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52.2005.164 • TCA TI 52.2005.164 Generato dall'IA

Appeal Against Administrative Fee for Signature Collection Authorization

Numero d'incarto 52.2005.164
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal against a state council decision that upheld a local municipality's administrative fee of 30 francs for issuing an authorization to place stalls for collecting signatures supporting a cantonal initiative. The petitioners argued that any fee for using public space for political rights violates constitutional protections and local regulations exempting such uses from emoluments. The court reasoned that while using public space for political rights warrants consideration, the imposed 30 franc charge was correctly classified as a modest chancellery fee intended solely to cover the administrative costs of processing the authorization, not a usage fee, and thus was permissible under cantonal law and did not constitute an undue obstacle to the exercise of political rights guaranteed by the constitution.

Regesto Legislator

Ufficiale

Legittimità di una tassa di cancelleria per il rilascio dell'autorizzazione a posare diverse bancarelle sul territorio comunale destinate alla raccolta delle firme a sostegno di un'iniziativa

Parole chiave

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Art. 34 Cost Art. 208 cpv. 1 LOC Art. 209 lett. b LOC Art. 46 cpv. 1 PAmm Art. 18 cpv. 1 PAmm Art. 29 Cost

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 116 cpv. 1 LOC

Provides the legal basis for municipalities to collect chancery fees for issuing documents.

Art. 208 cpv. 1 LOC

Establishes the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal.

Art. 209 lett. b LOC

Confirms the standing of the appellants as directly affected parties.

Art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del municipio di CO 1 sulle tasse di cancelleria

Specifies that the municipality collects chancery fees for issuing documents.

Art. 2 cpv. 5 dell'ordinanza del municipio di CO 1 sulle tasse di cancelleria

Defines the range of chancery fees for acts not specifically listed, considering administrative services provided.

Art. 18 del regolamento del comune di CO 1 sui beni amministrativi

Exempts land use for ideal purposes like collecting signatures for petitions from fees, but this exclusion does not extend to chancery fees.

Art. 46 cpv. 1 PAmm

States that appeals must be filed within the time limit, which was met by the appellants.

Art. 29 Cost

Guarantees the right to be heard, including the right to adequate motivation of decisions.

Art. 34 Cost

Protects political rights, including the right to initiative, and dictates that public land use for political purposes should not be unduly hindered.

Art. 60 PAmm

Likely relates to the decision-making process or effects of the ruling, especially regarding costs.

Art. 61 PAmm

Likely relates to the decision-making process or effects of the ruling, especially regarding costs.

Art. 3 PAmm

General provision related to administrative procedure, potentially concerning the scope of the appeal or the authority's powers.

Art. 18 PAmm

Pertains to the ability to decide based on the case file without further investigation.

Art. 28 PAmm

Likely relates to the admissibility or procedural aspects of the appeal.

Art. 43 PAmm

Likely relates to the procedural requirements for filing an appeal or the effect of an appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.164 · Lugano 11 luglio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 maggio 2005 di

RI 1 RI 2 agente per sé e in rappresentanza del RI 1; contro

la risoluzione 26 aprile 2005 (n. 1989) del Consiglio di Stato, nella misura in cui respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la decisione 13 aprile 2005 con la quale il municipio di CO 1 ha applicato una tassa di cancelleria di fr. 30.– per il rilascio dell'autorizzazione a posare diverse bancarelle sul territorio di quel comune destinate alla raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa cantonale __________;

viste le risposte:

- 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato;

- 25 maggio 2005 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 2 aprile 2005 RI 2, promotore e rappresentante del Comitato dell'iniziativa popolare denominata __________ (in seguito: RI 1), ha chiesto al municipio di CO 1 l'autorizzazione di posare delle bancarelle destinate alla raccolta delle firme a sostegno della precitata iniziativa, una delle quali in Piazza D__________ durante tutti i giorni della settimana eccetto la domenica, dal 27 aprile al 27 giugno 2005, tra le ore 10 e le 17, le altre davanti ai locali di voto in occasione della votazione cantonale dell'8 maggio 2005 e di quella federale del 5 giugno 2005.

Con risoluzione 13 aprile 2005, il municipio ha accolto la richiesta, limitando comunque la presenza della bancarella in Piazza D__________ a sole cinque giornate sull'arco di due mesi. Per il rilascio dell'autorizzazione, l'esecutivo luganese ha applicato una tassa di cancelleria di fr. 30.–.

B. Con giudizio

26 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dal RI 1 e da RI 2 contro la risoluzione municipale che limitava la presenza della bancarella in Piazza D__________, riformandola nel senso che la stessa avrebbe potuto essere posata tutti i giorni dal 27 aprile al 27 giugno 2005, esclusa la domenica. Il Governo ha invece confermato la legittimità della tassa di cancelleria richiesta per il rilascio del permesso. Nel contempo, l'Esecutivo cantonale ha trasmesso d'ufficio alla Sezione degli enti locali, per motivi di competenza, un'istanza di intervento pedissequa al gravame, sulla quale non è necessario chinarsi in questa sede.

C. Contro il predetto giudizio governativo RI 2 e il RI 1 insorgono ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, nella misura in cui con esso è stato confermato il prelievo della predetta tassa di cancelleria. Rimproverano al Governo di essere incorso in un diniego di giustizia per non essersi chinato su tutte le censure da loro sollevate. Nel merito lamentano la violazione dell'art. 34 Cost, sostenendo che laddove l'uso del suolo pubblico è finalizzato all'esercizio dei diritti popolari non si possono riscuotere emolumenti di qualsiasi natura. La decisione del municipio non rispetterebbe nemmeno il principio della parità di trattamento. Secondo gli insorgenti, ritenuto che l'art. 18 lett. a del regolamento comunale sui beni amministrativi esclude qualsiasi emolumento o tassa per l'uso del suolo pubblico destinato all'esercizio dei diritti politici, a maggior ragione non si giustificherebbe l'applicazione di una tassa di cancelleria.

D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio di CO 1, il quale contesta invece le tesi dei ricorrenti con argomenti che, per quanto necessari, verranno discussi in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC e la legittimazione dei ricorrenti, direttamente toccati dalla decisione impugnata, è certa (art. 209 lett. b LOC). Ne discende che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine. Il ricorso può essere inoltre deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Preliminarmente va rilevato che la risoluzione governativa, nella misura in cui annulla la decisione del municipio di CO 1 e la riforma nel senso che estende il periodo durante il quale è autorizzata la presenza della bancarella in piazza D__________, non è stata impugnata ed è pertanto cresciuta in giudicato.

3. I ricorrenti criticano in primo luogo il Consiglio di Stato per aver emanato una decisione carente dal profilo della motivazione. A questo proposito si dolgono della violazione del loro diritto di essere sentiti.

3.1. La garanzia invocata ha natura formale: poiché una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, la censura dev'essere esaminata immediatamente (DTF 124 V 123 consid. 4 a con riferimenti).

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). Il diritto di essere sentito comprende, tra le altre cose, anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le loro decisioni (cfr. art. 26 cpv. 1 PAmm; cfr. DTF 117 Ib 64 consid. 4 con riferimenti). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c con rinvii). Giova inoltre ricordare che l'autorità giudicante non è tenuta a pronunciarsi su tutte le censure, essendo sufficiente chinarsi sulle sole circostanze rilevanti per il giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 26).

3.2. La censura è infondata. Il Governo ha qualificato la tassa in contestazione alla stregua di una tassa di cancelleria e, dopo avere dato una definizione della stessa, ha confermato l'importo di fr. 30.– fissato dall'esecutivo luganese sulla base della relativa ordinanza municipale, ritenendolo proporzionato al lavoro che l'evasione della domanda aveva occasionato ai servizi amministrativi del comune. Ora, la motivazione fornita dal Consiglio di Stato è senz'altro sufficiente e rispetta i requisiti minimi sanciti dall'art. 29 Cost., in quanto ha permesso ai ricorrenti di impugnare con la dovuta cognizione di causa tale giudizio dinanzi a questo tribunale. Nulla permette d'altronde di affermare che essi siano stati limitati nei loro diritti ricorsuali o che non abbiano potuto comprendere a sufficienza le ragioni per cui l'Esecutivo cantonale ha confermato su questo punto la risoluzione municipale.

4. Nel merito, i ricorrenti contestano la messa a loro carico della suddetta tassa di cancelleria, sostenendo in sostanza che la stessa sarebbe lesiva dei loro diritti politici e di quanto previsto dall'art. 18 lett. a del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi

4.1. I diritti politici, garantiti dall'art. 34 Cost, proteggono la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Il diritto d'iniziativa, garantito a livello cantonale dall'art. 37 Cost/TI, fa parte dei diritti politici del cittadino ed è considerato dalla prassi alla stregua di un

diritto fondamentale di rango costituzionale. Esso comprende non solo il

diritto di lanciare un'iniziativa popolare, ma anche quello di partecipare attivamente alla raccolta delle firme necessarie alla riuscita della medesima, senza essere ingiustificatamente ostacolati dall'ente pubblico (DTF 97 I 893 consid. 2 e 4).

4.2. La posa di una bancarella su di una via o una piazza pubblica per la raccolta di firme dà luogo ad un uso speciale di poca intensità del suolo pubblico e presuppone il rilascio di un'autorizzazione (DTF 97 I 893 consid. 5; Scolari, Diritto amministrativo – parte speciale -, n.

573 con riferimenti; art. 121 cpv. 4 LEDP, art. 7 del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi). Per questo genere di utilizzo del demanio pubblico lo Stato è legittimato a prelevare delle tasse, se previsto dalla legge. Laddove però il suolo pubblico è utilizzato per scopi ideali, tali tributi devono essere di entità modesta. In particolare, nei casi in cui l'occupazione del suolo pubblico è finalizzata all'esercizio dei diritti politici possono venire applicate unicamente delle tasse di cancelleria (Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in: ZBl 1992 161).

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4.3. In concreto, ai ricorrenti è stata richiesta la somma di fr. 30.– quale contropartita per la prestazione che il municipio ha fornito per l'esame della domanda, la redazione del rapporto municipale e il rilascio formale dell'autorizzazione a posare le bancarelle sul territorio comunale. Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, tale tributo è qualificabile come una tassa di cancelleria ed è destinato unicamente a coprire le spese generate dal rilascio dell'autorizzazione richiesta. Esso è quindi del tutto indipendente dalla cosiddetta tassa d'uso, la quale costituisce invece un compenso particolare imposto al privato per la messa a disposizione di un determinato bene pubblico (Scolari, op. cit. n. 423). Il fatto dunque che, in base all'art.

18 lett. a del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi, sono esenti da tasse le utilizzazioni del suolo a fini ideali come la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, non significa ancora che la medesima regola debba valere anche per le tasse di cancelleria. Né tantomeno i ricorrenti possono dedurre alcunché a sostegno della loro tesi dal fatto che nelle vertenze giudiziarie in materia di diritti politici non siano di principio prelevate tasse di giustizia, trattandosi quest'ultimo di un ambito per il quale valgono regole diverse da quelle applicabili alla procedura per il rilascio di un permesso di polizia.

Fatta questa premessa, va detto che l'importo della tassa litigiosa appare alquanto contenuto e non può affatto essere considerato tale da costituire un ostacolo al libero esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei ricorrenti, ritenuto che, come visto sopra (cfr. consid. 4.2.), dall'art.

34 Cost. non è deducibile alcun diritto per il cittadino a poter usufruire in modo del tutto gratuito del suolo pubblico per scopi politici. A torto i ricorrenti sostengono poi che se ognuno degli 80 comuni nei quali hanno richiesto l'autorizzazione avesse prelevato una tassa di cancelleria del medesimo importo a quello qui in discussione essi si sarebbero visti costretti a sborsare ben fr. 2'400.–. Innanzitutto essi non negano di avere già ottenuto da alcuni comuni la garanzia di poter usare gratuitamente il suolo pubblico a tale fine (ricorso ad 10.2., pag. 6). Inoltre nulla impedisce loro di raccogliere le firme sulla pubblica via tramite una o più persone isolate e senza far capo ad alcuna infrastruttura fissa, ritenuto che un simile modo di procedere non è soggetto ad autorizzazione in quanto, a differenza della posa di una bancarella, non dà luogo di regola ad un uso accresciuto del suolo pubblico (DTF 96 I 586 consid. 6).

Infine v'è da considerare che la tassa litigiosa si fonda su di una valida base legale. L'art. 116 cpv. 1 LOC prevede infatti che per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa delle tasse di cancelleria, fissandone in via d'ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento. In questo senso a __________ la relativa ordinanza municipale del 16 febbraio 2005 dispone all'art. 1 cpv. 1 che *"il municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati"*. Per quanto riguarda il loro ammontare, l'art. 2 cpv. 5 della medesima ordinanza prevede che per *"ogni altro atto, certificato, dichiarazione o formazione scritta non previsto dalla presente norma viene prelevata una tassa da fr. 5.- a fr. 100.-, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale"*. Ora, tenuto conto del lavoro svolto nel caso di specie a livello di cancelleria, l'importo stabilito rientra largamente nei limiti della suddetta norma ed appare appena sufficiente per coprire la spese causate per la trattazione della domanda di autorizzazione. Lo stesso risulta per altro rispettoso dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.

5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la risoluzione governativa impugnata va confermata in quanto immune da violazioni del diritto.

Ritenuto che i ricorrenti hanno agito per motivi ideali a tutela dei loro diritti politici, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio in questa sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 29 e 34 Cost; 116, 208 e 209 LOC; 1 cpv. 1 e 2 cpv. 5 dell'ordinanza del municipio di __________ sulle tasse di cancelleria; 18 del regolamento del comune di __________ sui beni amministrativi; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.

3. Intimazione a:

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario