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52.2005.274 • TCA TI 52.2005.274 Generato dall'IA

Electrical Installation Contract Appeal Withdrawal

Numero d'incarto 52.2005.274
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a state council decision awarding a contract for electrical installation works at a cantonal sociopsychiatric organization to another firm. The court struck the appeal from the records because the appellant subsequently withdrew the appeal before the respondent filed any observations. Consequently, the court ordered that no fees, expenses, or reimbursement of costs would be awarded, concluding the proceedings.

Regesto Legislator

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Electrical Installation Contract Appeal Withdrawal: The court struck the appeal from the records because the appellant subsequently withdrew the appeal before the respondent filed any observations. Consequently, the court ordered that no fees, expenses, or reimbursement of costs would be awarded, concluding the proceedings.

Parole chiave

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recesso dal contratto parte contraente rimborso delle spese monopolio sulle installazioni elettriche esclusione dalla procedura di appalto aggiudicazione di appalto comunale Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2.

This order dictates that no fees, expenses, or indemnities for costs (ripetibili) are awarded following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.274 · Lugano 20 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 agosto 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

la decisione 17 agosto 2005, n. 3834, del Consiglio di Stato con la quale ha deliberata alla ditta CO 1 l'appalto per le opere da impianti elettrici corrente forte e debole occorrenti all'organizzazione sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio – Casvegno – padiglione Margherita;

preso atto che con scritto 12 settembre il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

ritenuto che la resistente al momento del ritiro del ricorso non aveva ancora presentato le sue osservazioni, per cui non si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a: · ; patr. da:; ; rappr da:.

terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario