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52.2005.205 • TCA TI 52.2005.205 Generato dall'IA

Appeal Regarding Denial of Swimming Pool Construction Suspension

Numero d'incarto 52.2005.205
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a denial of a request to suspend construction of a swimming pool, alleging the pool exceeded a previously imposed condition that its protrusion from the natural ground level not exceed 1.50 meters. The court determined that since the construction of the pool was already complete, an order to suspend work would serve no practical purpose, as such an order is a precautionary measure applicable only when work is ongoing, and furthermore, preliminary checks by the municipality and the State Council had not revealed any significant non-conformities justifying the requested suspension, leading the court to reject the appeal and uphold the prior decisions.

Regesto Legislator

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Art. 28 PAmm; Appeal Regarding Denial of Swimming Pool Construction Suspension: The court determined that since the construction of the pool was already complete, an order to suspend work would serve no practical purpose, as such an order is a precautionary measure applicable only when work is ongoing, and furthermore, preliminary checks by the municipality and the State Council had not revealed any significant non-conformities justifying the requested suspension, leading the court to reject the appeal and uphold the prior decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione pregiudiziale legittimazione a contestare licenza stato richiesto concorso di motivi di sospensione contravvenzione per violazione edilizia sospensione condizionale della carcerazione Rifiuto sospensione lavori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 PAmm
This article is cited in the final order (No. 2) for imposing the court costs on the appellant.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 28 PAmm

This article is cited in the final order (No. 2) for imposing the court costs on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.205 · Lugano 28 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 giugno 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2574) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 11 aprile 2005 con cui il municipio di CO 2 si è rifiutato di sospendere i lavori di costruzione della piscina in corso sulla part. 93 RF;

viste le risposte:

- 24 giugno 2005 del municipio di CO 2;

- 23 giugno 2005 del Dipartimento del territorio;

- 28 giugno 2005 di CO 1;

- 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

vista la replica 31 luglio 2005 di RI 1 e le dupliche:

- 29 agosto 2005 del municipio di CO 2;

- 29 agosto 2005 di CO 1;

- 30 agosto 2005 del Consiglio di Stato;

- 02 settembre 2005 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 23 gennaio 2004 il municipio di CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una piscina scoperta sul terreno antistante la sua casa d’abitazione (part. 93 RF);

che, su ricorso del vicino opponente RI 1, con sentenza 21 luglio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il provvedimento alla condizione che l’opera non sporgesse più di m 1.50 dal terreno naturale;

che il 4 aprile 2005 RI 1 ha chiesto al municipio di ordinare la sospensione dei lavori nel frattempo iniziati, asserendo che risultava disattesa la condizione alla quale questo tribunale aveva subordinato la licenza;

che, esperita una verifica, l’11 aprile 2005 il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che l’opera fosse edificata in modo conforme alla licenza accordata;

che contro questa decisione RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse ordinata la sospensione dei lavori in corso;

che, esperiti ulteriori accertamenti, il Governo ha respinto l’impugnativa, negando a sua volta l’esistenza di difformità suscettibili di giustificare un ordine di sospensione dei lavori;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla censurata risoluzione municipale;

che, secondo l’insorgente, nell’angolo ovest la piscina sporgerebbe dal terreno naturale in misura superiore al limite di m

1.50 fissato dal Tribunale cantonale amministrativo a titolo di condizione della licenza; il livello del terreno naturale riportato dai piani approvati non corrisponderebbe alla situazione effettiva;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e da CO 1, che contestano succintamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che contrariamente a quanto assume il municipio il fatto che l’insorgente nelle more del presente procedimento abbia venduto i fondi (part. 91 e 92 RF) sottostanti l’opera in contestazione, non gli impedisce di continuare a stare in giudizio;

che conservando un diritto di abitazione sui fondi alienati, RI 1 ha invero mantenuto la legittimazione attiva, poiché il rapporto che lega la sua situazione a quella dell’oggetto impugnato continua ad essere qualificato;

che il ricorso, tempestivo, va comunque respinto nel merito;

che giusta l’art. 43 LE il municipio ordina la sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza ricevuta;

che l’ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell’attesa che l’autorità conceda il permesso in sanatoria per le opere eseguite senza permesso o in contrasto con la licenza rilasciata (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE n. 1261 seg.);

che un ordine di sospensione dei lavori si giustifica soltanto se gli stessi non sono ancora terminati;

che in concreto, la costruzione della piscina è stata da tempo portata a termine; un simile ordine sarebbe dunque privo di qualsiasi portata pratica;

che, considerata la sua natura cautelare, l’ordine di sospensione si fonda su un giudizio d’apparenza; la necessità di un intervento dell’autorità volto ad inibire la continuazione dei lavori deve imporsi con una certa evidenza sulla base di accertamenti sommari;

che nel caso concreto, né le verifiche eseguite dal municipio, né i successivi accertamenti operati dal Consiglio di Stato hanno evidenziato l’esistenza di difformità di un certo rilievo, tali da giustificare l’adozione da parte dell’autorità comunale dell’ordine di sospensione dei lavori sollecitato dall’insorgente;

che il rifiuto opposto dal municipio alla richiesta d’intervento avanzata dal ricorrente appare dunque giustificato anche nel merito;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · ; ; ; ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario