Administrative Review of Building Permit for Access Road Limited to Public Law Conformity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal against the confirmation of a building permit issued retroactively for an access road built on one property owner's land to serve the adjacent lower property, where the appellants objected that the application omitted a necessary retaining wall and that the new road violated their existing right of way. The court rejected the appeal, ruling that the administrative review was strictly limited to the conformity of the permitted access road itself under public law, finding the road compliant, and determined that issues concerning the omission of the retaining wall from the application and any alleged violation of the private right of way must be addressed by the civil courts, not the administrative authority reviewing the building permit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 1 cpv. 1 RLE, art. 61 PAmm, art. 60 PAmm, art. 28 PAmm; Administrative Review of Building Permit for Access Road Limited to Public Law Conformity: The court rejected the appeal, ruling that the administrative review was strictly limited to the conformity of the permitted access road itself under public law, finding the road compliant, and determined that issues concerning the omission of the retaining wall from the application and any alleged violation of the private right of way must be addressed by the civil courts, not the administrative authority reviewing the building permit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the appeal after considering other procedural grounds.
Cited in the dispositive as a procedural provision applied by the court.
Cited in the dispositive as a procedural provision applied by the court.
Cited in the dispositive as the procedural rule allowing the judgment to be based on the file.
Cited in the dispositive, likely related to the procedural aspects of the administrative appeal process.
Cited as the legal basis regarding building law jurisdiction, which underpins the court's handling of the appeal concerning the building license.
Cited in the dispositive, related to the definition of a building license, which is the subject of the decision.
Cited in the dispositive, relating to the costs decision (though the specific cost provision is Art. 68 (not listed explicitly here, but implied by the context of cost application if it were present)). The explicit citation of 'art. 61 PAmm' is included here as it is listed in the 'visti gli art.' section before the orders.
Although Art. 68 is not explicitly listed in the final 'visti gli art.' section, the imposition of costs in order 2 typically relies on the relevant cost provision. Since only the articles listed before the dispositive are fully visible in the 'visti gli art.' section and the cost application (Order 2) doesn't cite an article, we only include those explicitly listed before the orders.
The court rejected the appeal (Order 1), and this procedural article was listed as governing the judgment.
Cited as a procedural article applied in reaching the final decision.
Cited as a procedural article applied in reaching the final decision.
Cited as the procedural rule enabling the judgment to be rendered based on the file (art. 18 PAmm in the reasoning section).
Cited as a procedural article applied in reaching the final decision.
The legal scope provision cited regarding the jurisdiction/admissibility context underpinning the decision on the building license.
Cited as the substantive basis related to the building license being adjudicated.
Testo completo
Incarto n. 52.2005.160 · Lugano 24 giugno 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2005 di
RI 1 contro
la decisione 19 aprile 2005, n. __________, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 18 gennaio 2005 con cui il municipio di CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia in sanatoria per una strada, costruita sul suo fondo (__________) per accedere al mappale dei ricorrenti (__________);
viste le risposte:
- 12 maggio 2005 del municipio di CO 2;
- 20 maggio 2005 di CO 1;
- 31 maggio 2005 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 7 giugno 2005 dei ricorrenti e delle dupliche:
- 15 giugno 2005 di CO 1;
- 16 giugno 2005 del municipio di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il resistente CO 1 è proprietario di una casa d'abitazione bifamiliare (__________), situata ad __________ nella zona residenziale R2A; l'accesso al fondo è data da una strada privata a fondo cieco, lunga una ventina di metri, che sbocca perpendicolarmente su via alla __________;
i ricorrenti RI 1, fratello, rispettivamente cognata del resistente, sono invece proprietari del fondo sottostante (__________), sul quale circa dieci anni or sono hanno costruito la loro casa d'abitazione;
che l'accesso al fondo dei ricorrenti è stato realizzato prolungando di una decina di metri quello esistente sul sovrastante fondo del resistente, gravato da un corrispondente diritto di passo;
che la realizzazione del suddetto prolungamento dell'accesso ha comportato una modica escavazione del terreno del resistente, che ha dovuto essere sorretto da un muro di altezza crescente;
che tali opere sono state realizzate senza chiedere alcun permesso;
che, su sollecitazione del municipio, il 7 dicembre 2004 CO 1 ha chiesto il rilascio del permesso in sanatoria per l'accesso al fondo dei ricorrenti realizzato nel 1995;
che i piani annessi alla domanda di costruzione contemplavano soltanto il piano stradale; il muro realizzato per sorreggere il terreno del resistente non vi figurava;
che alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, obiettando fra l'altro che il muro di sostegno era stato costruito in modo da ridurre la larghezza del
diritto di passo iscritto a RF a favore del loro fondo;
che con decisione 26 gennaio 2005 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini;
che con giudizio 19 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che le censure sollevate dai ricorrenti fossero da proporre davanti al competente giudice civile;
che contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza; sollecitano inoltre che venga fatto ordine al municipio di ingiungere al resistente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria completa;
che i ricorrenti obiettano che la domanda di costruzione in sanatoria non è completa, poiché omette di rilevare il muro di sostegno ed altri manufatti eretti lungo il confine tra i fondi, in relazione ai quali sarebbe pendente un'altra procedura ricorsuale davanti al Consiglio di Stato;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dal beneficiario della licenza, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti;
che la replica e la duplica non hanno aggiunto alcunché di nuovo;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date;
che il ricorso è ricevibile unicamente nella misura in cui contesta la decisione del Consiglio di Stato di confermare la licenza edilizia accordata dal municipio al resistente per la strada d'accesso;
che l'impugnativa è invece irricevibile nella misura in cui chiede che sia fatto ordine al municipio di ingiungere al resistente di inoltrare una domanda di costruzione completa di tutti gli altri manufatti realizzati senza permesso; il Tribunale cantonale amministrativo non è infatti autorità di vigilanza sui comuni;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che la licenza edilizia è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE);
che con la licenza il municipio si pronuncia soltanto sulla conformità delle opere oggetto della domanda di costruzione; non statuisce anche sulla legittimità di altre opere non previste dai piani allegati;
che in concreto la licenza edilizia rilasciata dal municipio ha per oggetto soltanto la strada d'accesso; non autorizza anche il muro di sostegno e gli altri manufatti eretti lungo il confine fra i fondi;
che la strada d'accesso è del tutto conforme al diritto edilizio concretamente applicabile; il fatto che il suo calibro sia inferiore a quello previsto dal diritto di passo gravante il fondo del resistente a favore di quello dei resistenti è del tutto irrilevante; l'eventuale violazione del diritto di passo sfugge al giudizio di questo tribunale; va fatta valere davanti al competente giudice civile;
che parimenti irrilevante ai fini del giudizio sulla legittimità della licenza impugnata è il fatto che la domanda di costruzione non contemplasse il muro di sostegno e le altre opere di cinta erette lungo il confine tra i fondi; il municipio era tenuto a pronunciarsi soltanto sulla domanda di costruzione che gli era stata sottoposta;
che stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, anzi temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia, per questa volta, è commisurata tenendo conto dell'ignoranza dei ricorrenti in materia; in futuro verrà ragguagliata al costo del lavoro effettivamente occasionato a questo tribunale, non potendosi tollerare che la collettività si sobbarchi anche solo in parte gli oneri di simili futili litigi.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario