Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Failure to Rectify Formal Deficiencies in Driving License Readmission Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court dismissed an appeal challenging a State Council resolution that upheld the denial of readmission to drive motor vehicles because the initial filing was deemed insufficiently motivated and failed to include the contested governmental resolution. The court had subsequently granted the appellant a ten-day deadline, under threat of inadmissibility per the relevant administrative procedure law, to rectify these deficiencies, but the appellant failed to comply with this formal notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 PAmm, Art. 28 PAmm; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Failure to Rectify Formal Deficiencies in Driving License Readmission Challenge: The court had subsequently granted the appellant a ten-day deadline, under threat of inadmissibility per the relevant administrative procedure law, to rectify these deficiencies, but the appellant failed to comply with this formal notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the final orders as the basis for declaring the appeal inadmissible following the appellant's failure to rectify the deficiencies.
This article governs the imposition of court costs, which are charged to the appellant in the final order.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.236 · Lugano 13 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 luglio 2005 di
RI 1 contro
la risoluzione 28 giugno 2005 (n. 3260) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli nega la riammissione alla guida di veicoli a motore;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che l'8 luglio 2005 RI 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la risoluzione 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato in materia di riammissione alla guida di veicoli a motore;
che giusta l'art. 9 PAmm, istanze e ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;
che dopo un preliminare esame del ricorso, ritenuto che lo stesso non appariva sufficientemente motivato e non era stata allegata la risoluzione governativa impugnata, questo tribunale ha assegnato l'11 luglio 2005 all'insorgente un termine perentorio per provvedervi, indicandogli quanto segue:
"in possesso del suo scritto citato a margine, le comunichiamo che, conformemente alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
"Il ricorso deve essere insinuato per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso deve contenere:
- la menzione della decisione querelata;
- una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
- una breve motivazione;
- le conclusioni del ricorrente.
Al ricorso devono essere allegati la decisione querelata, ogni altro documento ed inoltre una dichiarazione postale che attesti la tempestività del ricorso."
Richiamato l'art. 9 PAmm le assegnamo un termine di 10 giorni per presentare il ricorso nella forma indicata, con l'avvertenza che, scaduto infruttuosamente tale termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”
che nel caso concreto, malgrado la comminatoria, il ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli;
che, pertanto, l'impugnativa deve essere dichiarata irricevibile;
che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio, di fr. 100.–, è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario