Property Owner Appeal Regarding Neighbor's Land Leveling and Retaining Wall Authorization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed a state council decision that partially upheld a municipal authorization granted to a neighbor for land leveling and the construction of a retaining wall and metal fence, arguing the initial authorization was based on incomplete documentation. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the land leveling was exempt from permitting requirements or subject only to notification, and although the retaining wall required notification, the deficiencies in the initial documentation were cured by subsequently submitted plans and photographs, which clearly demonstrated the structure's dimensions complied with municipal height limitations, thus precluding the need to annul the decision merely to restart the entire permitting process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 NAPR, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 3 cpv. 1 lett. h RLE, Art. 11 cpv. 1 RLE; Property Owner Appeal Regarding Neighbor's Land Leveling and Retaining Wall Authorization: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the land leveling was exempt from permitting requirements or subject only to notification, and although the retaining wall required notification, the deficiencies in the initial documentation were cured by subsequently submitted plans and photographs, which clearly demonstrated the structure's dimensions complied with municipal height limitations, thus precluding the need to annul the decision merely to restart the entire permitting process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the legal basis for the final decision, which involves jurisdictional review.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning simplified procedure exemptions.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning simplified procedure requirements.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning documentation requirements for notifications.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning compliance with municipal height limits for retaining walls.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning the scope of administrative procedure review.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning the possibility of ruling based on existing documents without further inquiry.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning procedural principles applicable to the review.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning the assessment of the merits of the appeal.
Cited in the legal basis for the final decision, concerning the final judgment and its consequences (rejection of the appeal).
Although listed in the legal basis, the article is often related to the outcome/rejection of the appeal (Order 1).
Although listed in the legal basis, the article is often related to the assessment of the merits leading to the final outcome (Order 1).
Testo completo
Incarto n. 52.2005.317 · Lugano 7 dicembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 settembre 2005 di
RI 1, , contro
la decisione 13 settembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4362), che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la decisione 28 aprile 2005 con cui il municipio di CO 1 ha autorizzato CO 2 ad eseguire alcuni lavori di sistemazione del terreno antistante la loro casa d'abitazione (part. 2434 RF);
viste le risposte:
-
12 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;
-
28 ottobre 2005 del municipio di CO 1;
-
29 ottobre 2005 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 dicembre 2004 i ricorrenti RI 1, proprietari di un casa d'abitazione (part. 2101) situata ad Ascona in località Saleggi, hanno segnalato all'Ufficio tecnico che i vicini CO 2, qui resistenti, stavano sistemando il giardino antistante la loro abitazione (part. 2434);
che il 5 aprile 2005 il municipio ha pubblicato una domanda di costruzione inoltrata da CO 2 per i lavori che nel frattempo erano ormai stati ultimati;
che alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, contestando in particolare la sufficienza della documentazione allegata;
che il 28 aprile 2005 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini; in sostanza, l'au-torità comunale ha ritenuto che, fatta astrazione di una recinzione soggetta a notifica e conforme alle NAPR, gli altri lavori di sistemazione non soggiacevano nemmeno all'obbligo del permesso;
che contro la predetta decisione RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annulla-mento e postulando la ripetizione della procedura di rilascio del permesso sulla base di una documentazione completa;
che con la risposta al ricorso, il municipio ha prodotto delle fotografie e dei piani, fatti allestire nel frattempo da CO 2, dai quali risulta che lungo il confine verso la part. 1506, di proprietà di terzi, è stato costruito un muro, lungo m 6 ed alto tra m 1.20 e m 0.40, destinato a sostenere il terrapieno realizzato sul loro terreno;
che con giudizio 13 settembre 2005 il Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto il ricorso dei vicini, confermando la decisione impugnata *per tutti gli interventi, ad eccezione che per la formazione del pergolato,* figurante sul piano allestito a posteriori, per il quale i resistenti sono stati sollecitati a presentare una nuova domanda di costruzione sotto forma di notifica;
che dopo aver rilevato che la sistemazione del terreno non soggiaceva a licenza, siccome inferiore a 500 mq ed alta meno di un metro, il Governo ha ritenuto che il muro eretto lungo il confine con la part. 1506 fosse conforme all'art. 18 NAPR;
che contro il predetto giudizio RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza e che gli atti siano rinviati al municipio affinché emani una nuova decisione previo completamento della documentazione;
che gli insorgenti sostengono che, decidendo su atti lacunosi, il municipio avrebbe commesso un abuso di potere, mentre il Consiglio di Stato, basando il suo giudizio su piani presentati dopo il ricorso e pertanto mai cresciuti in giudicato, avrebbe statuito su fatti accertati erroneamente;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dai beneficiari della licenza con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall' art. 21 LE; la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalla documentazione e dai piani versati agli atti; il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che lavori di secondaria importanza, quali opere di cinta e sistemazioni di terreno, soggiacciono alla procedura di semplice notifica (art. 11 cpv. 2 LE; 6 cpv. 1 n. 4 e 9 RLE); gli scavi e le colmate con materiale terroso per una confacente sistemazione del terreno fino all'altezza di m 1.00 e una superficie di mq 500 nella zona edificabile sono addirittura esenti da permesso (art. 3 cpv. 1 lett. h RLE);
che la sistemazione del terreno, eseguita dai resistenti CO 2 nel loro giardino, rientra nei limiti suddetti; non essendo soggetta a licenza, qualsiasi richiesta di esperire una procedura di rilascio del permesso *a posteriori* appare manifestamente priva di fondamento;
che, soggetto a licenza, da rilasciare sotto forma di notifica, era invece il muro di contenimento, alto m 1.20 e sormontato da una rete metallica alta m 1.25, realizzato dai resistenti lungo il confine verso la part. 1506, di proprietà di terzi;
che i resistenti hanno chiesto il permesso in via di notifica soltanto a lavori ultimati, omettendo di allegare piani che, conformemente all'art. 11 cpv. 1 RLE, fornissero tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda;
che, nonostante il difetto, il municipio ha rilasciato la licenza;
che, sebbene scaturita da una procedura carente, la decisione, confermata dal Consiglio di Stato, non viola il diritto, poiché le dimensioni dell'opera, chiaramente rilevabili dalle fotografie allegate agli atti, erano palesemente conformi alle altezze massime prescritte dall'art.
18 cpv. 3 NAPR per i muri di sostegno (m 3.00) e le reti metalliche sovrastanti (m 1.50);
che il piano allestito dopo il rilascio del permesso non fa che confermare che l'opera rispetta pienamente le norme del
diritto edilizio comunale;
che infondata è la pretesa dei ricorrenti di annullare la licenza al mero scopo di ripetere l'intera procedura di rilascio del permesso sulla base di una documentazione ineccepibile;
che le carenze denunciate non li hanno minimamente menomati nell'esercizio dei loro diritti di difesa; una diversa conclusione, che desse seguito alle pretese degli insorgenti, configurerebbe un manifesto eccesso di formalismo;
che le contestazioni sollevate dai ricorrenti con riferimento al cancello, che i resistenti avrebbero posato senza permesso, esulano dai limiti del presente giudizio, che ha per oggetto soltanto il muro di sostegno e la cinta eretta tra il loro giardino e la part. 1506;
che la tassa di giustizia (fr. 300.-), che il Consiglio di Stato a posto a loro carico, secondo soccombenza, appare del tutto conforme al diritto;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia relativa al presente giudizio, commisurata per difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti, tanto sprovveduti sui temi di diritto, quanto ostinati a vessare i resistenti con rivendicazioni prive di qualsiasi fondamento;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 6, 11 RLE; 18 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione a: · ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario