Appealability of Incidental Decision on Procedural Summons
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision by the cantonal executive branch that had declared an appeal against a procedural summons to an on-site inspection inadmissible because it was an unappealable incidental decision. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the summons was a purely interlocutory decision that did not cause the appellant irreparable harm, as any potential prejudice could be challenged later when the executive rendered its final decision on the merits of the underlying procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 48 PAmm, Art. 44 PAmm, art. 61 PAmm; Appealability of Incidental Decision on Procedural Summons: The administrative court rejected the appeal, reasoning that the summons was a purely interlocutory decision that did not cause the appellant irreparable harm, as any potential prejudice could be challenged later when the executive rendered its final decision on the merits of the underlying procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected based on the rule allowing the court to dismiss an appeal if it is manifestly unfounded, as mentioned in the reasoning leading to the final order.
This provision governs the determination of costs and fees, which is applied in the second point of the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.333 · Lugano 26 ottobre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2005 di
RI 1 contro
la decisione 28 settembre 2005 (n. 4612) del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
che con citazione del 26 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha convocato RI
1 ad un sopralluogo nell'ambito di due procedure di ricorso che la vedono coinvolta quale parte dinanzi all'Esecutivo cantonale;
che RI 1 ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato;
che l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame interposto dalla ricorrente contro la citazione siccome inoltrato contro una decisione incidentale ed inappellabile;
che contro il giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento;
che la competenza di questo tribunale (art.
21 LE), la legittimazione della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se provocano al ricorrente un danno altrimenti irreparabile (art. 44 PAmm);
che in concreto la citazione al sopralluogo costituisce una semplice decisione incidentale di carattere interlocutorio;
che questo atto non è suscettibile di compromettere in alcun modo gli interessi della ricorrente, che potrà se del caso impugnare il giudizio reso nel merito della vertenza dal Consiglio di Stato;
che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto;
che la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati · CO 1
Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo