Reforestation Order Appeal Procedural Transfer
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged an administrative decision ordering the reforestation of a property, but the Administrative Cantonal Tribunal declared the appeal inadmissible because the order, stemming from forestry law provisions concerning legality restoration, was directly appealable to the State Council under specific statutory provisions, not directly to the administrative tribunal as indicated in the contested decision. Consequently, the court dismissed the appeal as procedurally defective due to the failure to exhaust the prescribed legal remedies and officially transferred the matter to the competent State Council.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 42 LCFo, Art. 14 LCFo, Art. 42 cpv. 1 LCFo, Art. 4 PAmm, Art. 28 PAmm; Reforestation Order Appeal Procedural Transfer: Consequently, the court dismissed the appeal as procedurally defective due to the failure to exhaust the prescribed legal remedies and officially transferred the matter to the competent State Council.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible, and this provision allows for a brief decision when an appeal is inadmissible.
The dispositive states that no court fees shall be levied, citing this article.
The dispositive states that no indemnities are awarded, citing this article.
This article governs the appeal process which was found to have been incorrectly followed by the appellant, leading to inadmissibility (though the core reason for inadmissibility is the procedural error, not the article itself being the procedural rule for *this* Tribunal's action).
Testo completo
Incarto n. 52.2005.271 · Lugano 5 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1 contro
la decisione 8 agosto 2005 del dipartimento del territorio, sezione forestale, con cui viene fatto obbligo all'insorgente di rimboscare l'area boschiva accertata sul mappale n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che con decisione 15 dicembre 2004, cresciuta in giudicato, la sezione forestale del dipartimento del territorio ha accertato l'area forestale sul mappale n. __________ RFD di __________, di proprietà del qui ricorrente RI 1;
che, richiamandosi a questa pronuncia, con risoluzione 8 agosto 2005 la medesima autorità ha ordinato a quest'ultimo di rimboscare entro il 30 novembre 2005 tale area, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;
che, prestando fede all'indicazione delle vie di ricorso contenuta in tale decisione, RI 1 insorge ora contro la medesima davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che il ricorso non è stato trasmesso alla controparte;
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso dovesse rivelarsi inammissibile o manifestamente infondato;
che in base all'art. 42 LCFo, contro le decisioni rese in applicazione di questa legge è dato ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato (cpv. 1), i cui giudizi possono poi essere impugnati dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine (cpv. 2);
che sfuggono a questa regola unicamente le decisioni emanate dall'autorità amministrativa o giudiziaria in materia di contravvenzioni o di delitti, per le quali valgono le disposizioni e le vie di ricorso contemplate dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994, rispettivamente dal codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (art. 38 e 39 LCFo; 42, 43 e 45 LFo);
che, nel caso di specie l'impugnativa ha per oggetto un ordine di rimboschimento emanato dalla sezione forestale in applicazione dei combinati art. 16 e 50 cpv. 2 LFo, nonché dell'art. 14 LCFo, al fine di ripristinare la legalità sul mappale di proprietà del ricorrente;
che, contrariamente a quanto indicato dall'autorità di prime cure, detto ordine andava impugnato in prima istanza davanti al Consiglio di Stato, giusta quanto previsto dall'art. 42 cpv. 1 LCFo;
che nella misura in cui il ricorrente è insorto avverso detto provvedimento direttamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, la sua impugnativa risulta irricevibile a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso previste dalla legge;
che, richiamato l'art. 4 PAmm, il gravame dev'essere trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato, per competenza;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) e non si assegnano ripetibili (31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 28, 31, 61 PAmm; 14, 38, 39, 42 LCFo; 16, 42, 43, 45, 50 LFo;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. Esso è trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · .
terzi implicati · CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario