Appealability of Scholarship Denial Following State Council Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a State Council decision that upheld the denial of a professional development scholarship for courses like "brain gym," which the administrative authority determined did not lead to a recognized qualification. The Administrative Court held that its jurisdiction is strictly enumerated by law, and since the relevant regulation concerning study grants provides for an appeal only to the State Council, this specific final decision regarding a scholarship denial falls outside the court's competence, rendering the appeal inadmissible despite the incorrect indication of appeal routes by the lower authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 55 cpv. 3 PAmm, Art. 22 Lsc, Art. 61 PAmm, Art. 55 PAmm; Appealability of Scholarship Denial Following State Council Decision: The Administrative Court held that its jurisdiction is strictly enumerated by law, and since the relevant regulation concerning study grants provides for an appeal only to the State Council, this specific final decision regarding a scholarship denial falls outside the court's competence, rendering the appeal inadmissible despite the incorrect indication of appeal routes by the lower authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders alongside other provisions, presumably relevant for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the final orders, this article governs the admissibility of appeals to the Administrative Court, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the final orders, this article relates to the finality of the State Council's decisions, which underlies the lack of jurisdiction for the appeal.
Cited in the final orders, likely relating to general administrative procedure rules relevant to the decision.
Cited in the final orders, this article concerns the court's duty to examine its jurisdiction ex officio.
Cited in the final orders, this article regulates the appeal procedure (reclamo) to the State Council against UBSS decisions.
Cited in the final orders, this article defines the jurisdiction of the UBSS regarding study grant decisions.
Cited in the final orders, concerning the definition of a study grant/subsidy.
Cited in the final orders, concerning the definition of a study grant/subsidy.
Cited in the final orders, this article likely relates to the substantive basis for study grants, though the decision hinges on jurisdiction.
This article is not explicitly cited in the dispositive, but assuming based on context (cost waiver), it might be Art. 66 al. 1 LTF or similar procedural/cost rule that was waived in order 2.
This article is not explicitly cited in the dispositive, but assuming based on context (cost waiver), it might be Art. 66 al. 1 LTF or similar procedural/cost rule that was waived in order 2. (Based only on the text provided, the actual citation in Order 2 is missing the article number, but Order 2 dictates no costs are levied.)
Not explicitly cited in the final orders (Order 2 only states 'Non si prelevano né tasse né spese di giustizia'), but included here as a placeholder if a cost rule was intended to be cited, although based strictly on the prompt, no cost article is explicitly listed in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.347 · Lugano 30 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2005 di
RI 1 contro
la decisione 4 ottobre 2005 (n. 4710) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la decisione su reclamo 18 maggio 2005 del DECS, Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, in materia di borse di studio;
viste le risposte:
- 3 novembre 2005 del DECS, Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (UBSS);
- 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
cheRI 1, qui ricorrente, è in possesso del diploma della scuola cantonale di amministrazione;
che negli ultimi 15 anni ha partecipato a numerosi corsi in ambito socio-educativo, certificati con attestati di frequenza; dal 2000 è ideatrice e animatrice di un progetto denominato "__________", avvallato dall'autorità dipartimentale;
che il 12 dicembre 2003 ha presentato, all'ufficio cantonale borse di studio e sussidi (UBSS), una richiesta di sussidio per il perfezionamento professionale (corsi di: *medicina accademica*, *touch for health*, *fiori di bach*, *vision gym*, *brain gym*);
che con decisione 26/30 giugno 2004 l'UBSS ha respinto la richiesta, in quanto la formazione scelta dall'interessata non porterebbe al conseguimento di un titolo di studio riconosciuto dalle autorità sanitarie;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 21 dicembre 2004 l'UBSS ha confermato la propria decisione;
che, con giudizio 2 marzo 2005, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta decisione e retrocesso gli atti al dipartimento competente per l'esame quale formale reclamo;
che, preso atto del rapporto negativo della Commissione consultiva per le borse di studio, con decisione 18 maggio 2005 l'UBSS ha respinto il reclamo;
che il 4 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'interessata avverso la decisione dell'UBSS e confermato il diniego del sussidio, indicando che contro il suo giudizio era dato ricorso a questo tribunale entro il termine di 15 giorni;
che contro la predetta decisione, RI 1 insorge ora dinanzi a questo Tribunale, postulandone l'annullamento e la conseguente concessione del sussidio richiesto;
che secondo la ricorrente, in qualità di terapista *brain gym* essa adempirebbe a tutti gli effetti le condizioni per la concessione del sussidio postulato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni e il DECS (UBSS), con argomenti che saranno discussi - per quanto necessario - in appresso;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che la competenza di questo tribunale è regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione *a contrario* (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);
che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che la vertenza in esame trae origine dalla richiesta della ricorrente volta ad ottenere una borsa di studio (assegno, sussidio per il perfezionamento professionale; art. 1, 1a Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995, in seguito Regolamento; art. 22 Lsc);
che, giusta l'art. 20 Regolamento, all'UBSS competono le decisioni in materia di concessione di borse di studio; contro le stesse è proponibile reclamo e quindi ricorso al Consiglio di Stato (art. 23 Regolamento);
che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale cantonale amministrativo la decisione con cui il DECS (UBSS) nega la concessione di una borsa di studio ai sensi del regolamento in questione;
che il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria decisione;
che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun modo rendere competente un'autorità che non lo sia *ex lege* (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale;
che, in considerazione dell'errata indicazione dei mezzi di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 Lsc; 1, 1a, 20, 23 Regolamento delle borse di studio; 3, 28, 55, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a: · ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria