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52.2005.360 • TCA TI 52.2005.360 Generato dall'IA

Municipality v. Contractor (Gardening Contract Revocation)

Numero d'incarto 52.2005.360
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The administrative court considered an appeal against a municipality's decision that revoked a prior award of gardening work for a civic center project, despite a contract having already been signed with the appellant based on a public tender; the court reasoned that the municipal authority's power to cancel a procurement procedure under the relevant statute applies only before an award decision is made, and while revocation of an award after contracting is not strictly prohibited, it requires proof of a legal defect in the original award decision, which was absent here, thus leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 37 lett. d LCPubb, Art. 18 PAmm, Art. 34 cpv. 1 LCPubb, Art. 34 LCPubb; Municipality v. Contractor (Gardening Contract Revocation): The administrative court considered an appeal against a municipality's decision that revoked a prior award of gardening work for a civic center project, despite a contract having already been signed with the appellant based on a public tender; the court reasoned that the municipal authority's power to cancel a procurement procedure under the relevant statute applies only before an award decision is made, and while revocation of an award after contracting is not strictly prohibited, it requires proof of a legal defect in the original award decision, which was absent here, thus leading to the acceptance of the appeal and the annulment of the revocation.

Parole chiave

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revoca della decisione amministrativa contratto di diritto amministrativo aggiudicazione di appalto comunale committente negli appalti pubblici annullamento del contratto appaltatore Pubblico concorso per lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 36 LCPubb

Cited in the final orders as a basis for establishing the Tribunal's competence.

art. 43 LCPubb

Cited in the final orders as a basis regarding the appellant's active standing (legitimation).

art. 3 LCPubb

Cited in the concluding preamble of the decision, though its specific role in the operative part is general context.

art. 18 PAmm

Cited in the final orders, referencing the rule allowing judgment based on the file.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders regarding procedural application, likely related to the handling of the case.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders, likely regarding procedural requirements or notification.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders, likely regarding procedural requirements or notification.

art. 65 PAmm

Cited in the final orders, likely regarding the final deliberation or decision process.

Art. 65 PAmm

Cited in the final orders, likely related to procedural aspects of costs/fees.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.360 · Lugano 15 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 ottobre 2005 di

RI 1 contro

la decisione 20 ottobre 2005 del municipio di Lamone che revoca la decisione 9 maggio 2005 con cui ha aggiudicato all'insorgente i lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico comunale;

vista la risposta 4 novembre 2005 del municipio di Lamone;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 2 marzo 2005 il municipio di Lamone ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico comunale (FU 18/2005 pag. 1602);

che, valutate le offerte pervenutegli, il 9 maggio 2005 il municipio ha deliberato la commessa alla ditta RI 1, qui ricorrente, classificatasi al primo posto con un'offerta di fr. 6'348.40;

che tra il 17 ed il 27 giugno 2005 le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto;

che con decisione 17 ottobre 2005 il municipio ha deciso di *1. annullare la procedura della commessa* rispettivamente di *2. elaborare una nuova richiesta di preventivo, con nuovi parametri di intervento, applicando, vista l'entità della spesa, la procedura ad incarico diretto*;

che la decisione era giustificata da sostanziali cambiamenti che sarebbero intervenuti nelle opere di sistemazione esterna;

che contro la predetta decisione la ditta RI

1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l'unico cambiamento intervenuto consisterebbe in una diminuzione delle superfici da trattare;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio sostenendo che sarebbero intervenuti sostanziali cambiamenti;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm);

che l’art. 37 lett. d LCPubb prevede la possibilità di impugnare le decisioni di aggiudicazione e di annullamento della gara; non prevede invece la possibilità di ricorrere contro le decisioni con cui il committente revoca l'aggiudicazione;

che la dottrina vi ravvisa una lacuna che il giudice è chiamato a colmare (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 683, nota 1413);

che, ferma questa premessa, il ricorso, tempestivo, appare dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute; esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento;

che l’art. 34 LCPubb regola unicamente l'annullamento della procedura prima dell'aggiudicazione; non è dunque applicabile al caso concreto, ove non soltanto la decisione di aggiudicazione è stata adottata, ma è persino stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;

che la revoca di decisioni di aggiudicazione non è a priori esclusa; essa presuppone tuttavia che la decisione da revocare sia affetta da violazioni del diritto tali da giustificare un simile provvedimento dal profilo dell'attuazione del diritto oggettivo per rapporto alla sicurezza del diritto (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

V. ed., n. 41 B II);

che la decisione di aggiudicazione qui in esame è invece immune da qualsiasi violazione del diritto; essa ha inoltre dato luogo alla stipulazione del contratto di appalto; per principio, non è dunque revocabile (Max Imboden/René Rhinow, op. cit., n. 45 B II a; diversamente Martin Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, AJP 7/2005, pag. 786 n. 11);

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento impugnato;

che la tassa di giustizia è posta a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 43 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 20 ottobre 2005 del municipio di Lamone (n. 1444) è annullata.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di Lamone.

3. Intimazione a: · ; .

terzi implicati · CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario