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52.2005.341 • TCA TI 52.2005.341 Generato dall'IA

Construction Company Challenges Infrastructure Tender Weighting

Numero d'incarto 52.2005.341
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A recently established construction company challenged a public tender for infrastructure work, arguing that the award criteria heavily weighted "experience in analogous works" (20%), defined by having completed recent projects exceeding CHF 100,000, which unfairly discriminated against newer firms. The administrative court upheld the tender conditions, reasoning that the stipulated ten-year look-back period and the financial threshold for reference projects were reasonable and objectively justifiable measures intended to guarantee the reliability and quality of execution for technically demanding excavation work, and that the 20% weighting, while significant, did not outweigh the 60% price criterion in a way that constituted an abuse of the tendering authority's discretionary power or violated competition principles.

Regesto Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 32 cpv 1 LCPubb, Art. 1 lett. b LCPubb, Art. 61 PAmm; Construction Company Challenges Infrastructure Tender Weighting: The administrative court upheld the tender conditions, reasoning that the stipulated ten-year look-back period and the financial threshold for reference projects were reasonable and objectively justifiable measures intended to guarantee the reliability and quality of execution for technically demanding excavation work, and that the 20% weighting, while significant, did not outweigh the 60% price criterion in a way that constituted an abuse of the tendering authority's discretionary power or violated competition principles.

Parole chiave

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imprese di costruzione lavori pubblici bando di concorso per appalti pubblici contratto di genio civile principio generale del diritto progetto generale Concorso per la posa di infrastrutture pubbliche su una strada

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 18 PAmm

Cited as a procedural basis for deciding the appeal based on the file without further investigation (implied by its inclusion in the list preceding the dispositive).

Art. 36 LCPubb

Cited as a legal basis for the Tribunal's jurisdiction, although the decision is based on other articles concerning the merits of the appeal.

Art. 37 LCPubb

Cited as a legal basis in the context of the decision, likely related to the awarding criteria.

Art. 60 PAmm

Cited as a procedural basis, related to the admissibility or procedure of the appeal.

Art. 61 PAmm

Cited as a legal basis regarding the review power of the appeal authority concerning awarding criteria.

Art. 65 PAmm

Cited as a procedural basis, likely related to the final proceedings or costs.

Art. 28 PAmm

Cited as a procedural basis, potentially relating to the appeal procedure.

Art. 31 PAmm

Cited as a procedural basis, potentially relating to the appeal procedure.

Art. 3 LCPubb

Cited as a general legal basis, likely concerning the principle of non-discrimination in tenders, which was central to the appeal's reasoning.

Art. 32 LCPubb

Cited as a legal basis concerning the criteria for awarding the contract, which was the subject of the challenge.

Art. 3 PAmm

Cited as a procedural basis for the appeal.

Art. 1 LCPubb

Cited as a general legal basis, likely concerning the objectives of public procurement law.

Art. 2 della Legge sugli appalti pubblici (LCPubb)

Implicitly used via Art. 1, 32, 36, 37 LCPubb, concerning the procurement framework.

Art. 65 PAmm

Cited as a procedural basis, likely concerning costs or notification (though the specific cost article is separate).

Art. 108 LTF

This article is not present in the text provided. Based on the analysis of the dispositive citations provided, the relevant costs article must be extracted if present.

Art. 3 Costituzione (implicit in the reasoning for Art. 3 PAmm)

Not explicitly listed in the final article citation list preceding the dispositive, therefore excluded.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.341 · Lugano 15 novembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 ottobre 2005 della

RI 1, patrocinata da: PA 1, , contro

il bando del concorso 4 ottobre 2005 indetto dal municipio di Anzonico per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alla posa di infrastrutture pubbliche sulla strada Anzonico - Campei;

vista la risposta 4 novembre 2005 del municipio di Anzonico;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 4 ottobre 2005 il municipio di Anzonico ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative alla posa di infrastrutture pubbliche sulla strada che porta a Campei (FU 79/2005 pag. 6598). In particolare, la commessa ha per oggetto l'esecuzione di scavi in generale (430 mc) e di scavi in trincea (300 mc), nonché la posa di canalizzazioni in PVC (135 ml).

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

prezzo 60 %

esperienza in lavori analoghi 20 %

programma lavori 15 %

formazione apprendisti

5 %

Il capitolato d’appalto (pos. R 191.100) precisava inoltre che l’esperienza in lavori analoghi sarebbe stata valutata in base ad una scala di note, che prevedeva la nota 6 per almeno 4 lavori importanti e 3 per almeno 2 lavori importanti. Importante sarebbe stato considerato un lavoro analogo realizzato negli ultimi 10 anni di valore superiore a fr. 100'000.-.

B. Contro il predetto bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente, costituita nel 2003, contesta, in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli sarebbe eccessivo e violerebbe il divieto di discriminazione sancito dagli art. 5 cpv. 1 e 3 LMI.

C. Il municipio postula il rigetto dell'impugnativa, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto attiva come impresa di costruzione, alla ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il bando di concorso (art.

43 PAmm).

Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv. 2).

Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura nei limiti della violazione del diritto (art.

61 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulla bontà dell'offerta.

Analoga latitudine di giudizio va riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

2.2. Le cosiddette *referenze* servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi, scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.; AGVE 1999, 329 e rimandi);

Di regola, le referenze per opere edilizie sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11. 2004 in re R.).

3. 3.1. Nel caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle referenze ad un limite temporale di dieci anni. Il limite, giustificato dalla necessità di escludere esperienze lavorative troppo vecchie, incapaci di fornire informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà dell'offerta, è commisurato in termini più che generosi. Si tratta in effetti di un orizzonte temporale che per certi aspetti può addirittura essere considerato eccessivo per rapporto ai tempi dell’evoluzione del progresso tecnologico e delle strutture di un'impresa di costruzione.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in particolare da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione l'accesso al mercato alle ditte di più recente costituzione, ma dalla giustificata preoccupazione di aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo dell'esperienza offrono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile esecuzione dei lavori.

3.2. La seconda limitazione posta dal committente riguarda il valore delle esperienze lavorative ammissibili. La soglia, fissata in fr. 100'000.-, più o meno corrispondente al costo preventivato per le opere messe a concorso, è relativamente alta. Essa non appare tuttavia eccessiva e quindi discriminatoria.

Nella misura in cui per lavori analoghi, ammissibili come referenza, non si intendono soltanto gli scavi in trincea commissionati dall'ente pubblico, ma anche quelli eseguiti per conto di privati, nemmeno questo limite appare tuttavia inadeguato. Se gli si attribuisce questo significato, anch'esso appare sostenibile. La limitazione della concorrenza che ingenera a scapito delle ditte di recente costituzione risulta in effetti giustificata da sufficienti ragioni oggettive.

3.3. Controverso è infine il peso che il committente ha assegnato alle esperienze in lavori analoghi (20%).

Considerati i problemi tecnici non del tutto irrilevanti che lo scavo su un'opera viaria comporta, l'importanza attribuita a questo criterio non è sicuramente eccessiva. Il prezzo, valutato tre volte tanto, rimane pur sempre preponderante. In nessun caso vi si può ravvisare una discriminazione contraria ai principi sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI. La controversa determinazione non tocca in effetti soltanto le ditte di recente costituzione, ma tutte le imprese partecipanti alla gara.

Tanto meno vi si può ravvisare una violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di giudizio che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del peso che intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune beneficia al riguardo di un'autonomia costituzionalmente tutelata.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della RI 1

3. Intimazione a: · .

terzi implicati · Municipio di Anzonico, 6748 Anzonico,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario