Taxpayer Challenge to State Financial Management Rejected on Procedural Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IARecipients of an appeal alleged that the State Council and Grand Council violated the State Financial Management and Control Law due to persistent significant annual deficits and negative self-financing projected for several years, arguing the government's financial management disregarded principles of thrift, economy, and financial balance. The Administrative Cantonal Court rejected the appeal *in limine litis*, finding it inadmissible because the law did not grant the court competence to review actions taken by the Government and Parliament in this area, the appeal did not challenge a specific decision, and the appellants lacked the requisite personal standing as their situation was no different from that of any other taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 26c cpv. 2 LOG; Taxpayer Challenge to State Financial Management Rejected on Procedural Grounds: The Administrative Cantonal Court rejected the appeal *in limine litis*, finding it inadmissible because the law did not grant the court competence to review actions taken by the Government and Parliament in this area, the appeal did not challenge a specific decision, and the appellants lacked the requisite personal standing as their situation was no different from that of any other taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis allowing the court to declare the appeal inadmissible (irricevibile).
Cited in the grounds for decision, related to the court's jurisdiction over appeals.
Cited in the grounds for decision, related to the court examining its competence.
Cited in the grounds for decision, likely related to the subject matter jurisdiction or inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 52.2004.402 · Lugano 10 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2004 di
RI 1 RI 2 per
mancata applicazione della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con ricorso 9 dicembre 2004 RI 1 e RI 2 si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo rimproverando al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio di aver disatteso la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (RL 2.5.1.1);
che i ricorrenti evidenziano che il consuntivo del Cantone Ticino presenta da anni un importante deficit d’esercizio; la stima di chiusura del consuntivo 2004, adducono, mostra un disavanzo d’esercizio di 336 milioni di franchi, mentre il piano finanziario 2004 - 2007 indica disavanzi d’esercizio e autofinanziamento negativo crescenti anche per gli anni 2006 - 2007;
che, a loro avviso, nemmeno se venissero attuate le misure di risanamento previste dal piano finanziario 2004 - 2007, il disavanzo riportato sarebbe riassorbito e gli investimenti netti autofinanziati entro il 2008; con questo tipo di pianificazione le finanze del Cantone resterebbero in disequilibrio per almeno 6 anni;
che, a mente dei ricorrenti, la gestione finanziaria del Cantone disattenderebbe i principi sanciti dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato: in particolare, quelli della parsimonia (art. 5), dell’economicità (art. 6) e dell’equilibrio finanziario (art. 4);
che, in conclusione, gli insorgenti postulano che Governo e Parlamento cantonali vengano *richiamati e costretti a rientrare nella legalità, in modo da non danneggiare direttamente gli interessi di tutti i contribuenti del Cantone*;
considerato, in diritto
che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere *in limine litis*, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che, in virtù dell’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativoe non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione *a contrario* (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 60 PAmm n. 2);
che, in concreto, il gravame inoltrato è rivolto contro l’operato del Governo e del Parlamento, ai quali gli insorgenti rimproverano di aver violato la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato;
che nessuna disposizione di legge attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni fondate sulla legge in questione;
che già dal profilo della competenza il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che il ricorso non è d’altro canto rivolto contro una decisione particolare; esso si limita a censurare in termini generali l’operato del Consiglio di Stato e del Parlamento;
che, non attribuendo la legge a questo tribunale poteri di vigilanza sul Governo e sul Gran Consiglio, l’impugnativa va di conseguenza respinta in ordine anche per difetto di decisione impugnabile;
che gli insorgenti non sono infine legittimati a ricorrere; la loro situazione non è in effetti diversa da quella di qualsiasi altro cittadino; non sono toccati in modo particolare dagli atti che censurano; nemmeno da questo profilo sono date le premesse per entrare nel merito del ricorso;
che il ricorso va pertanto respinto in ordine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, per difetto di decisione impugnabile e per carenza di legittimazione attiva degli insorgenti;
che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 26c cpv. 2 LOG;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è irricevibile.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Intimazione a: · (per conoscenza).
terzi implicati · CO 1
Il presidente del
Tribunale cantonale amministrativo La segretaria