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52.2005.2 • TCA TI 52.2005.2 Generato dall'IA

Administrative Appeal Regarding Noise Order: Procedural Violation in Neighbor Notification

Numero d'incarto 52.2005.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An administrative appeal was filed against a decision upholding an order requiring a commercial kitchen to keep its windows and doors facing neighboring residences closed during operation due to noise emissions confirmed by multiple inspections exceeding admissible limits for fixed installations, which the appellant argued should be exclusively a civil matter due to the localized impact. The court accepted the appeal, ruling that the preceding administrative bodies committed a clear procedural violation by failing to notify and include the directly and intensely affected neighbors as parties in the proceeding against the establishment owner, necessitating the annulment of the decision and the remand of the case to the State Council for a new ruling after involving the complainants.

Regesto Legislator

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Art. 16 LPAmb, Art. 6 DLALPAmb, Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 16 cpv. 1 LPAmb; Administrative Appeal Regarding Noise Order: Procedural Violation in Neighbor Notification: The court accepted the appeal, ruling that the preceding administrative bodies committed a clear procedural violation by failing to notify and include the directly and intensely affected neighbors as parties in the proceeding against the establishment owner, necessitating the annulment of the decision and the remand of the case to the State Council for a new ruling after involving the complainants.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali notificazione della decisione immissioni foniche provvedimento amministrativo esclusione del dibattimento pubblico reclamo amministrativo previo imposizione di tenere chiuse le finestre di un ristorante

Disposizioni normative citate

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Art. 16 LPAmb
Although cited in the reasoning (para 2) as the basis for the original order, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1.1, 1.2, 2) as the ground for accepting the appeal.
Art. 6 DLALPAmb
This article was cited in the decision to establish the jurisdiction of the Administrative Court.
Art. 43 PAmm
This procedural article was cited to confirm the active standing (legittimazione attiva) of the appellant.
Art. 46 PAmm
Art. 18 PAmm
This procedural article was cited as the basis for judging the case based on the file.
Art. 16 cpv. 1 LPAmb
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
Art. 13 cpv. 1 OIF
Although cited in the reasoning (para 2) to explain the original order, it is not explicitly cited in the dispositive orders.
art. 28 PAmm
This procedural article was cited in the list of grounds before the final decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 6 DLALPAmb

This article was cited in the decision to establish the jurisdiction of the Administrative Court.

art. 43 PAmm

This procedural article was cited to confirm the active standing (legittimazione attiva) of the appellant.

art. 18 PAmm

This procedural article was cited as the basis for judging the case based on the file.

art. 28 PAmm

This procedural article was cited in the list of grounds before the final decision.

art. 31 PAmm

This procedural article was cited in the list of grounds before the final decision.

art. 60 PAmm

This procedural article was cited in the list of grounds before the final decision.

art. 61 PAmm

This procedural article was cited in the list of grounds before the final decision.

art. 65 PAmm

This procedural article was cited in the list of grounds before the final decision.

art. 16 LPAmb

Although cited in the reasoning (para 2) as the basis for the original order, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1.1, 1.2, 2) as the ground for accepting the appeal.

art. 13 cpv. 1 OIF

Although cited in the reasoning (para 2) to explain the original order, it is not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 13 cpv. 2 OIF

Although cited in the reasoning (para 2) to explain the original order, it is not explicitly cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.2 · Lugano 29 agosto 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 gennaio 2005 della

contro

la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5788) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 settembre 2004 con cui il Dipartimento del territorio le ha imposto di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina rivolte verso le part. 1973-1981 durante l'attività;

viste le risposte:

- 24 gennaio 2005 della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio;

- 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazio-ne a gestire il __________, situato a __________ nella zona di protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad un complesso residenziale formato da nove case a schiera.

Il 14 maggio 2003 C__________ ed A__________ P__________, proprietari di una di queste case, hanno chiesto all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio di intervenire per far cessare le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dall'atti-vità della cucina dell'esercizio pubblico, situata di fronte alla loro abitazione. Il giorno seguente G__________ e M__________ V__________, proprietari di un'altra casa, hanno inoltrato un'analoga richiesta al municipio, che l'ha subito trasmessa all'UPR.

Tra le 2000 e le 2130 del 30 maggio 2003 un funzionario dell'UPR ha esperito un sopralluogo presso le abitazioni dei reclamanti, nel corso del quale ha constatato che dalle finestre della cucina del ristorante provenivano rumori di pentole, piatti e posate, nonché "urla e grida del personale". Lo stesso funzionario ha effettuato analoghe constatazioni l'11 settembre 2003 alla stessa ora.

Il 30 settembre 2003 l'autorità ha proposto ai responsabili dell'e-sercizio pubblico di tenere chiuse le finestre della cucina durante le fasi di attività.

Non avendo ottenuto risposta alla richiesta di formulare proposte di risanamento, il 30 giugno 2004 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha prospettato alla ricorrente di tenere chiuse le finestre della cucina durante l'attività o di costruire una parete schermante lungo il confine verso le abitazioni dei reclamanti. Il 2 luglio 2004 tra le 2030 e le 2130 e tra le 2245 e le 2320 l'UPR ha esperito un ulteriore sopralluogo che ha confermato i riscontri dei precedenti.

Di fronte alla persistente passività della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del territorio le ha ordinato di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina rivolte verso i fondi dei reclamanti durante le fasi di attività. L'ordine, fondato sull'art. 16 LPAmb e dichiarato immediatamente esecutivo, non è stato notificato ai vicini reclamanti.

B. Con giudizio 21 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Dopo aver rilevato che la fattispecie non era di esclusiva competenza del giudice civile come preteso dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che le immissioni foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico travalicassero i limiti ammissibili in base alle direttive denominate *Cercle bruit*, applicabili a questo genere d'impianti.

C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme al controverso ordine di risanamento. In via subordinata, ha postulato che l'ordine di tener chiuse le finestre fosse limitato alla fascia oraria notturna a partire dalle 2200.

L'insorgente ribadisce anzitutto che la legislazione ambientale sarebbe applicabile soltanto per tutelare eminenti interessi pubblici. Non sarebbe quindi applicabile al caso concreto, che a suo avviso andrebbe ascritto alla particolare sensibilità di un singolo vicino.

La cucina, prosegue, non produrrebbe comunque immissioni foniche eccessive. Queste andrebbero inoltre misurate in modo scientifico. Rilevanti, semmai, sarebbero soltanto le turbative che si manifestano dopo le 2200. Chiede quindi che venga allestita una perizia, che valuti anche le ripercussioni economiche derivanti dall'ordine censurato.

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art.

46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono (art. 18 PAmm).

2. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione, precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. Gli impianti, soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere risanati: (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che i valori limite d'im-missione non siano superati.

L'esistenza di una situazione ambientale suscettibile di giustificare l'adozione di misure di risanamento può essere rilevata d'uf-ficio dall'autorità o dietro segnalazione di terzi, in particolare di vicini molestati dalle immissioni provenienti da impianti non conformi. Nel procedimento amministrativo che si instaura fra l'autorità ed il proprietario dell'impianto da risanare, ai denuncianti va riconosciuta la qualità di parte nella misura in cui appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per situazione risultano toccate dalle immissioni prodotte in modo più intenso degli altri membri della collettività. In altri termini, sono da considerare parte i denuncianti che sarebbero legittimati ad impugnare le misure di risanamento prescritte dall'autorità (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14, n. 1).

3. Nell'evenienza concreta, il controverso ordine di risanamento non è stato notificato ai denuncianti. Pur avendo constatato che le immissioni foniche provenienti dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico della ricorrente colpivano le abitazioni dei vicini denuncianti in misura particolarmente rilevante, il Dipartimento del territorio non li ha coinvolti nel procedimento instauratosi con la RI 1. Analogamente, anche il Consiglio di Stato li ha ignorati.

Siffatto modo di procedere integra gli estremi di una chiara violazione di norme essenziali di procedura, poiché è evidente che ai denuncianti, direttamente e personalmente interessati, andava riconosciuta la qualità di parte siccome collegati per situazione all'oggetto del provvedimento in esame da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, atto a conferire loro la qualità per impugnarlo.

4. Non spettando a questo tribunale rimediare al difetto posto in essere dalle precedenti istanze, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, chiamati in causa i denuncianti, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dalla RI 1.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 DLALPAmb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5788) è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato dal considerando 4.

2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione a:

terzi implicati · 1. Dipartimento del territorio Divisione dell'ambiente, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario