Litigant v. Cantonal Executive (Sewage Fees)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a decision by the cantonal executive that upheld municipal ordinances setting sewage usage fees for prior years, arguing the fees were discriminatory and retroactive; the Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the original municipal enactments establishing tariffs are general and abstract normative acts, over which the court only has jurisdiction for concrete review, not abstract control of communal law, irrespective of the executive's questionable characterization of the fee as an arbitrary levy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 38 RCan, Art. 3 PAmm, Art. 13 cpv. 1 lett. d LMSP, Art. 192 LOC, Art. 208 cpv. 1 LOC; Litigant v. Cantonal Executive (Sewage Fees): A litigant appealed a decision by the cantonal executive that upheld municipal ordinances setting sewage usage fees for prior years, arguing the fees were discriminatory and retroactive; the Administrative Cantonal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the original municipal enactments establishing tariffs are general and abstract normative acts, over which the court only has jurisdiction for concrete review, not abstract control of communal law, irrespective of the executive's questionable characterization of the fee as an arbitrary levy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible.
This provision is cited in the dispositive to rule on costs by referencing the principle that costs follow the event.
This procedural provision is cited in the list leading to the orders, although its specific application is covered by Art. 48 PAmm for the inadmissibility ruling.
This procedural provision is cited in the list leading to the orders.
Testo completo
Incarto n. 52.2004.389 · Lugano 16 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1. dicembre 2004 di
RI 1 contro
la decisione 16 novembre 2004, n. 5082, del Consiglio di Stato, che ha rettificato la risoluzione governativa 26 ottobre 2004, n. 4794, con cui aveva respinto i gravami presentati dall’insorgente avverso le ordinanze 19 luglio 2004 in materia di prelievo della tassa d’uso delle canalizzazioni;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l’art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che nel comune di __________ le canalizzazioni sono gestite dal Consorzio Depurazione acque Valle di __________ e rette da uno specifico regolamento (Rcan), approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 12 febbraio 1998;
che con risoluzione 19 luglio 2004 il municipio di __________ ha emanato due ordinanze municipali mediante le quali ha fissato le tasse d’uso delle canalizzazioni per gli anni 2002 e 2003;
che, con separati ricorsi dell’11 agosto 2004, RI 1 ha impugnato entrambe le ordinanze dinanzi al Consiglio di Stato, eccependone la nullità siccome discriminatorie e munite di effetto retroattivo;
che, con giudizio del 26 ottobre 2004, l’Esecutivo cantonale ha respinto entrambi i gravami, indicando che la propria decisione era *definitiva*;
che il 4 novembre 2004 il ricorrente ha segnalato al Consiglio di Stato che la risoluzione 26 ottobre 2004 era incompleta, postulando la trasmissione della versione integrale;
che con risoluzione 16 novembre 2004 il Governo ha confermato la precedente decisione 26 ottobre 2004, rettificandone la motivazione, nella quale ha fra l’altro rilevato che:
*“l’art. 38 RCan con il quale il municipio ha stabilito i minimi e i massimi entro i quali il municipio doveva fissare il prelievo del balzello era in vigore al momento dell’emanazione delle ordinanze impugnate”*
che avverso la predetta decisione, che conferma in sostanza la precedente del 26 ottobre 2004, RI 1 insorge ora dinanzi a questo Tribunale, postulandone l’annullamento;
considerato, in
diritto
che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, in virtù dell’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;
che a norma dell’art. 13 cpv. 1 lett. d LMSP, la competenza di approvare le tariffe delle aziende municipalizzate spetta al municipio;
che, in quanto atti normativi di carattere generale e astratto, le tariffe costituiscono delle ordinanze ai sensi dell’art. 192 LOC (RDAT II-1994 n. 11);
che, per costante giurisprudenza, a codesto tribunale non compete il controllo astratto delle norme di diritto comunale bensì unicamente quello concreto (RDAT II-1994 n. 11; RDAT I-1993 n. 10);
che, in particolare, appellabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sono unicamente le decisioni degli organi comunali (art. 208 cpv. 1 LOC), ossia gli atti amministrativi di carattere concreto ed individuale, mediante i quali l’autorità statuendo *iure imperii* costituisce, annulla o modifica diritti od obblighi fondati sul diritto pubblico o ne accerta l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed. n. 744 seg.);
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che il fatto che il Consiglio di Stato, ignorando palesemente il significato del termine, definisca la tassa d’uso un balzello, ossia un *tributo esoso ed arbitrario* (cfr. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, UTET), non permette di giungere a diversa conclusione;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13 cpv. 1 lett. d LMSP; 192, 208, 209 LOC; 3, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati · CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria