluding judicial review of that critical evaluation factor and requiring the matter to be returned to the authority for re-adjudication after properly recording the site findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 18 PAmm, Art. 65 cpv. 2 PAmm, Art. 33 cpv. 2 RLCPubb, Art. 1 lett. a LCPubb, Art. 36 LCPubb; Bidder Challenge to Forestry Contract Award Due to Evaluation and Notification Errors: The court partially upheld the appeal, finding that while the arithmetic error correction was permissible without prior notice since it caused no prejudice, the authority's failure to properly document and disclose the results of the site visits used to assess the intervention speed criterion violated transparency principles, thus precluding judicial review of that critical evaluation factor and requiring the matter to be returned to the authority for re-adjudication after properly recording the site findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the Tribunal's competence and procedural basis for the appeal.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to the appeal process.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to the appeal process.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to the appeal process.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to the decision based on existing records.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to the decision process.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to procedural aspects.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to procedural aspects.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to the public procurement law context.
Cited in the preamble to the dispositive orders, relevant to the public procurement law context.
The appeal was partially accepted under this provision (implicit in the ruling structure, although Art. 37 LCPubb is generally for appeal procedure).
Cited in the reasoning regarding the referral back to the lower instance due to instructional deficiencies (although not explicitly in the final numbered orders, it informs the action in order 1.2).
Cited in the reasoning regarding the violation of the principle of transparency, which underpins the decision to annul and refer back.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.373 · Lugano 1 febbraio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 2005 della
RI 1 patrocinata da: PA 1 contro
la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio che delibera alla ditta CO 2 i lavori da selvicoltore per la manutenzione delle opere di arginatura del lotto C per il periodo 2005 - 2009;
viste le risposte:
- 1 dicembre 2005 della ditta CO 2;
- 6 dicembre 2005 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 giugno 2005 il Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio (CMBV) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori da selvicoltore per la manutenzione delle opere di arginatura dei lotti C e D per il periodo 2005 - 2009 (FU n. 49 pag. 4403). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente individuato in base ai seguenti criteri e fattori di ponderazione:
- economicità - prezzo 65%
- possibilità d'intervento rapido 30%
- formazione apprendisti 5%
I metodi di valutazione dei tre criteri d'aggiudicazione erano specificati in dettaglio dal capitolato. Quello relativo alla prontezza d'intervento prevedeva l'attribuzione di note da 1 a 6, assegnate in proporzione alla distanza tra *il luogo del parco macchine* ed il baricentro del comprensorio consortile, che per il lotto C era fissato in zona strada R__________ /via M__________. Ai concorrenti non era chiesto espressamente né di indicare l'ubicazione precisa del parco macchine, né di documentare i macchinari e gli attrezzi ivi depositati.
B. In tempo utile, per il lotto C, sono pervenute al committente le offerte di sette imprese del ramo, fra cui quella della ditta CO 2, di S__________, qui resistente, e quella della ditta RI 1, di Chironico.
La ditta CO 2 ha rilevato che il magazzino principale ed il deposito si trovano ad __________ in via __________. La ditta RI
1 ha a sua volta fatto presente di disporre di una sottosede a Lugano.
Visitati i luoghi indicati dai concorrenti quale deposito dei macchinari e corretto l'importo dell'offerta della ditta CO 2, il committente ha allestito la seguente graduatoria:
Ditta · Prezzo · Intervento · Apprendisti · totale fr. · punti · km · punti · punti · punti 102'736.50 · 2.998 · 1.900 · 1.800 · 2.75 · 0.138 · 4.935 RI 1 · 94'838.65 · 3.900 · 69.700 · 0.300 · 6.00 · 0.300 · 4.500 Omissis
Fondandosi su queste risultanze, con decisione 28 ottobre 2005 ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 2.
C. Contro la predetta decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore.
La ditta RI 1 osserva che la correzione del prezzo apportata all'offerta della ditta CO 2 non le è stata segnalata. Rimprovera inoltre al committente di aver valutato la rapidità d'intervento in base alla sua sede di __________, omettendo di prendere in considerazione la sottosede di __________ che aveva indicato nell'offerta.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppongono sia il consorzio, sia la ditta aggiudicataria, contestando succintamente le tesi della ricorrente, con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv.
1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà sem-mai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché ripari all'omissione e si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. La norma si ispira al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.
2.2. Nella sua offerta la ditta CO 2 ha omesso di sommare una delle tre posizioni di fr. 5'000.- previste dal capitolato alla voce *Macchinari* della posizione *Lavori a regia*. Si tratta, con ogni evidenza, di un errore aritmetico, che può essere corretto. L'offerta non doveva dunque essere esclusa. La rettifica apportata dal committente, comprensiva dello sconto offerto (22%) e dell'IVA, non presta d'altronde il fianco a critiche.
Il committente ha invero omesso di notificare la correzione agli altri concorrenti. L'omissione non ha tuttavia arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente RI 1, che ha comunque avuto la possibilità di prenderne conoscenza in questa sede e di fare valere le sue ragioni.
3. 3.1. La posizione 224.110 del capitolato stabiliva chiaramente che il criterio relativo alla possibilità d'intervento rapido sarebbe stato valutato *in base alla distanza stradale (agibile con grossi mezzi meccanici) che intercorre fra il luogo del parco macchine dell'impresa ed il baricentro del comprensorio consortile*, che per il lotto C era fissato in zona strada R__________ /via M__________. Alla minor distanza sarebbe stata attribuita la nota 6, mentre quella maggiore sarebbe stata valutata con la nota 1. Alle distanze intermedie sarebbe stato attribuito un punteggio intermedio.
3.2. La ditta RI 1 ha allegato all'offerta un'ampia e dettagliata descrizione del suo stabilimento di __________. Ha inoltre annesso una dichiarazione intestata *Chiarimenti all'offerta*,nella quale avverte laconicamente di disporre di una non meglio precisata sottosede a __________. L'indicazione non è accompagnata da ulteriori ragguagli, che permettano di verificare se questa sottosede è effettivamente il luogo del parco macchine o un semplice recapito di comodo. In questa sede la ricorrente ha poi affermato che la sottosede logistica non si troverebbe a __________, ma a __________ (part. 342).
La ditta CO 2 ha dal canto suo succintamente indicato che il deposito principale sarebbe situato ad __________ in via __________ Anch'essa non ha fornito ulteriori ragguagli.
Dagli atti non emergono elementi che permettano di verificare compiutamente il fondamento di tali indicazioni. Al fine di decidere con sufficiente cognizione di causa, prima di deliberare, il committente ha comunque visitato i luoghi indicati dai concorrenti. Esso non ha tuttavia protocollato le risultanze di tali sopralluoghi (cfr. per analogia Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 333). Con questa omissione, rilevante poiché riferita ad aspetti decisivi per la valutazione del secondo criterio d'aggiudicazione, il CMBV ha in pratica precluso a tutti i concorrenti la possibilità di prendere conoscenza degli accertamenti esperiti e di contestarne semmai le deduzioni. L'omissione, chiaramente lesiva del principio della trasparenza sancito dall'art. 1 lett. a LCPubb, impedisce inoltre a questo tribunale di verificare la correttezza delle conclusioni tratte dal consorzio.
4. Stando così le cose, non potendosi pretendere che questo tribunale ponga rimedio al difetto sostituendosi al committente, i ricorsi vanno parzialmente accolti e gli atti rinviati a quest'ultimo, affinché, protocollati gli accertamenti a suo tempo esperiti, si pronunci nuovamente sulle tre offerte rimaste in gara. A scanso di equivoci, va sottolineato che il consorzio non dovrà ripetere i sopralluoghi, tanto meno in contraddittorio (Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 324), ma semplicemente registrare in dettaglio e con precisione il luogo esatto del deposito, le sue caratteristiche ed i macchinari rinvenuti.
La tassa di giustizia è suddivisa fra il committente e le ditte comparenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Analogamente sono fissate le ripetibili nella misura in cui non sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio (lotto C) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio affinché, protocollati gli accertamenti esperiti, si pronunci nuovamente.
2. La tassa di giustizia di fr. 900.- è suddivisa in parti uguali fra il Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio, la ricorrente e la ditta resistente.
3. Il Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio rifonderà fr. 200.- alla ditta ricorrente.
4. Intimazione a: · ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 patrocinato da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario