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52.2005.163 • TCA TI 52.2005.163 Generato dall'IA

Hotel Signage Location and Traffic Safety Dispute

Numero d'incarto 52.2005.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner sought authorization to install a non-illuminated directional sign approximately 200 meters outside of a locality boundary to direct traffic to their hotel-restaurant, which was separated from the proposed sign location by various parcels of land. The administrative court upheld the denial of the permit, reasoning that since the sign was located far from the actual business premises, it did not qualify as "advertising on one's own behalf" possessing a "local connection" as required by traffic signage regulations, but rather constituted prohibited "advertising for third parties" outside of populated areas. Additionally, the court noted the sign's placement near official traffic signs for the locality entrance and speed limit could compromise traffic safety by causing confusion.

Regesto Legislator

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Art. 95 OSStr, Art. 19 LImpPub, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 1 LImpPub, Art. 3 LImpPub; Hotel Signage Location and Traffic Safety Dispute: The administrative court upheld the denial of the permit, reasoning that since the sign was located far from the actual business premises, it did not qualify as "advertising on one's own behalf" possessing a "local connection" as required by traffic signage regulations, but rather constituted prohibited "advertising for third parties" outside of populated areas. Additionally, the court noted the sign's placement near official traffic signs for the locality entrance and speed limit could compromise traffic safety by causing confusion.

Parole chiave

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insediamento di attività ubicazione dell'immobile vertenza non amministrativa segno che può indurre in errore diritto di passo diritto della circolazione stradale posa di un pannello non illuminato fuori della zona edificabile

Disposizioni normative citate

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Art. 95 OSStr
The decision was confirmed, as the sign was classified as road advertising subject to OSStr provisions.
Art. 19 LImpPub
The court's competence to decide on the appeal was established under this provision.
Art. 43 PAmm
La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm.
Art. 18 PAmm
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Art. 1 LImpPub
This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.
Art. 3 LImpPub
This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.
Art. 4 LImpPub
This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.
Art. 95 cpv. 1 OSStr
Giusta l'art. 95 cpv. 1 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 98 OSStr

The appeal was rejected, confirming the denial of authorization based on the prohibition of third-party advertising outside localities.

art. 95 OSStr

The decision was confirmed, as the sign was classified as road advertising subject to OSStr provisions.

art. 19 LImpPub

The court's competence to decide on the appeal was established under this provision.

art. 4 LImpPub

This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.

art. 3 LImpPub

This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.

art. 1 LImpPub

This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.

art. 1 segg. PAmm

This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.

art. 6 LCStr

This provision was cited in the reasoning (considerant 4) as an additional basis for confirming the rejection, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive points 1 or 2).

art. 2 RLimpPub

This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.

art. 1 RLimpPub

This article was listed in the preamble to the decision but not explicitly cited in the operative part (dispositive) as the ground for rejection.

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Testo completo

Incarto n. 52.2005.163 · Lugano 15 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 maggio 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 18 aprile 2005 (n. 100/05/008) del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega all'insorgente l'autorizzazione per la posa di un pannello non illuminato, sulla part. n. 563 RF di Maggia (Sezione Aurigeno);

vista la risposta 17 maggio 2005 del Dipartimento del territorio (DT), Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, è proprietario del mapp. n. 481 RF di Maggia (sezione Aurigeno), sul quale sorge l'albergo-ristorante "Villa d'Epoca", sito in località Ronchini.

b. Con istanza

9 aprile 2005 il qui ricorrente ha chiesto al DT, Area del supporto e del coordinamento, il permesso di posare al mapp. n. 563 RF di Maggia (sezione Aurigeno), di proprietà del comune di Maggia, un pannello non illuminato, di cm

260 x 160, con la dicitura "*Villa d'Epoca - Hotel Ristorante - 200 m - P (simbolo posteggio) - Fam. Nanzer - 091 756 50 00*".

Il comune di Maggia, proprietario del terreno, aveva precedentemente concesso al ricorrente l'utilizzo del suolo comunale per la posa dell'insegna in oggetto.

B. Il 18 aprile 2005 l'Area del supporto e del coordinamento del DT ha respinto la domanda. In quanto *pubblicità per terzi*, la stessa sarebbe in effetti vietata fuori dalle località.

L'autorità cantonale ha inoltre rilevato che l'esercizio pubblico, situato sulla strada cantonale, è debitamente segnalato e facilmente reperibile.

C. Contro la predetta decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, pur ammettendo che l'albergo-ristorante è ubicato al lato della strada principale, nega che lo stesso sia facilmente visibile dai conducenti, in quanto nascosto dalla vegetazione e dalle case antistanti.

Infine contesta recisamente l'interpretazione del DT, secondo cui l'impianto pubblicitario sia da considerare alla stregua di un una *pubblicità per terzi* ai sensi dell'art. 95 OSStr.

D. All'accoglimento del gravame si oppone l'Area del supporto e del coordinamento del DT, con argomenti che verranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 19 LImpPub. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. 2.1. La legge sugli impianti pubblicitari (LImpPub) disciplina la posa di impianti destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme, colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali) (art. 1 LImpPub).

L'esposizione di ogni impianto pubblicitario soggiace all'obbligo di ottenere un'autorizzazione, rilasciata a titolo precario (art. 3 LImpPub).

Il Dipartimento del territorio, tramite l'Ufficio segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari, è competente a rilasciare le autorizzazioni per la posa di impianti pubblicitari all'esterno delle località, segnatamente fuori dalle zone edificabili (art. 4 LImpPub, 1 cpv. 2 lett. a RLImpPub).

Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico si applicano le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) (art. 1 LImpPub, 3 RLimpPub).

2.2. Giusta l'art. 95 cpv. 1 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica allo scopo di fare della pubblicità in qualsiasi forma.

2.3. L'art. 98 OSStr vieta la pubblicità per terzi fuori dalle località. È considerata *pubblicità per terzi*, che si distingue dalla *pubblicità per conto proprio* (art. 95 cpv. 5 OSStr), quella fatta a favore di ditte, aziende, prodotti, prestazioni di servizio, manifestazioni, idee e simili, non aventi alcun rapporto di luogo con il collocamento della pubblicità stessa (cpv. 4). In particolare il cpv. 7 specifica che esiste un *rapporto di luogo* tra le ditte, le aziende, le prestazioni di servizio e simili con

l'ubicazione della pubblicità se quest'ultima è collocata sull'edificio stesso*o* nelle *vicinanze immediate* (ad es. piazzale antistante, area

dell'azienda).

Decisivo a tal proposito è che il luogo di ubicazione dell'insegna sia lo stesso in cui i prodotti o le prestazioni pubblicizzate siano creati, forniti o venduti. Se è dato o meno un *rapporto di luogo* ai sensi dell'art. 95 OSStr, dipende in sostanza dalle circostanze concrete (Manfred Küng, Strassenreklamen im Verkehrsund Baurecht, Bern, Haupt 1991, p. 7).

Benché il legislatore abbia fornito, al cpv.

7 della succitata norma, un elenco esemplificativo di possibili "zone nelle immediate vicinanze", la nozione di *rapporto di luogo,* ai sensi della OSStr, deve essere interpretata in modo restrittivo (STF 2A.449/2003 del

12 marzo 2004, N. 2).

3. In concreto, l'affissione di un'insegna pubblicitaria è prevista al mapp. n. 563 RFD. Essendo collocata al bordo della strada pubblica deve essere qualificata come pubblicità stradale ai sensi degli artt. 95 e segg. OSStr.

L'impianto pubblicitario in disamina verrebbe ubicato a circa 200 metri dall'hotel-ristorante reclamizzato e posta poco prima del segnale d'inizio della località "Ronchini". Per di più i mapp. n. 563 e 481 RFD sono separati fra loro da diversi fondi, di proprietari distinti e destinati a funzioni diverse. In tali circostanze, come giustamente indicato dal DT, non si può in alcun modo considerare che l'insegna in oggetto sia *pubblicità per conto proprio*. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, considerato che il ristorante pubblicizzato è sito in Val Maggia e date le circostanze di luogo appena enunciate, non si può evidentemente considerare che lo stesso abbia un *rapporto di luogo* con il collocamento dell'insegna, posta a ben 200 metri di distanza, all'entrata della località "Ronchini" e per di più fuori della zona edificabile. In siffatte circostanze, non si può ritenere che il luogo di pubblicità si trovi nelle immediate vicinanze dell'hotel pubblicizzato.

Nel caso che ci occupa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare pertanto evidente che l'insegna in oggetto, non è una *pubblicità per conto proprio*, bensì *per terzi.* La decisione del DT che nega l'autorizzazione per la posa della stessa va pertanto confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

4. A titolo abbondanziale si rileva che l'insegna non può in ogni caso essere autorizzata, poiché risulterebbe atta a creare confusione con i segnali di inizio località (Ronchini) e di velocità massima (60) posti sul mapp. n. 563 RFD. In quest'ottica l'art. 6 LCStr vieta infatti la pubblicità e gli annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Circostanza questa che appare decisiva per confermare ulteriormente il diniego del permesso.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, e la decisione impugnata confermata, siccome conforme al diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 95, 98 OSStr; 1, 3, 4, 9, 19 LImpPub; 1, 2, 6 RLimpPub; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · .

terzi implicati · CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria