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52.2005.248 • TCA TI 52.2005.248 Generato dall'IA

Property Co-Owners v. Administrative Council: Access Apron Restoration Reopened Due to Changed Road Status

Numero d'incarto 52.2005.248
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Property co-owners were ordered to restore an access apron to dimensions specified in approved construction plans after building it smaller, which order was previously confirmed by multiple administrative bodies, but the administrative court accepted the appeal against the administrative council's decision to reject a reconsideration request because new, decisive circumstances—specifically, the downgrading of the access road to a neighborhood street with speed bumps and parking—arose after the initial proceedings became final, necessitating a re-examination of the restoration order.

Regesto Legislator

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Art. 29 Cost, Art. 60 PAmm, Art. 61 PAmm, Art. 65 PAmm, Art. 31 PAmm, Art. 18 PAmm; Property Co-Owners v. Administrative Council: Access Apron Restoration Reopened Due to Changed Road Status: che lo Stato verserà ai ricorrenti, patrocinati da un legale, una congrua indennità per ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.

Parole chiave

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accesso al fondo strada d'accesso domanda di riesame amministrativo riattivazione del procedimento procedura di annullamento posizioni amministrative istanza di riesame concernente un ordine di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 29 Cost
Cited in the preamble, providing the constitutional basis for the ruling on costs and indemnities.
Art. 60 PAmm
Cited in the grounds for allowing the appeal and annulling the contested decisions.
Art. 61 PAmm
Used to order the State to pay indemnities for legal costs to the appellants (Art. 3 in dispositive).
Art. 65 PAmm
Cited in the grounds for allowing the appeal and annulling the contested decisions.
Art. 31 PAmm
Cited in the preamble, but the decision's substance (annulment and referral) is governed by Arts. 60, 61, and 65 PAmm.
Art. 18 PAmm
Cited in the preamble, but the decision's substance (annulment and referral) is governed by Arts. 60, 61, and 65 PAmm.
Art. 28 PAmm
Cited in the preamble, but the decision's substance (annulment and referral) is governed by Arts. 60, 61, and 65 PAmm.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 60 PAmm

Cited in the grounds for allowing the appeal and annulling the contested decisions.

Art. 61 PAmm

Cited in the grounds for allowing the appeal and annulling the contested decisions.

Art. 65 PAmm

Cited in the grounds for allowing the appeal and annulling the contested decisions.

Art. 31 PAmm

Cited in the preamble, but the decision's substance (annulment and referral) is governed by Arts. 60, 61, and 65 PAmm.

Art. 18 PAmm

Cited in the preamble, but the decision's substance (annulment and referral) is governed by Arts. 60, 61, and 65 PAmm.

Art. 28 PAmm

Cited in the preamble, but the decision's substance (annulment and referral) is governed by Arts. 60, 61, and 65 PAmm.

Art. 29 Cost.

Cited in the preamble, providing the constitutional basis for the ruling on costs and indemnities.

Art. 61 PAmm

Used to order the State to pay indemnities for legal costs to the appellants (Art. 3 in dispositive).

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.248 · Lugano 28 agosto 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 febbraio 1997 di

RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da: PA 1 contro

la decisione 5 febbraio 1997 (n. 513) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dai ricorrenti avverso la risoluzione 5 dicembre 1996 con cui il CO 1 ha evaso negativamente l’istanza di riesame 23 ottobre 1996 presentata dagli insorgenti, confermando il precedente ordine di ripristinare la piazzuola d’accesso sul fondo n. __________ RFD Minusio secondo i piani approvati;

vista la risposta 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato;

richiamata la sentenza 14 luglio 2005 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari del fondo n. __________ RFD di Minusio su cui verso la metà degli anni novanta è stato edificato uno stabile di 11 appartamenti;

che i ricorrenti hanno costruito una piazzuola di scambio di dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate nei piani di costruzione;

che il municipio, negato il permesso edilizio in sanatoria, ha loro ordinato il 17 novembre 1995 di rettificare l'accesso secondo il progetto approvato;

che il suddetto provvedimento municipale è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo con decisione 23 settembre 1996, cresciuta in giudicato;

che il 23 ottobre 1996 i ricorrenti hanno presentato un'istanza di riesame al municipio, sostenendo che erano intervenuti importanti cambiamenti nella situazione viaria, suscettibili di imporre la riconsiderazione dell'ordine di rettifica;

che il 5 dicembre seguente il municipio ha risposto di non poter ritornare sull'ordine di rettifica confermato dalle autorità superiori;

che con decisione 5 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dai ricorrenti contro questa risoluzione municipale;

che il 9 agosto 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame interposto contro il giudizio governativo, confermando essenzialmente l'inammissibilità dell'istanza di riesame, ritenuto che il proprio precedente giudizio relativo all'ordine di ripristino era cresciuto in giudicato;

che, adito dai ricorrenti mediante ricorso di diritto pubblico, il 14 luglio 2005 il Tribunale federale ha tuttavia annullato il giudizio di questo Tribunale e gli ha rinviato gli atti di causa per nuova decisione;

che secondo l'Alta corte le nuove circostanze intervenute dopo la chiusura dell'istruttoria del precedente procedimento (declassamento della strada comunale d'accesso a strada di quartiere dotata di posteggi e di dossi per moderare la velocità) assumono un'importanza decisiva, tale da dover riesaminare il controverso provvedimento di rettifica;

che, stante quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, annullando la risoluzione municipale ed il giudizio governativo impugnato, rinviando gli atti al CO 1 affinché, eseguiti gli accertamenti istruttori del caso, riesamini l'ordine di ripristino da esso pronunciato il 17 novembre 1995;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che lo Stato verserà ai ricorrenti, patrocinati da un legale, una congrua indennità per ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 5 febbraio 1997 del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione 5 dicembre 1996 del CO 1 è annullata;

1.3. gli atti vengono rinviati al CO 1 affinché riesamini l'ordine di ripristino pronunciato il 17 novembre 1995.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Lo Stato della Repubblica e cantone del Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.

4. Intimazione a: · ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario